Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sottoelencate pagine del suindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale: alla pag. 5, all'art. 1, comma 1, il periodo che inizia con le parole "Esso puo' consistere:" deve considerarsi posto di seguito e in via continuativa al periodo precedente dello stesso comma 1; alla pag. 5, all'art. 2, comma 1, lettera d), dove e' scritto: " .. e viene trasmesso dal destinatario dell'autorita' fiscale competente ..", leggasi: " .. e viene trasmesso dal destinatario all'autorita' fiscale competente .."; alla pag. 7, all'art. 6, comma 1, lettera a), dove e' scritto: " .. lo stesso giorno dell'introduzionein deposito, ..", leggasi: " .. lo stesso giorno dell'introduzione in deposito, .."; alla pag. 8, nella rubrica dell'art. 7, dove e' scritto: "Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasparto alla rinfusa", leggasi: "Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa"; alla pag. 16, all'art. 26, l'ultimo periodo del comma 5, che inizia con le parole: "Fatte salve le particolari disposizioni ..", deve considerarsi posto di seguito ed in via continuativa al periodo precedente dello stesso comma 5; alla pag. 20, alla fine della prima colonna, nelle "Note alle premesse" del decreto, l'art. 61, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti le imposte sulla produzione e sui consumi (accise), approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, in seguito all'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 21 marzo 1996, deve considerarsi sostituito dal seguente testo: "Art. 61, comma 2. - Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.".