AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  20  novembre  1995,  n.
491,  19  gennaio  1996,  n.  26,  e 19 marzo 1996, n. 133". I DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono  stati  convertiti  in  legge   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.    16
del  20  gennaio 1996, n. 67 del 20 marzo 1996 e n. 116 del 20 maggio
1996).
                               Art. 1.
  1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in
agricoltura previsti per l'anno 1995, lo  stanziamento  di  lire  800
miliardi   di   cui  al  decreto-legge  23  dicembre  1994,  n.  727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995,  n.  46,
recante,  tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati
in agricoltura, e' aumentato di lire 875 miliardi.
  2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,  ((
di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e
forestali  di  cui  alla  legge  4 dicembre 1993, n. 491, entro il 30
luglio 1996, presenta )) apposita  relazione  al  Parlamento  con  la
quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie
rese  complessivamente  disponibili.  ((  Le commissioni parlamentari
competenti esprimono il parere entro venti giorni. ))
  3. All'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede  a  carico  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno   1995,   all'uopo   parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il D.L. n. 727/1994 reca:  "Norme  per  l'avvio  degli
          interventi  programmati  in  agricoltura  e  per il rientro
          della produzione lattiera nella quota comunitaria".