IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n. 72 concernente il fondo di
solidarieta' nazionale della pesca;
  Visto il proprio decreto 28 ottobre 1994 con il quale, tra l'altro,
e' stata dichiarata in applicazione della legge n. 72/1992, la  crisi
della  pesca  dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di S.
Benedetto del Tronto e di Molfetta;
  Visto il proprio decreto 16 settembre 1995 con il  quale  e'  stata
prorogata  la  sospensione  dell'attivita'  della  pesca  della venus
gallina fino al 30 novembre 1995 nel compartimento  marittimo  di  S.
Benedetto del Tronto;
  Valutata  la  consistenza  degli  stocks  di  molluschi bivalvi dei
compartimenti marittimi nei quali e' praticata la pesca in  questione
anche   in   rapporto  alla  situazione  economico-sociale  dei  vari
compartimenti;
  Ritenuto, pur avuto riguardo a quella di altri  compartimenti,  che
la  situazione dei compartimenti marittimi di S. Benedetto del Tronto
e  Molfetta  e'  particolarmente  grave  con  riferimento  sia   alla
consistenza degli stocks che ai problemi di carattere sociale;
  Viste  le  relazioni  scientifiche  del  C.N.R.  di  Ancona  e  del
laboratorio di biologia marina di Bari, che consigliano  di  non  far
iniziare l'attivita' di pesca con le unita' autorizzate all'uso della
draga  idraulica  nonostante la ripresa del popolamento dei molluschi
che, allo stato, e insufficiente;
  Visto il parere n. 081/N del 16 febbraio 1996  del  laboratorio  di
biologia  marina  di Bari secondo cui il depauperamento della risorsa
puo' essere dovuto da  un  lato  allo  sforzo  di  pesca  esercitato,
dall'altro  alle  condizioni  ambientali  non  favorevoli  che  hanno
ulteriormente influito sulla riduzione  della  biomassa  pescabile  e
totale con conseguente limitata presenza di reclute;
  Ritenuto  che  le  misure previste dai decreti 28 ottobre 1994 e 16
settembre 1995 vanno prorogate per i compartimenti  di  S.  Benedetto
del  Tronto  e  di  Molfetta  in attesa della entrata in vigore di un
piano nazionale per la razionalizzazione della  pesca  dei  molluschi
bivalvi, finalizzato ad una gestione ottimale delle risorse;
  Sentita  la  Commissione  consultiva centrale della pesca marittima
che, nella riunione del  15  gennaio  1996,  ha  reso  all'unanimita'
parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  dipendenza della perdurante crisi degli stocks di molluschi
bivalvi alle unita' del compartimento marittimo di S.  Benedetto  del
Tronto  e di Molfetta, esercitanti la pesca dei molluschi bivalvi con
attrezzo turbosoffiante, e' fatto obbligo di  sospendere  l'attivita'
di pesca della venus gallina fino al 30 aprile 1996, gia' sospesa dal
1 dicembre 1995.
  2.  In  dipendenza  della  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'
corrisposto alle imprese un contributo a fondo perduto, nella  misura
di quattro milioni in ragione di mese.
  3.  Il  pagamento  del contributo previsto dal presente articolo e'
disposto con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e  forestali  dietro  presentazione  da  parte  di  ciascun  titolare
dell'impresa  interessata  della  certificazione  antimafia  e  della
documentazione attestante la compromissione del bilancio dell'impresa
stessa nella misura del 35%,  prevista  dal  decreto  ministeriale  3
marzo 1992.