IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  78  della  legge  30  dicembre 1991, n. 413, che tra
l'altro istituisce i centri autorizzati  di  assistenza  fiscale  per
lavoratori dipendenti e pensionati;
  Visto  in  particolare  l'art.  78, comma 21, della citata legge 30
dicembre 1991, n. 413, che  prevede  la  possibilita'  per  i  centri
autorizzati   di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti  e
pensionati  di  svolgere  per  conto  degli   utenti   le   attivita'
sostitutive  dell'obbligo  di  presentazione  della dichiarazione dei
redditi;
  Visto l'art. 78, commi da 1 a 7 della legge 30  dicembre  1991,  n.
413,  come  sostituito  con  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26
aprile  1996,  n.  211,  che  emana  disposizioni  modificative  alla
disciplina  dei  Centri  di  assistenza  fiscale,  nonche' in materia
tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio;
  Visto inoltre l'art. 78, comma 13-bis, della gia' citata  legge  30
dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62 del decreto-legge
30  agosto  1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, che  prevede  la  possibilita',  per  i  centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  e  per  i centri autorizzati di
assistenza alle  imprese,  che  hanno  stipulato  convenzioni  con  i
sostituti  d'imposta, di svolgere per conto degli utenti le attivita'
sostitutive dell'obbligo di  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi;
  Visto  l'art.  15,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 settembre 1992, n. 395,  come  modificato  dall'art.  5,
comma  2,  lett.  q)  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  330,
convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, con il quale e'  stato
stabilito  il  termine  per  la trasmissione dei supporti magnetici e
delle buste contenenti il mod. 730-1;
  Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze  25
ottobre  1995,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1995, con il quale e' stato approvato
il mod. 730 da presentare nell'anno  1996  da  parte  dei  lavoratori
dipendenti  e  pensionati  che  intendono  avvalersi  dell'assistenza
fiscale;
  Considerato che devono essere stabilite le  modalita'  per  l'invio
all'Amministrazione  finanziaria  delle  dichiarazioni  mod.  730  su
supporto magnetico e delle buste, contenenti il mod. 730-1, da  parte
dei   centri   autorizzati   di  assistenza  fiscale  per  lavoratori
dipendenti e pensionati e dei centri autorizzati di  assistenza  alle
imprese che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  per lavoratori
dipendenti e pensionati, entro il  termine  stabilito  dall'art.  15,
comma  5,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 settembre
1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma  2,  lett.  q),  del
decreto  legge  31  maggio  1994,  n.  330, convertito dalla legge 27
luglio 1994, n. 473, consegnano i supporti  magnetici  contenenti  le
dichiarazioni  dei  redditi  mod. 730 presentate nell'anno 1996 dagli
assistiti e i relativi prospetti di liquidazione mod. 730-3,  nonche'
le  buste,  contenenti  il  mod.  730-1,  al centro di servizio o, se
questo  non  e'  ancora  istituito,  all'ufficio  distrettuale  delle
imposte  dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione
il centro autorizzato ha la sede legale.
  2. Unitamente ai supporti magnetici vanno  consegnati  gli  elenchi
contenenti  il  codice  fiscale  e il cognome ed il nome dei soggetti
dichiaranti registrati nei supporti stessi; in caso di  dichiarazione
congiunta  non devono essere indicati i dati del coniuge dichiarante.
Gli  elenchi  riportano  il  numero  totale  dei  suddetti   soggetti
dichiaranti   e   sono   sottoscritti,   anche  mediante  sistemi  di
elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale del
centro.
  3. I centri autorizzati  di  assistenza  fiscale,  organizzati  con
uffici periferici, possono effettuare le consegne di cui ai commi 1 e
2  del  presente  articolo  al centro di servizio o, se questo non e'
stato  ancora  istituito,  all'ufficio  distrettuale  delle   imposte
dirette  del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio periferico che effettua la consegna e che sara' interessato
dalle operazioni di cui all'articolo 4.