IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  4  marzo  1958,  n.  191, secondo cui le societa'
commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di  esercizio,  le
aziende  di  cui  al  testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri
enti  pubblici  che  abbiano  per  oggetto   la   produzione   o   la
distribuzione  di  energia  elettrica debbono redigere il bilancio di
esercizio in conformita' ad apposito modello trasmettendone copia  al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato entro
trenta giorni dall'approvazione;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante il nuovo  ordinamento
delle  autonomie locali, ed in particolare l'art. 22 della stessa che
ha modificato le forme dell'esercizio dei servizi pubblici locali;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche   ed   elettrodotti,    idrocarburi    e    geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali;
  Visto  in particolare l'art. 21, comma 11, di detta legge n. 9/1991
secondo cui i soggetti tenuti agli adempimenti di cui alla  legge  n.
191/1958  devono  redigere i propri bilanci conformemente ad un nuovo
modello tipo approvato con decreto del Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  sottoporli a societa' di revisione e
trasmetterli alle regioni  competenti  per  territorio  entro  trenta
giorni   dall'approvazione,   ai   fini   dell'inoltro  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro  i  successivi
novanta giorni da parte delle regioni che li corredano di una propria
relazione;
  Visto  il proprio decreto 8 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  -  11  dicembre
1991,  n.  290,  con  il quale e' stato approvato il predetto modello
tipo di bilancio;
  Vista la propria circolare 26 ottobre 1992,  n.  223/F,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
11  gennaio  1993,  n. 7, con la quale sono state fornite indicazioni
per ottemperare al decreto 8 ottobre 1991 citato;
  Ritenuto che la pubblicazione ed  entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale  8  ottobre  1991 alla fine dell'esercizio 1991, facendo
decorrere  i  nuovi  obblighi  dallo  stesso  esercizio  1991,  abbia
provocato   notevoli   difficolta'   ai  soggetti  interessati  nella
riclassificazione della propria contabilita';
  Ritenuto pertanto di dover sostituire detto decreto;
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,  recante  norme
per  l'attuazione  delle  direttive  n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in
materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;
  Visto il decreto del Ministero del tesoro 26  aprile  1995  con  il
quale  sono stati adeguati alle direttive comunitarie gli schemi tipo
di  bilancio  delle  aziende  di  servizi   dipendenti   dagli   enti
territoriali;
  Ritenuta  la  necessita'  di  stabilire  un  nuovo  modello tipo di
bilancio a cui devono conformarsi i  bilanci  delle  societa',  delle
aziende  e  degli  enti  che  abbiano  per oggetto la produzione o la
distribuzione di energia elettrica;
  Considerato  pertanto  inderogabile  adeguare anche i bilanci delle
aziende elettriche;
  Visto l'art. 21, comma 11, della citata legge n. 9/1991 che collega
all'entrata in vigore del decreto ministeriale  di  approvazione  del
bilancio tipo la decorrenza dell'obbligo di redazione e presentazione
del bilancio secondo le nuove modalita' ed il venir meno dell'obbligo
di effettuare i medesimi adempimenti secondo le modalita' vigenti per
i precedenti esercizi da parte dei soggetti che non vi abbiano ancora
provveduto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato8 ottobre 1991 citato in  premessa  e'  a  tutti  gli
effetti sostituito dal presente decreto.
  2.  Con  decorrenza  dall'esercizio 1996, quale modello di bilancio
tipo cui debbono conformarsi i bilanci delle societa', delle  aziende
e  degli  enti  soggetti  agli  obblighi di cui al combinato disposto
della legge n. 191/1958 e dell'art. 21,  comma  11,  della  legge  n.
9/1991,  e'  adottato  lo  schema  di  stato  patrimoniale,  di conto
economico e di nota integrativa di cui ai vigenti articoli 2424, 2425
e 2427 del codice civile, con le integrazioni descritte  in  allegato
al presente decreto.
  3.  Decorre  in  particolare  dall'entrata  in  vigore del presente
decreto il termine di cui all'art.  21,  comma  11,  della  legge  n.
9/1991.
  4. E' in facolta' delle imprese destinatarie adottare il modello di
bilancio  approvato  con il presente decreto anche per l'esercizio in
corso.