Nel  decreto  citato  in  epigrafe  sono  apportate   le   seguenti
correzioni,   in   corrispondenza   delle  sottoelencate  pagine  del
suindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale:
    alla pag. 5, all'art. 1, comma 1, il periodo che  inizia  con  le
parole  "Esso  puo' consistere:" deve considerarsi posto di seguito e
in via continuativa al periodo precedente dello stesso comma 1;
    alla pag. 5, all'art. 2, comma 1, lettera d), dove e' scritto:  "
..  e  viene  trasmesso  dal  destinatario   dell'autorita'   fiscale
competente  ..",  leggasi:  "  ..  e viene trasmesso dal destinatario
all'autorita' fiscale competente ..";
    alla pag. 7, all'art. 6, comma 1, lettera a), dove e' scritto:  "
.. lo stesso giorno dell'introduzionein deposito, ..", leggasi:  " ..
lo stesso giorno dell'introduzione in deposito, ..";
    alla  pag.  8,  nella  rubrica  dell'art.  7,  dove  e'  scritto:
"Annullamento  della  spedizione  cambio  di destinazione e trasparto
alla rinfusa", leggasi:  "Annullamento  della  spedizione  cambio  di
destinazione e trasporto alla rinfusa";
    alla  pag.  16,  all'art.  26,  l'ultimo periodo del comma 5, che
inizia con le parole: "Fatte salve le particolari  disposizioni  ..",
deve  considerarsi posto di seguito ed in via continuativa al periodo
precedente dello stesso comma 5;
    alla pag. 20, alla fine della prima  colonna,  nelle  "Note  alle
premesse"  del  decreto,  l'art.  61,  comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative riguardanti le imposte  sulla  produzione  e
sui  consumi  (accise),  approvato con decreto legislativo n. 504 del
1995, in seguito all'avviso di rettifica  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  68  del  21  marzo  1996,  deve
considerarsi sostituito dal seguente testo:
   "Art. 61, comma 2. -  Per  i  tributi  disciplinati  dal  presente
titolo  si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo
periodo, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 3 e 6, 14,  15,  16,  17,  18  e
19.".