IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  14  luglio  1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche, con il  quale  e'  stato  approvato  il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista  la  legge  17  febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
concernente il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima;
  Vista   la   legge   4   dicembre  1993,  n.  491,  concernente  il
riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
agricola  e  forestale  e  l'istituzione  del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Considerata la necessita' di effettuare una integrazione al comma 4
dell'art. 22 ed una errata corrige al comma 2, punto 5, dell'art.  23
del decreto ministeriale sopra citato;
  Sentito  il  Comitato  nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 27  ottobre
1995, ha reso parere favorevole all'unanimita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  22,  relativo  alle  licenze  in  Sardegna,  al  comma 4 e'
integrato, dopo il punto, dalla seguente frase:
  "L'autorizzazione   del   sistema    ferrettara    e'    consentita
esclusivamente per le unita' fino a 10 tsl.".