IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, gia' definiti fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto l'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale e' disposto che il Ministro della sanita', sentiti i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 ottobre di ciascun anno, adotti piani nazionali annuali per il controllo ufficiale: a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, dai decreti di autorizzazione dei prodotti stessi; b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, la quale deve essere conforme a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonche', ove possibile, di lotta integrata; Visto l'art. 17, comma 2, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale e' disposto che le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero della sanita', entro il 31 maggio di ciascun anno, i risultati dei controlli eseguiti per la realizzazione dei piani annuali di cui al primo comma del medesimo art. 17, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti; Vista la circolare del Ministro della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari recate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento per la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto l'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, con il quale e' attribuita al Ministero della sanita' ed alle istituzioni sanitarie la competenza della vigilanza per l'applicazione del regolamento in materia di produzione, commercio e vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, ferme restando le competenze delle altre amministrazioni dello Stato nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' la facolta' del Ministero della sanita' di avvalersi dell'opera dei nuclei dell'Arma dei carabinieri, ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 17 marzo 1975; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 7, relativo all'esercizio delle funzioni delegate alle regioni in materia di controlli; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti la prevenzione e la repressione anche delle infrazioni nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario o forestale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, concernente l'istituzione del Servizio fitosanitario nazionale; Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, prevedendo tra l'atro che le attivita' di indirizzo e coordinamento necessaria a garantire l'uniforme attuazione delle normative dell'Unione europea e di altre istituzioni internazionali siano assicurate dal Ministero della sanita'; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, con la quale sono stati riordinati gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con la quale tra l'altro e' stato istituito il registro delle imprese, incluse quelle agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile; Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; Sentiti i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ritenuto di adottare per l'anno 1996 il primo piano di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari; Decreta: Art. 1. Piani delle regioni e delle province autonome per l'anno 1996 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le regioni e le province autonome adottano per l'anno 1996, in conformita' a quanto previsto agli allegati 1 e 2, il Piano di controllo ufficiale: a) dei prodotti fitosanitari in commercio nel territorio di competenza, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi; b) dell'utilizzazione nel territorio di competenza dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformita' a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonche', ove possibile, di lotta integrata. 2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanita' il piano, unitamente ad una relazione illustrativa dello stesso. 3. Entro il 31 maggio 1997 le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanita' i risultati derivanti dall'attuazione del piano, conformandosi allo schema di cui agli allegati 1 e 2. 4. Entro il 31 luglio 1997 il Ministero della sanita' presenta alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea una relazione sui risultati conseguiti dai piani durante l'anno 1996, inclusi quelli relativi alle attivita' dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi. Di tale relazione sono, altresi', informate le regioni, le province autonome e le amministrazioni interessate.