IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto l'art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", ed in specie il comma 1 del medesimo art. 5 che prevede il rilascio dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previo superamento di un esame di idoneita' svolto davanti ad apposite commissioni regionali; Visto l'art. 5, comma 4, della predetta legge, che esonera dal sostenere l'esame di idoneita' professionale i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni; Visto l'art. 10 della citata legge, come sostituito dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi", ed in specie il comma 2 del medesimo art. 4, il quale prevede che l'attestato di idoneita' professionale e' ottenuto a domanda da coloro che abbiano effettivamente esercitato l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sulla base di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, anche se privi del titolo di studio gia' previsto dall'art. 10, comma 1, della predetta legge 8 agosto 1991, n. 264; Ritenuto di dover provvedere a quanto in premessa; Decreta: Art. 1. 1. L'attestato di idoneita' professionale, nel modello conforme a quello di cui all'allegato 1 al presente decreto, e' rilasciato su richiesta degli interessati, da prodursi in bollo, rivolta all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui al comma 2 ed inoltrata allo stesso ufficio dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, innanzi alla quale l'interessato ha sostenuto l'esame di idoneita'. 2. Il predetto attestato e' rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sulla base di una comunicazione effettuata direttamente all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che ha sede nel capoluogo di regione, ad opera della commissione esaminatrice la quale, oltre alla richiesta dell'interessato, cosi' come previsto al comma precedente, e' tenuta a trasmettere copia del relativo verbale d'esame.