IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio  dei  prodotti  fitosanitari,  gia'  definiti fitofarmaci e
presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
  Visto l'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, con il quale e' disposto che il Ministro della sanita',
sentiti  i  Ministri  delle risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'ambiente e dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
entro  il  31 ottobre di ciascun anno, adotti piani nazionali annuali
per il controllo ufficiale:
    a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di  accertarne
la  rispondenza  ai  requisiti  prescritti  dalle norme vigenti e, in
particolare, dai decreti di autorizzazione dei prodotti stessi;
    b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari  autorizzati,  la
quale  deve  essere  conforme  a tutte le indicazioni riportate nelle
etichette autorizzate,  in  applicazione  dei  principi  delle  buone
pratiche fitosanitarie nonche', ove possibile, di lotta integrata;
  Visto  l'art.  17, comma 2, del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con il quale e' disposto che le regioni e  le  province
autonome  trasmettano  al Ministero della sanita', entro il 31 maggio
di  ciascun  anno,  i  risultati  dei  controlli  eseguiti   per   la
realizzazione  dei  piani  annuali di cui al primo comma del medesimo
art. 17,  nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e  secondo  i
rispettivi ordinamenti;
  Vista  la  circolare  del Ministro della sanita' 10 giugno 1995, n.
17, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.
145  del  23  giugno  1995, concernente gli aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di prodotti fitosanitari  recate  dal  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, concernente il regolamento per la disciplina della  produzione,
del  commercio  e  della  vendita  di  fitofarmaci e di presidi delle
derrate alimentari immagazzinate;
  Visto l'art. 25 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
3 agosto 1968, n. 1255, con il quale e' attribuita al Ministero della
sanita'  ed  alle istituzioni sanitarie la competenza della vigilanza
per  l'applicazione  del  regolamento  in  materia   di   produzione,
commercio  e  vendita  dei  fitofarmaci  e  dei presidi delle derrate
alimentari immagazzinate, ferme restando le  competenze  delle  altre
amministrazioni dello Stato nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' la facolta' del Ministero
della  sanita'  di  avvalersi  dell'opera  dei  nuclei  dell'Arma dei
carabinieri, ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 17 marzo
1975;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente  l'istituzione
del  Servizio  sanitario  nazionale,  e,  in  particolare,  l'art. 7,
relativo  all'esercizio  delle  funzioni  delegate  alle  regioni  in
materia di controlli;
  Visto  l'art.  10  della  legge  7 agosto 1986, n. 462, concernente
l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole,  alimentari
e   forestali   dell'Ispettorato   centrale   repressione  frodi  per
l'esercizio delle funzioni inerenti la prevenzione e  la  repressione
anche  delle  infrazioni  nella  preparazione  e  nel commercio delle
sostanze di uso agrario o forestale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536,  concernente
l'istituzione del Servizio fitosanitario nazionale;
  Visto  l'art.  8  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
cosi' come modificato dal decreto legislativo  7  dicembre  1993,  n.
517,  recante  il  riordino  della  disciplina  in materia sanitaria,
prevedendo tra l'atro che le attivita' di indirizzo  e  coordinamento
necessaria   a   garantire   l'uniforme  attuazione  delle  normative
dell'Unione europea  e  di  altre  istituzioni  internazionali  siano
assicurate dal Ministero della sanita';
  Vista  la  legge  29 dicembre 1993, n. 580, con la quale sono stati
riordinati gli uffici provinciali  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  cui  al decreto legislativo luogotenenziale 21
settembre 1944, n. 315, e con la quale tra l'altro e' stato istituito
il registro delle imprese, incluse quelle agricole, di  cui  all'art.
2135 del codice civile;
  Vista  la  legge  21 gennaio 1994, n. 61, concernente l'istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
  Sentiti i Ministri delle risorse agricole, alimentari e  forestali,
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Ritenuto  di  adottare  per l'anno 1996 il primo piano di controllo
ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Piani delle regioni e delle province autonome
                           per l'anno 1996
  1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto  le  regioni e le province autonome adottano per l'anno 1996,
in conformita' a quanto previsto agli allegati 1 e  2,  il  Piano  di
controllo ufficiale:
    a)  dei  prodotti  fitosanitari  in  commercio  nel territorio di
competenza,  al  fine  di  accertarne  la  rispondenza  ai  requisiti
prescritti  dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di
autorizzazione dei prodotti stessi;
    b) dell'utilizzazione nel territorio di competenza  dei  prodotti
fitosanitari  autorizzati,  in  conformita'  a  tutte  le indicazioni
riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione  dei  principi
delle  buone  pratiche fitosanitarie nonche', ove possibile, di lotta
integrata.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto le regioni e le province autonome  trasmettono  al  Ministero
della  sanita'  il  piano,  unitamente  ad una relazione illustrativa
dello stesso.
  3. Entro il 31 maggio  1997  le  regioni  e  le  province  autonome
trasmettono   al   Ministero  della  sanita'  i  risultati  derivanti
dall'attuazione del piano, conformandosi  allo  schema  di  cui  agli
allegati 1 e 2.
  4. Entro il 31 luglio 1997 il Ministero della sanita' presenta alla
Commissione  europea  e  agli  Stati  membri  dell'Unione europea una
relazione sui risultati conseguiti dai  piani  durante  l'anno  1996,
inclusi  quelli  relativi  alle  attivita'  dei  nuclei dell'Arma dei
carabinieri e dell'Ispettorato  centrale  per  la  prevenzione  e  la
repressione  delle frodi. Di tale relazione sono, altresi', informate
le regioni, le province autonome e le amministrazioni interessate.