IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale  l'assessore
regionale  dei  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'art. 2 della sopra
citata  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
2409/95, e' stato nominato sub-commissario governativo;
  Vista  la  nota  inoltrata  dall'Ente  sardo acquedotti e fognature
prot. n. 4715 del 6 giugno 1996 con la quale  vengono  formulate,  al
fine  di procedere alla realizzazione dell'intervento "Schema n. 37 -
Santu Miali - 1 lotto/Condotte" le seguenti richieste:
    A) autorizzazione a conseguire l'approvazione  del  progetto,  al
fine  di ridurre i tempi necessari per la progettazione, in deroga al
disposto di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come modificato dall'art. 5-quinquies della  legge  2  giugno
1995,  n.  216,  nella parte in cui prevede i calcoli esecutivi delle
strutture e degli impianti tra gli elementi costitutivi del progetto.
  Cio' in considerazione del fatto che nel caso di specie, gli stessi
sono  relativi  a  strutture   in   calcestruzzo   armato,   la   cui
realizzazione  e'  prevista  secondo  standard  collaudati  e  la cui
applicazione, pertanto, in sede esecutiva non  determina  alterazione
delle previsioni progettuali;
    B)  autorizzazione  a  derogare,  allo scopo di garantire il buon
esito della gara, alla norma di cui all'art. 13, comma secondo, della
legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 come  modificata  dall'art.  1,
comma  1,  della  legge  regionale  n.  29  dell'8  luglio  1993, per
consentire la partecipazione alle gare d'appalto dei  lavori  di  cui
sopra, anche alle imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori;
    C)  autorizzazione  a  richiedere, in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 17 della  legge  regionale  27  aprile  1984,  n.  13  e
all'art.  3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (richiamata dall'art.
9 della legge  n.  109/94),  la  presentazione  dei  certificati  del
casellario  giudiziale  e  della  cancelleria  del  tribunale al solo
aggiudicatario prima della stipulazione del contratto;
    D) autorizzazione a richiedere, nel caso  di  indicazione  di  un
solo  subappaltatore, al solo aggiudicatario prima della stipulazione
del contratto, il deposito della certificazione  attestante,  per  il
medesimo  subappaltatore,  il  possesso dei requisiti, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, punto 1),  della  legge  19
marzo  1990,  n. 55, come modificato dalla legge 11 febbraio 1994, n.
109;
  Atteso  che  i  lavori  sopraindicati   sono   stati   riconosciuti
complementari  alle  opere  commissariali  previste dal "Programma di
opere commissariali ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica
in Sardegna - primo e secondo stralcio operativo", e sono  ricompresi
nell'allegato   n.   4  del  "Programma  di  opere  commissariali  ed
interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna -  secondo
stralcio  operativo",  reso esecutivo dal commissario governativo con
ordinanza 20 maggio 1996, n. 42;
  Considerato, con riferimento alla richiesta di  deroga  di  cui  al
punto  A)  che  si ritiene di dover accogliere la richiesta formulata
per le motivazioni proposte in premessa;
  Considerato, con riferimento alle richieste di cui al punto B):
   che  la norma con riguardo alla quale si chiede la deroga, prevede
obbligatoriamente l'iscrizione  all'albo  regionale  appaltatori  per
chiunque  esegua  direttamente  o  in  subappalto  lavori  di importo
inferiore alla soglia comunitaria, quando i lavori sono eseguiti  con
finanziamenti concessi dall'amministrazione regionale;
   che la norma predetta ha radicato un contenzioso ancora pendente e
non  risolto  conclusivamente  che,  in  primo  grado,  nanti  il TAR
Sardegna ha  visto  l'amministrazione  regionale  soccombente  e  che
tuttora  perdura,  essendo  pendente,  nanti  il  Consiglio di Stato,
l'impugnativa dell'amministrazione regionale stessa;
   che l'urgenza improcrastinabile della realizzazione dell'opera  di
cui  trattasi  impone  di  evitare  il  rischio  del  radicarsi di un
contenzioso  specifico   che   potrebbe   determinare   la   paralisi
dell'intervento stesso;
   che  tale  scopo e' raggiungibile disponendo, in deroga alla norma
in parola, che alla gara per l'appalto dei lavori  di  che  trattasi,
vengano   ammesse   anche  le  imprese  iscritte  all'Albo  nazionale
costruttori;
  Considerato, con riferimento ai punti C) e  D)  che  le  stesse  si
rendono necessarie per limitare il numero di documenti, da presentare
in  sede  di  offerta,  a  quelli  ritenuti  essenziali  al  fine  di
accelerare al massimo la procedura di gara;
  Ritenuto per i motivi predetti, di dover  accogliere  le  richieste
come sopra specificate alle lettere A), B), C), e D;
                               Ordina:
  E'  autorizzata l'approvazione del progetto dell'intervento "Schema
n. 37 - Santu Miali - 1 lotto/Condotte" in deroga al disposto di  cui
al  comma  5  dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dall'art. 5-quinquies della legge 2 giugno 1995,  n.  216,
nella  parte  in  cui  prevede  i calcoli esecutivi delle strutture e
degli impianti tra gli elementi costitutivi del progetto.
  Conseguita l'approvazione del progetto, l'Ente sardo  acquedotti  e
fognature  e' autorizzato a procedere, con le indicazioni specificate
in premessa, lettere B, C) e D), in deroga alle disposizioni di legge
ivi citate, all'appalto dei lavori sopra indicati.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nel Bollettino ufficiale della regione, parte II.
   Cagliari, 11 luglio 1996
                                Il sub-commissario governativo: FADDA