IL CONSIGLIO SUPERIORE
                         DELLA MAGISTRATURA
  Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto il testo del proprio regolamento  interno,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 104 del 5 maggio 1988;
  Nella seduta del 9 luglio 1996;
                            Ha deliberato
di  apportare modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12, 25, 26,
29, 30, 31, 32, 33, 34 e 42 del regolamento interno a  seguito  delle
quali il testo di detti articoli e' formulato come segue:
                              Art. 11.
                Ufficio studi (Funzioni ed attivita')
  1.  L'Ufficio  studi  e  documentazione svolge la propria attivita'
nelle seguenti forme:
    a) ricerca e  raccolta  sistematica  di  materiale  di  interesse
consiliare  (progetti  di  legge, lavori parlamentari, giurisprudenza
ecc.);
    b) stesura di relazioni  a  richiesta  delle  commissioni  o  del
plenum,  nonche' di relazioni e pareri a richiesta del vicepresidente
o del Comitato di presidenza;
    c) cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio;
    d)   assistenza   ai   consiglieri   per   sommarie   indicazioni
bibliografiche  e  sommarie  informazioni  sullo stato di determinate
questioni.
  2. L'Ufficio studi  provvede  alla  redazione  del  notiziario  del
Consiglio,  all'organizzazione  e  direzione  della biblioteca e alla
pubblicazione delle massime della sezione disciplinare.
                              Art. 12.
                      Ufficio studi (Direzione)
  1. L'Ufficio studi e documentazione e' diretto da un componente del
Consiglio, nominato da  quest'ultimo  su  proposta  del  Comitato  di
presidenza,  sentita  la  commissione  per  la  riforma giudiziaria e
l'Amministrazione della giustizia.
  2. Il direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti:
    a) dirige l'Ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione;
    b) assegna le pratiche ai magistrati addetti e nomina i  relatori
sulle  questioni  piu'  importanti,  seguendo  criteri oggettivi o di
specializzazione;
    c) predispone i turni di servizio.
  3.  La  Commissione  riforma  sovraintende  all'Ufficio   studi   e
documentazione e ne indirizza l'attivita' tramite il direttore.
  4.  Nello svolgimento delle sue attivita' l'Ufficio si attiene alle
indicazioni specificamente emanate dal Consiglio.
                              Art. 25.
                          V o t a z i o n i
  1.  Le  votazioni,  nelle  sedute  del  Consiglio   e   delle   sue
commissioni,  sono  valide  se  ad  esse  partecipi  il numero legale
previsto dall'art. 44 e dall'art. 37.
  2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio,  si  procede
per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimita' dei consensi.
  3.  In  Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre
che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano  tre
componenti;  in  tal  caso si procede iniziando da un nome estratto a
sorte e proseguendo per ordine alfabetico.
  4.  Si  da'  luogo  a  votazione per scrutinio segreto soltanto per
questioni concernenti persone,  ad  esclusione  del  conferimento  di
incarichi  direttivi, a richiesta, in commissione, di due componenti,
o, in Consiglio, di sei componenti. In tal caso si procede  scrivendo
sulla  scheda  "SI"  o "NO" alla proposta messa in votazione, ovvero,
nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la  proposta
votata.
  5.  E'  approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei
voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti  o  abbiano
depositato  scheda  bianca,  concorrono  soltanto alla formazione del
numero legale.
                              Art. 26.
                       Ordine delle votazioni
  1. La richiesta di rinvio della discussione o della  deliberazione,
comunque  motivata,  e' posta in votazione non appena sia presentata,
con precedenza su ogni altra votazione. La  questione  pregiudiziale,
che  di  un  determinato  argomento  non  si  abbia  a deliberare per
specificati motivi, e', quindi, posta in votazione con precedenza  su
ogni  altra  questione.  Segue  la  questione  sospensiva  che  di un
argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o
dopo  deliberazione  su  altro  argomento  connesso.  Ogni  questione
regolamentare  che  sorga nel corso della seduta viene immediatamente
esaminata, discussa e decisa con votazione del Consiglio a  richiesta
di   almeno   sette  componenti.  Si  procede  quindi,  terminata  la
discussione, alle votazioni,  prima,  sulle  proposte  di  assunzioni
istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito.
  2.  I  richiami  al  regolamento  o  per  l'ordine del giorno o per
l'ordine dei lavori o per la  posizione  della  questione  o  per  la
priorita'   delle  votazioni  hanno  la  precedenza  sulla  questione
principale.
  3. Per tutte le deliberazioni e' posta in votazione  per  prima  la
proposta deliberata all'unanimita' o a maggioranza dalla commissione.
Se  essa  sia  respinta vengono successivamente poste in votazione le
altre proposte presentate in commissione dai componenti della stessa,
secondo l'ordine dei voti  ivi  ricevuti  da  ciascuna  di  esse.  Le
proposte  che  hanno  ricevuto  parita'  di  voti  vengono  poste  in
votazione secondo l'ordine di presentazione in commissione, iniziando
da quella del relatore che ha riferito in commissione. Se le proposte
presentate in commissione sono respinte vengono poste in votazione le
proposte  presentate  in  Consiglio  secondo  l'ordine   della   loro
presentazione.
  4.  Per  le  pratiche  di  carattere  concorsuale,  le proposte che
abbiano ricevuto parita' di voti  in  commissione  vengono  poste  in
votazione    secondo   l'ordine   di   anzianita'   nella   qualifica
corrispondente al posto da ricoprire.
  5. Per le pratiche di carattere  concorsuale,  se  sono  presentate
piu'  proposte la votazione avviene per ballottaggio, salvo che vi si
oppongano almeno cinque componenti.
  6. Ai fini della votazione con il metodo  del  ballottaggio,  se  i
candidati  proposti  sono  piu'  di  due, gli stessi vengono posti in
votazione contestualmente e viene nominato  il  candidato  che  abbia
ricevuto  il  voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione.
Se  nessuno  dei  candidati  viene  votato  dalla   maggioranza   dei
partecipanti   alla   votazione   si   procede,  senza  soluzione  di
continuita',  a  votazioni  successive  escludendo  ogni   volta   il
candidato  che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione
precedente. In caso di parita' di voti  nelle  votazioni  intermedie,
viene  escluso  quello,  tra  i candidati che hanno ricevuto il minor
numero di voti, che e' meno anziano secondo  l'ordine  di  anzianita'
nella qualifica corrispondente al posto da ricoprire. Vengono in ogni
caso  esclusi  dalla  votazione  successiva  i  candidati che abbiano
ricevuto meno di quattro voti. Se nella votazione finale i  candidati
ricevono  parita'  di  voti,  la  votazione  stessa e' immediatamente
ripetuta. Se la  parita'  permane,  e'  nominato  il  candidato  piu'
anziano secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica corrispondente
al posto da ricoprire.
  7.  La  votazione  per  ballottaggio  per la designazione ad uffici
direttivi di cui all'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958,
n. 195, e' ammissibile soltanto se per tutti i  candidati  sia  stata
completata  la procedura di concertazione con il Ministro di grazia e
giustizia.
  8. Per le pratiche non concorsuali, nel caso che  siano  presentate
due o piu' proposte, la votazione avviene per ballottaggio, salvo che
vi si oppongano almeno quattro componenti.
  9.  Ai  fini  della votazione con il metodo del ballottaggio per le
pratiche non concorsuali, se le proposte sono piu' di due, le  stesse
vengono  poste  in votazione contestualmente e si considera approvata
quella che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei  partecipanti
alla   votazione.  Se  nessuna  delle  proposte  viene  votata  dalla
maggioranza  dei  partecipanti  alla  votazione  si  procede,   senza
soluzione  di  continuita',  a  votazioni  successive escludendo ogni
volta la proposta che abbia ricevuto il minor numero  di  voti  nella
votazione  precedente.  In  caso  di  parita' di voti nelle votazioni
intermedie tra le proposte che hanno ricevuto il minor numero di voti
si decide con votazione per ballottaggio quale  sia  la  proposta  da
escludere. Vengono in ogni caso escluse dalla votazione successiva le
proposte  che  abbiano  ricevuto  meno  di  quattro  voti.  Se  nella
votazione finale le proposte ricevono parita' di voti,  la  votazione
stessa  e'  immediatamente ripetuta secondo quanto previsto dal terzo
comma.
  10. Prima della votazione sulla proposta si  pongono  in  votazione
gli  emendamenti.  Qualora  siano  presentati piu' emendamenti ad uno
stesso testo essi sono posti in votazione cominciando da  quelli  che
piu'  si  allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente
soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine  quelli
aggiuntivi.  Gli  emendamenti  ad un emendamento sono votati prima di
quello  principale.  Se  siano  proposti   emendamenti   parzialmente
soppressivi,  ovvero  se  il  testo  proposto  dalla  commissione sia
suscettibile  di  essere  diviso  per  argomenti  distinti,  si  puo'
procedere  a  voto per parti separate, su richiesta di un componente;
si puo' altresi', in tal caso,  procedere  a  discussione  divisa  su
ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.
  11.   Il  presidente  ha  facolta'  di  modificare  l'ordine  delle
votazioni quando lo reputi opportuno ai fini  dell'economia  o  della
chiarezza delle votazioni stesse.
                              Art. 29.
       Incontri e seminari di studio, tirocinio degli uditori
  1.  Il  Consiglio, su proposta della commissione per il tirocinio e
la formazione  professionale,  organizza  incontri  di  aggiornamento
professionale e incontri di studio per gli uditori giudiziari.
  2.  Il  programma  annuale  dei  corsi, i temi, la sede e la durata
degli incontri di studio, nonche' la scelta  dei  temi,  della  sede,
della  durata,  dei  relatori  e dei coordinatori esterni dei singoli
incontri, sono decisi, su  proposta  della  commissione  stessa,  dal
Consiglio.
  3.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita' relative alla formazione
professionale e' istituito un Comitato scientifico, con il compito di
elaborare e proporre  alla  commissione  la  sistematica  rilevazione
delle  esigenze di formazione professionale, il programma annuale dei
corsi, i temi, le modalita' didattiche e organizzative, i docenti e i
coordinatori esterni, i criteri per l'individuazione dei  destinatari
e  ogni  altro  elemento  necessario  per  la definizione di ciascuna
iniziativa  formativa.  I   componenti   del   Comitato   scientifico
partecipano  ai  corsi con compiti di coordinamento e di integrazione
delle attivita' didattiche che vi si  svolgono  e  ne  riferiscono  i
risultati alla commissione.
  4.  Il Comitato scientifico e' composto da quattordici magistrati o
docenti universitari. Di esso fa  parte  un  magistrato  dell'ufficio
studi designato dal direttore dell'ufficio stesso.
  5.   I  componenti  del  Comitato  scientifico  sono  nominati  dal
Consiglio ai sensi dell'art. 20 del regolamento di  contabilita',  su
proposta  della  commissione, per la durata di un anno. L'incarico e'
rinnovabile fino ad un massimo di tre anni.
  6. La commissione per il tirocinio e la  formazione  professionale,
sulla  base  delle  proposte del Comitato scientifico, redige i piani
annuali di massima degli incontri di studio e delle  altre  attivita'
di formazione professionale.
  7.  I componenti della commissione per il tirocinio e la formazione
professionale, coadiuvati dai componenti  del  Comitato  scientifico,
sovraintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e
seminari di studio e vi svolgono le funzioni di coordinatori interni,
provvedendo   altresi'  ad  eventuali  adempimenti  indifferibili  ed
urgenti dei quali si verifichi la necessita'.
                              Art. 30.
                   Costituzione delle commissioni
  1. Entro un mese dall'insediamento del Consiglio il presidente,  su
proposta del Comitato di presidenza, che la formula dopo aver sentito
i   componenti,  nomina  i  componenti  delle  commissioni,  previste
dall'art. 3 e dall'art. 11, ultimo comma, della legge 24 marzo  1958,
n. 195, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre  1958,  n. 916, individuandoli per due terzi tra gli eletti
dai magistrati e un terzo tra gli eletti dal Parlamento.
  2. Con lo stesso provvedimento il presidente nomina il presidente e
il vicepresidente di ciascuna delle commissioni, uno  dei  quali  tra
gli eletti dai magistrati e l'altro tra gli eletti dal Parlamento.
  3.  Il numero dei componenti di ciascuna commissione e', di regola,
pari a sei, eccettuata la commissione per la  riforma  giudiziaria  e
l'amministrazione  della  giustizia,  che  ha  nove  componenti, e la
commissione per il  bilancio  del  Consiglio  ed  il  regolamento  di
amministrazione e contabilita', che ha tre componenti.
  4. Il presidente puo', altresi', istituire, con le stesse modalita'
indicate   nel   primo   comma,   commissioni  speciali  per  compiti
determinati, che  saranno  stabiliti  nel  provvedimento  istitutivo,
unitamente al numero dei componenti.
                              Art. 31.
                   Attribuzioni delle commissioni
  1.  Il  numero  e  le  attribuzioni delle commissioni sono indicati
nella tabella A allegata  annualmente  al  presente  regolamento,  in
conformita'   alle   determinazioni   del  presidente  del  Consiglio
superiore della magistratura ai sensi dell'art. 31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
  2.  Ciascuna  commissione  e'  competente  per  la presentazione al
Consiglio di proposte relative  a  circolari,  pareri  e  risposte  a
quesiti sulle materie di sua competenza.
                              Art. 32.
                      Rinnovo della commissioni
  1.  Le commissioni sono nominate di regola all'inizio di ogni anno,
tranne  la  commissione  per  il  regolamento  del  Consiglio  e   la
commissione  per  il  bilancio  del  Consiglio  ed  il regolamento di
amministrazione e contabilita', che restano in carica con  la  stessa
composizione  per  tutta  la  durata  del Consiglio. Sono eccettuate,
altresi',  le  commissioni  speciali   previste   dall'ultimo   comma
dell'art.  30,  che  restano  in  carica  per  il  tempo  fissato nel
provvedimento che le istituisce. Entro un  mese  dalla  scadenza,  il
presidente, con le stesse modalita', provvede alla nuova costituzione
delle  commissioni  e  delle  loro presidenze. Fino alla prima seduta
successiva al  rinnovo,  ciascuna  commissione  esercita  le  proprie
funzioni nella composizione precedente.
  2.  Salvo  quanto  previsto  dal  primo comma, la composizione e la
presidenza delle commissioni non possono rimanere immutate. Ogni anno
i componenti, di regola, sono rinnovati per almeno un terzo,  ma  per
non piu' di due terzi.
                              Art. 33.
            Commissione per il regolamento del Consiglio
  1.  La  commissione per il regolamento del Consiglio formula pareri
sulla  interpretazione  del  regolamento  interno,  quando   ne   sia
richiesta   dal  presidente,  dal  vicepresidente,  dal  Comitato  di
presidenza o dal Consiglio; elabora  proposte  di  modificazione  del
regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle
proposte  di  modificazione  del regolamento, che siano presentate da
qualsiasi componente del Consiglio al Comitato di presidenza, che  ne
informa il Consiglio.
                              Art. 34.
            Assegnazione delle pratiche alle commissioni
  1.  Il  Comitato  di  presidenza  riceve le richieste, i ricorsi, i
rapporti e gli esposti, che siano  indirizzati  al  Consiglio,  e  li
trasmette  alla  commissione  competente, o, in caso di competenza di
due commissioni per la medesima pratica o per  pratiche  connesse,  a
tali  commissioni  congiunte,  ad  eccezione degli esposti anonimi, i
quali sono direttamente ed  immediatamente  archiviati  dallo  stesso
Comitato  di presidenza, secondo l'ordine cronologico del protocollo,
e distrutti dopo  cinque  anni.  Si  considerano  anonimi  anche  gli
esposti  apocrifi  o  che  comunque  non consentono l'identificazione
dell'autore.
  2. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una
commissione, questa provvede direttamente ai sensi del primo comma.
  3. Il Presidente di ogni commissione assegna ogni  pratica,  tranne
quelle  sulle  quali  ritenga  di riferire egli stesso, ad uno o piu'
relatori tra i componenti la commissione, secondo i criteri stabiliti
da  quest'ultima.  La  fa  quindi  iscrivere   nel   registro   della
commissione,  con  indicazione  del relatore, e all'ordine del giorno
della commissione.
  4. Le commissioni, esclusa la commissione per il conferimento degli
uffici direttivi, possono, con  deliberazione  unanime,  decidere  la
formazione,   nel   proprio   ambito,   di  sottocommissioni  per  la
trattazione di determinate categorie di pratiche ovvero  di  pratiche
per  le  quali  sia  di  volta  in  volta  decisa  la  trattazione in
sottocommissione.
  5. Ciascuna delle sottocommissioni e' formata  da  tre  componenti,
dei  quali  due  eletti  dai magistrati ed uno eletto dal Parlamento,
individuati  con  la  decisione  di  cui  al  comma  precedente.   Le
sottocommissioni  sono  presiedute l'una dal presidente e l'altra dal
vicepresidente della commissione. Se le sottocommissioni sono tre, la
terza e' presieduta dal componente piu' anziano.
  6. La sottocommissione istruisce autonomamente le pratiche ad  essa
assegnate e presenta al Consiglio la relativa proposta.
  7.  Ciascun componente della commissione, prima della deliberazione
della proposta,  puo'  chiedere  che  la  trattazione  della  pratica
avvenga ad opera della commissione nella sua composizione integrale.
  8.  Se lo ritiene opportuno la commissione puo' affidare il compito
di fungere da correlatore ad un  componente  del  Consiglio  che  non
faccia parte della commissione stessa.
  9. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio
il   presidente   della   commissione  propone  alla  commissione  di
richiedere al Consiglio l'archiviazione  ovvero  la  trasmissione  al
Ministro  o  alla  autorita'  giudiziaria competente, se si tratti di
questione di loro competenza e risulti che non ne  siano  gia'  stati
informati.   Se  si  tratti  di  questione  di  competenza  di  altra
commissione, il presidente ne propone la  trasmissione  ad  essa;  se
l'altra  commissione  sollevi  questione  di  competenza,  decide  il
Comitato di presidenza.
  10.  Se  due  o  piu'  pratiche  assegnate  a  diverse  commissioni
riguardano  la  medesima  persona o appaiono comunque connesse e gia'
non siano state rimesse alle commissioni congiunte a norma del  primo
comma,  le  commissioni  che  ne  sono  investite possono chiedere al
Comitato di presidenza di procedere in comune all'esame degli atti  e
alla  formulazione delle proposte. In tal caso le commissioni riunite
sono presiedute dal presidente piu' anziano di eta' di una di esse.
  11. E' competente la seconda commissione  per  le  ipotesi  in  cui
l'esposto,  il  rapporto o la segnalazione prospettino una situazione
di incompatibilita' nella  quale,  insieme  a  fattori  derivanti  da
rapporti   di   parentela   o   coniugio,   concorrano   fattori   di
incompatibilita' ambientale o funzionale di altro tipo.
  12.  La  pratica  per   l'accertamento   di   una   situazione   di
incompatibilita'  appartenente,  per quanto prospettato nell'esposto,
nel rapporto o nella segnalazione,  alla  competenza  della  prima  o
della  seconda commissione resta di competenza della stessa anche nel
caso  in  cui,  successivamente  all'inizio della procedura, emergano
fattori di incompatibilita' il cui  esame  rientri  nella  competenza
dell'altra commissione.
                              Art. 42.
                        Incombenti istruttori
  1.  Quando  una  commissione  lo  ritenga  necessario, per istruire
convenientemente  una  pratica  che  le  sia  stata  assegnata,  puo'
richiedere  informazioni  e  chiarimenti al consiglio giudiziario, al
presidente o al procuratore  generale  della  corte  di  appello,  al
presidente  o  al  procuratore  della  Repubblica  del  tribunale, al
dirigente o al procuratore della Repubblica presso la  pretura  e  al
magistrato interessato. Il presidente della commissione provvede alle
comunicazioni conseguenti.
  2. Se la commissione ritiene necessario invitare a presentarsi alla
commissione  stessa,  per  esserne  sentiti, i dirigenti degli uffici
giudiziari  sopraindicati,  il   magistrato   interessato   o   altri
magistrati,  ovvero  inviare sul posto uno o piu' dei suoi componenti
per indagini, oppure avvalersi dell'ispettorato presso  il  Ministero
di  grazia  e giustizia, ovvero effettuare visite ai distretti e agli
uffici giudiziari per le questioni di propria competenza, dispone  in
conformita' dandone comunicazione al Comitato di presidenza.
  3.  Per  i  fini  di  cui  ai  commi precedenti la commissione puo'
sentire i consigli degli ordini  degli  avvocati  e  procuratori  per
informazioni  e  chiarimenti, previa la comunicazione di cui al comma
precedente.
  4. Puo' altresi' richiedere informazioni e chiarimenti ad autorita'
amministrative nonche' procedere all'audizione di privati.
  5. Su proposta del presidente, del relatore o di  altro  componente
della  commissione,  quest'ultima,  con  deliberazione  unanime, puo'
delegare l'istruttoria  della  pratica  ad  uno  o  piu'  componenti,
eventualmente impartendo loro le direttive ritenute necessarie.
  6.  Nel  caso  previsto  dal  comma  precedente, il presidente o la
commissione impartiscono le opportune istruzioni  per  la  tempestiva
comunicazione  agli  altri  componenti  della  commissione degli atti
istruttori  che  il  relatore  delegato  intende  compiere,   diversi
dall'acquisizione di documentazione presente negli atti del Consiglio
e dalla richiesta di documenti ai dirigenti degli uffici giudiziari o
ai  consigli  giudiziari.  Per  avvalersi  dell'ispettorato istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 8 della
legge  24  marzo  1958,  n.  195,  e'  sempre  necessaria  la  previa
deliberazione  della  commissione.  Per  l'espletamento  degli  altri
incombenti istruttori di cui ai commi 2, 3 e 4, deve  essere  data  a
tutti   i   componenti   del   Consiglio   tempestiva   comunicazione
dell'incombente istruttorio ed eventualmente della data e  del  luogo
fissato per l'esecuzione di esso.
  7.  Nel  caso  di  opposizione  di  un componente della commissione
all'espletamento di un incombente istruttorio, sulla questione decide
la commissione.
  8. Su proposta del presidente, del relatore o di  altro  componente
della  commissione,  quest'ultima,  con  deliberazione  unanime, puo'
delegare  al  relatore  o  ai  relatori  l'espletamento  di   singoli
incombenti, previa la comunicazione di cui al comma 6.
  9.  Nei  casi  previsti  dai commi 2, 3, 4 e 8, ogni componente del
Consiglio ha facolta' di  assistere  e  partecipare  all'espletamento
delle  audizioni,  anche  se  queste  si  svolgano  fuori sede, ed ha
facolta' di prendere parte alle visite ai  distretti  e  agli  uffici
giudiziari.
   Roma, 13 luglio 1996
                                        Il Vice Presidente: CAPOTOSTI