LA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la  legge  regionale  11  agosto  1977,  n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la propria deliberazione n. 1719 del 12 aprile 1990,  con  la
quale e' stata trasferita la concessione di acqua minerale denominata
"Tre Cannoni" alla ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l.;
  Considerato che la ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l. risulta
autorizzata  a produrre nello stabilimento di imbottigliamento di Ne'
(Genova), frazione Pian di Fieno, via Statale n.  2,  acqua  minerale
naturale  in  vari  contenitori  e formati, utilizzando l'acqua della
sorgente denominata "S. Rita";
  Vista  l'istanza  15  settembre   1994,   e   relativo   piano   di
delimitazione relativo alle aree di protezione e salvaguardia, di cui
al documento prot. n. 5858/1996, allegato alla presente deliberazione
quale  parte integrante e necessaria, con la quale la ditta Fonti del
Tigullio Bognanco S.r.l. ha chiesto  alla  regione,  ai  sensi  della
legge  regionale  11 agosto 1977, n. 33, e del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105, l'autorizzazione alla  miscelazione  dell'acqua
minerale  "S.  Rita"  con quelle di due nuove sorgenti denominate "S.
Rita II" e "S.  Rita  III",  situate  nell'ambito  della  concessione
mineraria "Tre Cannoni";
  Visto  il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza inoltrata
dalla ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l., espresso  in  data  9
gennaio  1995,con  lettera prot. n. 585, dall'unita' sanitaria locale
n. 4 - "Chiavarese";
  Considerato che in data 8  novembre  1995,  con  lettera  prot.  n.
406/34.9/767,  il Ministero della sanita', Direzione generale servizi
igiene  pubblica  -  Divisione  VI,  ha  espresso  parere  favorevole
all'accoglimento della istanza suddetta;
  Visti i certificati delle analisi batteriologiche e chimico-fisiche
redatti dall'istituto di igiene e medicina preventiva e dall'istituto
di  chimica  fisica  dell'Universita'  di Genova ed in particolare la
relazione tecnica sulle  caratteristiche  chimico-fisiche  dell'acqua
miscelata trasmessa in data 27 aprile 1995, nella quale sono indicati
i rapporti di miscelazione fra le singole sorgenti;
  Considerato  che  in  data 15 marzo 1996 la prefettura di Genova ha
comunicato - a norma del decreto legislativo  n.  490  dell'8  agosto
1994  -  che  a  carico  sia  della ditta Fonti del Tigullio Bognanco
S.r.l., sia dei componenti  l'organo  di  amministrazione  e  persone
conviventi,  non  sussistono  cause  di  divieto o di sospensione dei
provvedimenti previsti dalla normativa antimafia;
  Ritenuto, pertanto, di  accogliere  la  richiesta  inoltrata  dalla
ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l.;
  Su  proposta  dell'assessore  alle  politiche  attive  del  lavoro,
industria, commercio, artigianato, fiere e mercati, acque minerali  e
termali, lavoro: Mario Margini;
                              Delibera:
  1.  Alla  ditta  Fonti  del  Tigullio Bognanco S.r.l. e' rilasciata
l'autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale "S. Rita"  con
quelle  provenienti  da  due nuove sorgenti denominate "S. Rita II" e
"S. Rita III", di cui all'allegato piano di  delimitazione  prot.  n.
5858/1996, documento allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e necessaria, nelle seguenti proporzioni:
   sorgente "S. Rita" 14%;
   sorgente "S. Rita II" 20%;
   sorgente "S. Rita III" 66%.
  2. La predetta societa' e' tenuta a:
    a)  predisporre  una  nuova  etichetta  con  l'analisi dell'acqua
miscelata con indicato come nome di commercializzazione  la  dicitura
"Fonti Santa Rita";
    b)  richiedere  preventivamente  alla competente unita' sanitaria
locale, a norma dell'art. 17-bis  della  legge  regionale  11  agosto
1977,   n.   33,   e   successive   modificazioni   ed  integrazioni,
l'accertamento sulla  igienicita'  del  prodotto  e  delle  strutture
utilizzate  e trasmettere le certificazioni ed il parere tecnico alla
struttura regionale attivita' estrattive;
    c) utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale
le strutture dell'impianto produttivo esistente con i contenitori  ed
i formati autorizzati.
  3.  La  presente autorizzazione alla miscelazione e' subordinata al
pagamento della tassa sulle concessioni regionali di L. 3.638.000.
  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato,  per  esteso,   nel
Bollettino   ufficiale   della   regione  Liguria  e  nella  Gazzetta
Ufficiale.
   Genova, 10 maggio 1996
                                                  Il presidente: MORI
Il segretario: PRAZZOLI