IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo del proprio regolamento interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 104 del 5 maggio 1988; Nella seduta del 9 luglio 1996; Ha deliberato di apportare modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 42 del regolamento interno a seguito delle quali il testo di detti articoli e' formulato come segue: Art. 11. Ufficio studi (Funzioni ed attivita') 1. L'Ufficio studi e documentazione svolge la propria attivita' nelle seguenti forme: a) ricerca e raccolta sistematica di materiale di interesse consiliare (progetti di legge, lavori parlamentari, giurisprudenza ecc.); b) stesura di relazioni a richiesta delle commissioni o del plenum, nonche' di relazioni e pareri a richiesta del vicepresidente o del Comitato di presidenza; c) cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio; d) assistenza ai consiglieri per sommarie indicazioni bibliografiche e sommarie informazioni sullo stato di determinate questioni. 2. L'Ufficio studi provvede alla redazione del notiziario del Consiglio, all'organizzazione e direzione della biblioteca e alla pubblicazione delle massime della sezione disciplinare. Art. 12. Ufficio studi (Direzione) 1. L'Ufficio studi e documentazione e' diretto da un componente del Consiglio, nominato da quest'ultimo su proposta del Comitato di presidenza, sentita la commissione per la riforma giudiziaria e l'Amministrazione della giustizia. 2. Il direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti: a) dirige l'Ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione; b) assegna le pratiche ai magistrati addetti e nomina i relatori sulle questioni piu' importanti, seguendo criteri oggettivi o di specializzazione; c) predispone i turni di servizio. 3. La Commissione riforma sovraintende all'Ufficio studi e documentazione e ne indirizza l'attivita' tramite il direttore. 4. Nello svolgimento delle sue attivita' l'Ufficio si attiene alle indicazioni specificamente emanate dal Consiglio. Art. 25. V o t a z i o n i 1. Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale previsto dall'art. 44 e dall'art. 37. 2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimita' dei consensi. 3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano tre componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico. 4. Si da' luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone, ad esclusione del conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in commissione, di due componenti, o, in Consiglio, di sei componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda "SI" o "NO" alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. 5. E' approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale. Art. 26. Ordine delle votazioni 1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, e' posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale, che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi, e', quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata, discussa e decisa con votazione del Consiglio a richiesta di almeno sette componenti. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito. 2. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorita' delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale. 3. Per tutte le deliberazioni e' posta in votazione per prima la proposta deliberata all'unanimita' o a maggioranza dalla commissione. Se essa sia respinta vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in commissione dai componenti della stessa, secondo l'ordine dei voti ivi ricevuti da ciascuna di esse. Le proposte che hanno ricevuto parita' di voti vengono poste in votazione secondo l'ordine di presentazione in commissione, iniziando da quella del relatore che ha riferito in commissione. Se le proposte presentate in commissione sono respinte vengono poste in votazione le proposte presentate in Consiglio secondo l'ordine della loro presentazione. 4. Per le pratiche di carattere concorsuale, le proposte che abbiano ricevuto parita' di voti in commissione vengono poste in votazione secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica corrispondente al posto da ricoprire. 5. Per le pratiche di carattere concorsuale, se sono presentate piu' proposte la votazione avviene per ballottaggio, salvo che vi si oppongano almeno cinque componenti. 6. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio, se i candidati proposti sono piu' di due, gli stessi vengono posti in votazione contestualmente e viene nominato il candidato che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuno dei candidati viene votato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione si procede, senza soluzione di continuita', a votazioni successive escludendo ogni volta il candidato che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parita' di voti nelle votazioni intermedie, viene escluso quello, tra i candidati che hanno ricevuto il minor numero di voti, che e' meno anziano secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica corrispondente al posto da ricoprire. Vengono in ogni caso esclusi dalla votazione successiva i candidati che abbiano ricevuto meno di quattro voti. Se nella votazione finale i candidati ricevono parita' di voti, la votazione stessa e' immediatamente ripetuta. Se la parita' permane, e' nominato il candidato piu' anziano secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica corrispondente al posto da ricoprire. 7. La votazione per ballottaggio per la designazione ad uffici direttivi di cui all'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' ammissibile soltanto se per tutti i candidati sia stata completata la procedura di concertazione con il Ministro di grazia e giustizia. 8. Per le pratiche non concorsuali, nel caso che siano presentate due o piu' proposte, la votazione avviene per ballottaggio, salvo che vi si oppongano almeno quattro componenti. 9. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio per le pratiche non concorsuali, se le proposte sono piu' di due, le stesse vengono poste in votazione contestualmente e si considera approvata quella che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuna delle proposte viene votata dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione si procede, senza soluzione di continuita', a votazioni successive escludendo ogni volta la proposta che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parita' di voti nelle votazioni intermedie tra le proposte che hanno ricevuto il minor numero di voti si decide con votazione per ballottaggio quale sia la proposta da escludere. Vengono in ogni caso escluse dalla votazione successiva le proposte che abbiano ricevuto meno di quattro voti. Se nella votazione finale le proposte ricevono parita' di voti, la votazione stessa e' immediatamente ripetuta secondo quanto previsto dal terzo comma. 10. Prima della votazione sulla proposta si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati piu' emendamenti ad uno stesso testo essi sono posti in votazione cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto dalla commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si puo' procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si puo' altresi', in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione. 11. Il presidente ha facolta' di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. Art. 29. Incontri e seminari di studio, tirocinio degli uditori 1. Il Consiglio, su proposta della commissione per il tirocinio e la formazione professionale, organizza incontri di aggiornamento professionale e incontri di studio per gli uditori giudiziari. 2. Il programma annuale dei corsi, i temi, la sede e la durata degli incontri di studio, nonche' la scelta dei temi, della sede, della durata, dei relatori e dei coordinatori esterni dei singoli incontri, sono decisi, su proposta della commissione stessa, dal Consiglio. 3. Per lo svolgimento delle attivita' relative alla formazione professionale e' istituito un Comitato scientifico, con il compito di elaborare e proporre alla commissione la sistematica rilevazione delle esigenze di formazione professionale, il programma annuale dei corsi, i temi, le modalita' didattiche e organizzative, i docenti e i coordinatori esterni, i criteri per l'individuazione dei destinatari e ogni altro elemento necessario per la definizione di ciascuna iniziativa formativa. I componenti del Comitato scientifico partecipano ai corsi con compiti di coordinamento e di integrazione delle attivita' didattiche che vi si svolgono e ne riferiscono i risultati alla commissione. 4. Il Comitato scientifico e' composto da quattordici magistrati o docenti universitari. Di esso fa parte un magistrato dell'ufficio studi designato dal direttore dell'ufficio stesso. 5. I componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio ai sensi dell'art. 20 del regolamento di contabilita', su proposta della commissione, per la durata di un anno. L'incarico e' rinnovabile fino ad un massimo di tre anni. 6. La commissione per il tirocinio e la formazione professionale, sulla base delle proposte del Comitato scientifico, redige i piani annuali di massima degli incontri di studio e delle altre attivita' di formazione professionale. 7. I componenti della commissione per il tirocinio e la formazione professionale, coadiuvati dai componenti del Comitato scientifico, sovraintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio e vi svolgono le funzioni di coordinatori interni, provvedendo altresi' ad eventuali adempimenti indifferibili ed urgenti dei quali si verifichi la necessita'. Art. 30. Costituzione delle commissioni 1. Entro un mese dall'insediamento del Consiglio il presidente, su proposta del Comitato di presidenza, che la formula dopo aver sentito i componenti, nomina i componenti delle commissioni, previste dall'art. 3 e dall'art. 11, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, individuandoli per due terzi tra gli eletti dai magistrati e un terzo tra gli eletti dal Parlamento. 2. Con lo stesso provvedimento il presidente nomina il presidente e il vicepresidente di ciascuna delle commissioni, uno dei quali tra gli eletti dai magistrati e l'altro tra gli eletti dal Parlamento. 3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione e', di regola, pari a sei, eccettuata la commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, che ha nove componenti, e la commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilita', che ha tre componenti. 4. Il presidente puo', altresi', istituire, con le stesse modalita' indicate nel primo comma, commissioni speciali per compiti determinati, che saranno stabiliti nel provvedimento istitutivo, unitamente al numero dei componenti. Art. 31. Attribuzioni delle commissioni 1. Il numero e le attribuzioni delle commissioni sono indicati nella tabella A allegata annualmente al presente regolamento, in conformita' alle determinazioni del presidente del Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. 2. Ciascuna commissione e' competente per la presentazione al Consiglio di proposte relative a circolari, pareri e risposte a quesiti sulle materie di sua competenza. Art. 32. Rinnovo della commissioni 1. Le commissioni sono nominate di regola all'inizio di ogni anno, tranne la commissione per il regolamento del Consiglio e la commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilita', che restano in carica con la stessa composizione per tutta la durata del Consiglio. Sono eccettuate, altresi', le commissioni speciali previste dall'ultimo comma dell'art. 30, che restano in carica per il tempo fissato nel provvedimento che le istituisce. Entro un mese dalla scadenza, il presidente, con le stesse modalita', provvede alla nuova costituzione delle commissioni e delle loro presidenze. Fino alla prima seduta successiva al rinnovo, ciascuna commissione esercita le proprie funzioni nella composizione precedente. 2. Salvo quanto previsto dal primo comma, la composizione e la presidenza delle commissioni non possono rimanere immutate. Ogni anno i componenti, di regola, sono rinnovati per almeno un terzo, ma per non piu' di due terzi. Art. 33. Commissione per il regolamento del Consiglio 1. La commissione per il regolamento del Consiglio formula pareri sulla interpretazione del regolamento interno, quando ne sia richiesta dal presidente, dal vicepresidente, dal Comitato di presidenza o dal Consiglio; elabora proposte di modificazione del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento, che siano presentate da qualsiasi componente del Consiglio al Comitato di presidenza, che ne informa il Consiglio. Art. 34. Assegnazione delle pratiche alle commissioni 1. Il Comitato di presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che siano indirizzati al Consiglio, e li trasmette alla commissione competente, o, in caso di competenza di due commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali commissioni congiunte, ad eccezione degli esposti anonimi, i quali sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di presidenza, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore. 2. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una commissione, questa provvede direttamente ai sensi del primo comma. 3. Il Presidente di ogni commissione assegna ogni pratica, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o piu' relatori tra i componenti la commissione, secondo i criteri stabiliti da quest'ultima. La fa quindi iscrivere nel registro della commissione, con indicazione del relatore, e all'ordine del giorno della commissione. 4. Le commissioni, esclusa la commissione per il conferimento degli uffici direttivi, possono, con deliberazione unanime, decidere la formazione, nel proprio ambito, di sottocommissioni per la trattazione di determinate categorie di pratiche ovvero di pratiche per le quali sia di volta in volta decisa la trattazione in sottocommissione. 5. Ciascuna delle sottocommissioni e' formata da tre componenti, dei quali due eletti dai magistrati ed uno eletto dal Parlamento, individuati con la decisione di cui al comma precedente. Le sottocommissioni sono presiedute l'una dal presidente e l'altra dal vicepresidente della commissione. Se le sottocommissioni sono tre, la terza e' presieduta dal componente piu' anziano. 6. La sottocommissione istruisce autonomamente le pratiche ad essa assegnate e presenta al Consiglio la relativa proposta. 7. Ciascun componente della commissione, prima della deliberazione della proposta, puo' chiedere che la trattazione della pratica avvenga ad opera della commissione nella sua composizione integrale. 8. Se lo ritiene opportuno la commissione puo' affidare il compito di fungere da correlatore ad un componente del Consiglio che non faccia parte della commissione stessa. 9. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il presidente della commissione propone alla commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o alla autorita' giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne siano gia' stati informati. Se si tratti di questione di competenza di altra commissione, il presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra commissione sollevi questione di competenza, decide il Comitato di presidenza. 10. Se due o piu' pratiche assegnate a diverse commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e gia' non siano state rimesse alle commissioni congiunte a norma del primo comma, le commissioni che ne sono investite possono chiedere al Comitato di presidenza di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente piu' anziano di eta' di una di esse. 11. E' competente la seconda commissione per le ipotesi in cui l'esposto, il rapporto o la segnalazione prospettino una situazione di incompatibilita' nella quale, insieme a fattori derivanti da rapporti di parentela o coniugio, concorrano fattori di incompatibilita' ambientale o funzionale di altro tipo. 12. La pratica per l'accertamento di una situazione di incompatibilita' appartenente, per quanto prospettato nell'esposto, nel rapporto o nella segnalazione, alla competenza della prima o della seconda commissione resta di competenza della stessa anche nel caso in cui, successivamente all'inizio della procedura, emergano fattori di incompatibilita' il cui esame rientri nella competenza dell'altra commissione. Art. 42. Incombenti istruttori 1. Quando una commissione lo ritenga necessario, per istruire convenientemente una pratica che le sia stata assegnata, puo' richiedere informazioni e chiarimenti al consiglio giudiziario, al presidente o al procuratore generale della corte di appello, al presidente o al procuratore della Repubblica del tribunale, al dirigente o al procuratore della Repubblica presso la pretura e al magistrato interessato. Il presidente della commissione provvede alle comunicazioni conseguenti. 2. Se la commissione ritiene necessario invitare a presentarsi alla commissione stessa, per esserne sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari sopraindicati, il magistrato interessato o altri magistrati, ovvero inviare sul posto uno o piu' dei suoi componenti per indagini, oppure avvalersi dell'ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero effettuare visite ai distretti e agli uffici giudiziari per le questioni di propria competenza, dispone in conformita' dandone comunicazione al Comitato di presidenza. 3. Per i fini di cui ai commi precedenti la commissione puo' sentire i consigli degli ordini degli avvocati e procuratori per informazioni e chiarimenti, previa la comunicazione di cui al comma precedente. 4. Puo' altresi' richiedere informazioni e chiarimenti ad autorita' amministrative nonche' procedere all'audizione di privati. 5. Su proposta del presidente, del relatore o di altro componente della commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, puo' delegare l'istruttoria della pratica ad uno o piu' componenti, eventualmente impartendo loro le direttive ritenute necessarie. 6. Nel caso previsto dal comma precedente, il presidente o la commissione impartiscono le opportune istruzioni per la tempestiva comunicazione agli altri componenti della commissione degli atti istruttori che il relatore delegato intende compiere, diversi dall'acquisizione di documentazione presente negli atti del Consiglio e dalla richiesta di documenti ai dirigenti degli uffici giudiziari o ai consigli giudiziari. Per avvalersi dell'ispettorato istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sempre necessaria la previa deliberazione della commissione. Per l'espletamento degli altri incombenti istruttori di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio ed eventualmente della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso. 7. Nel caso di opposizione di un componente della commissione all'espletamento di un incombente istruttorio, sulla questione decide la commissione. 8. Su proposta del presidente, del relatore o di altro componente della commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, puo' delegare al relatore o ai relatori l'espletamento di singoli incombenti, previa la comunicazione di cui al comma 6. 9. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 8, ogni componente del Consiglio ha facolta' di assistere e partecipare all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fuori sede, ed ha facolta' di prendere parte alle visite ai distretti e agli uffici giudiziari. Roma, 13 luglio 1996 Il Vice Presidente: CAPOTOSTI