IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 4 marzo 1958, n. 191, secondo cui le societa' commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica debbono redigere il bilancio di esercizio in conformita' ad apposito modello trasmettendone copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'approvazione; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali, ed in particolare l'art. 22 della stessa che ha modificato le forme dell'esercizio dei servizi pubblici locali; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali; Visto in particolare l'art. 21, comma 11, di detta legge n. 9/1991 secondo cui i soggetti tenuti agli adempimenti di cui alla legge n. 191/1958 devono redigere i propri bilanci conformemente ad un nuovo modello tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sottoporli a societa' di revisione e trasmetterli alle regioni competenti per territorio entro trenta giorni dall'approvazione, ai fini dell'inoltro al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi novanta giorni da parte delle regioni che li corredano di una propria relazione; Visto il proprio decreto 8 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - 11 dicembre 1991, n. 290, con il quale e' stato approvato il predetto modello tipo di bilancio; Vista la propria circolare 26 ottobre 1992, n. 223/F, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - 11 gennaio 1993, n. 7, con la quale sono state fornite indicazioni per ottemperare al decreto 8 ottobre 1991 citato; Ritenuto che la pubblicazione ed entrata in vigore del decreto ministeriale 8 ottobre 1991 alla fine dell'esercizio 1991, facendo decorrere i nuovi obblighi dallo stesso esercizio 1991, abbia provocato notevoli difficolta' ai soggetti interessati nella riclassificazione della propria contabilita'; Ritenuto pertanto di dover sostituire detto decreto; Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante norme per l'attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati; Visto il decreto del Ministero del tesoro 26 aprile 1995 con il quale sono stati adeguati alle direttive comunitarie gli schemi tipo di bilancio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali; Ritenuta la necessita' di stabilire un nuovo modello tipo di bilancio a cui devono conformarsi i bilanci delle societa', delle aziende e degli enti che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica; Considerato pertanto inderogabile adeguare anche i bilanci delle aziende elettriche; Visto l'art. 21, comma 11, della citata legge n. 9/1991 che collega all'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione del bilancio tipo la decorrenza dell'obbligo di redazione e presentazione del bilancio secondo le nuove modalita' ed il venir meno dell'obbligo di effettuare i medesimi adempimenti secondo le modalita' vigenti per i precedenti esercizi da parte dei soggetti che non vi abbiano ancora provveduto; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato8 ottobre 1991 citato in premessa e' a tutti gli effetti sostituito dal presente decreto. 2. Con decorrenza dall'esercizio 1996, quale modello di bilancio tipo cui debbono conformarsi i bilanci delle societa', delle aziende e degli enti soggetti agli obblighi di cui al combinato disposto della legge n. 191/1958 e dell'art. 21, comma 11, della legge n. 9/1991, e' adottato lo schema di stato patrimoniale, di conto economico e di nota integrativa di cui ai vigenti articoli 2424, 2425 e 2427 del codice civile, con le integrazioni descritte in allegato al presente decreto. 3. Decorre in particolare dall'entrata in vigore del presente decreto il termine di cui all'art. 21, comma 11, della legge n. 9/1991. 4. E' in facolta' delle imprese destinatarie adottare il modello di bilancio approvato con il presente decreto anche per l'esercizio in corso.