IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  5  e  6  della  legge 13 maggio 1983, n. 198,
recante l'adeguamento alla  normativa  comunitaria  della  disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  l'art.  2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180, del 2 luglio 1983, che  detta  norme
per  il  funzionamento  del  Comitato  di cui all'art. 5 della citata
legge n. 198/1983;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  30 agosto 1993,
coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n.  427,  che
disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione
sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 dicembre 1958, registrato alla
Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio  n.
89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959,
recante  le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte
dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio  n.  384,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il
quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato  fissato
nella misura del 10,00 per cento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  luglio  1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216  del  15  settembre  1994,  concernente  le
condizioni   e   le   modalita'   di   applicazione  dell'imposta  di
fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;
  Visto il decreto ministeriale  21  giugno  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  152  del  1  luglio  1995,  concernente  la
variazione della tariffa di vendita  al  pubblico  dei  fiammiferi  e
rideterminazione   delle  aliquote  d'imposta  di  fabbricazione  sui
fiammiferi con decorrenza 1 luglio 1995;
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   284  del  5  dicembre  1995,  concernente
l'iscrizione nella tariffa  di  vendita  al  pubblico  di  tre  nuovi
fiammiferi  e  determinazione  delle  loro  aliquote  di  imposta  di
fabbricazione;
  Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di  un  nuovo  tipo  di
fiammifero, effettuata dalla Societa' P. Erre Italia S.a.s., con sede
in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157;
  Viste le proposte presentate in data 5 agosto 1995, 31 ottobre 1995
e  12  aprile  1996  dall'anzidetto  Comitato di cui all'art. 5 della
legge n. 198/1983;
  Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto Comitato, di
procedere all'iscrizione in tariffa  del  nuovo  tipo  di  fiammifero
denominato  "KM  Camino  Maxi"  prodotto  dalla  fabbrica KM Zundholz
International Karl Muller Gmbh di  Meckesheim/Germany  nonche',  alla
determinazione   delle  aliquote  di  imposta  di  fabbricazione  sui
fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  iscritto nella tariffa di vendita al pubblico, il nuovo tipo di
condizionamento di fiammifero, denominato "KM  Camino  Maxi"  le  cui
caratteristiche sono cosi' determinate:
    a)  scatola  di  cartoncino  a  tiretto  passante,  contenente 45
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "KM Camino Maxi":
   caratteristiche dei fiammiferi:
    lunghezza senza capocchia: mm 195;
    lunghezza con capocchia: mm 200;
    diametro: mm 5;
    tolleranza massima misure: 4%;
    diametro capocchia minima: mm 4;
    diametro capocchia massima: mm 6;
    capocchie accendibili solo  su  striscia  impregnata  di  fosforo
amorfo;
   caratteristiche della scatola:
    dimensioni esterne: mm 220 x 65 x 22;
    grammatura cartoncino: gr 400 al mq;
    ruvido: striscie sui due lati di mm 220 x 22;
    tolleranza del contenuto: 3%.
  Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico per il suddetto nuovo tipo di
fiammifero e la  relativa  aliquota  d'imposta  di  fabbricazione  e'
stabilita  nella  misura  indicata  negli articoli 2 e 3 del presente
decreto.
  Le  caratteristiche  comuni  delle  marche   contrassegno   per   i
fiammiferi  di  cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale
22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per  la  marca
contrassegno  da  applicare  su ciascun condizionamento di "KM Camino
Maxi".
  All'art. 1, paragrafo II,  dello  stesso  decreto  ministeriale  22
dicembre  1958  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il seguente
numero:
   50) colore "rosso-giallo", con legenda "KM Camino" in  basso,  per
la  scatola  di  cartoncino  con  45  fiammiferi di legno paraffinato
amorfo denominati "KM Camino Maxi".
  Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche  marche
contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sul
nuovo  tipo di fiammifero "KM Camino Maxi" la marca indicata all'art.
1 al n. 18 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.