IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Considerata la necessita' di effettuare una integrazione al comma 4 dell'art. 22 ed una errata corrige al comma 2, punto 5, dell'art. 23 del decreto ministeriale sopra citato; Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 27 ottobre 1995, ha reso parere favorevole all'unanimita'; Decreta: Art. 1. L'art. 22, relativo alle licenze in Sardegna, al comma 4 e' integrato, dopo il punto, dalla seguente frase: "L'autorizzazione del sistema ferrettara e' consentita esclusivamente per le unita' fino a 10 tsl.".