IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti  i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347,  e  23  aprile  1946,  n.  363,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283, e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio 1948, n. 98, che detta
norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge  14  novembre  1995,  n.  481,
concernente  i  poteri  in  materia di energia elettrica e gas che il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  esercita
fino   alla   emanazione   del   regolamento   di   organizzazione  e
funzionamento dell'autorita' di  cui  all'art.  2,  comma  28,  della
stessa legge;
  Visto  il  Piano  energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 10 agosto 1988, in ordine alle modalita' di
calcolo del contributo sull'energia prodotta con il gas naturale;
  Visto il decreto ministeriale 28  settembre  1995  che  prevede,  a
partire  dal  consuntivo  dell'anno  1995,  la  modifica dell'attuale
metodologia di determinazione dell'onere  termico  per  tenere  conto
della specificita' di ciascun combustibile utilizzato;
  Visto  il  decreto ministeriale del 4 agosto 1994 con il quale sono
state, tra l'altro, determinate le aliquote  di  sovrapprezzo  per  i
nuovi impianti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 25 settembre 1992 che  alla  lettera  A),  art.  15,
fissa modalita' amministrative e fiscali in ordine al pagamento delle
fatture emesse dai produttori;
  Vista  la  nota  del  8  marzo  1996  della Cassa conguaglio per il
settore elettrico con la quale si evidenzia il fabbisogno  del  conto
sovrapprezzo nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
  Visti  i  precedenti  provvedimenti  in  materia  di  contributi di
allacciamento, di Cassa conguaglio per  il  settore  elettrico  e  di
sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
  Visto il decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371, art. 1, comma 5;
                              Decreta:
  Entrano  in  vigore  per tutto il territorio nazionale, a decorrere
dal 21 luglio 1996, le seguenti disposizioni per  la  disciplina  dei
contributi  di  allacciamento,  di  Cassa  conguaglio  per il settore
elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da  fonti  rinnovabili
ed assimilate.
                             CAPITOLO I
                     Contributi di allacciamento
  I  contributi e i diritti fissi risultanti dal provvedimento CIP n.
15 del 14 dicembre 1993, capitolo IV, sono sostituiti dai seguenti.
I. Utenze a carattere continuativo o ricorrente in bassa
   tensione.
  1. Il contributo viene determinato, per ogni utenza da  allacciare,
dalla somma degli importi indicati alle successive lettere a) e b):
    a)  importo  per la distanza dalla cabina media/bassa tensione di
riferimento:
=====================================================================
                                  |      Importi dovuti (Lire)
                                  |__________________________________
                                  |             |   Importo agg.vo
           Distanza               | Parte fissa |   per ogni 100 m
                                  |             |     o frazione
                                  |             |  super. a 50 metri
__________________________________|_____________|____________________
*) entro 200 metri .............. |   391.000   |        --
*) oltre 200 e fino a 700 metri   |             |
   - per i primi 200 metri ...... |   391.000   |        --
   - per ulteriore distanza ..... |    --       |      196.000
*) oltre 700 e fino a 1.200 metri |             |
   - per i primi 700 metri ...... | 1.369.000   |        --
   - per ulteriore distanza ..... |    --       |      391.000
*) oltre 1.200                    |             |
   - per i primi 1.200 metri .... | 3.324.000   |        --
   - per ulteriore distanza ..... |    --       |      782.000
    b) importo di L. 147.000 per ogni  kW  della  potenza  massima  a
disposizione richiesta.
  2.  Per  richieste  di  potenze superiori al valore per il quale e'
stato gia' corrisposto il contributo e' dovuto all'impresa fornitrice
l'importo di cui alla lettera b)  per  ogni  kW  in  piu',  oltre  il
diritto fisso di L. 98.000.
  3.  Per  gli allacciamenti con potenza a disposizione fino a 3,3 kW
relativi a nuovi  utenti  in  abitazioni  ove  i  medesimi  hanno  la
residenza  anagrafica  non  si applicano le maggiorazioni di cui alla
lettera a) per distanze superiori a  metri  200,  fermo  restando  la
disposizione di cui al capitolo IV, punto 4, del provvedimento CIP n.
15  del  14  dicembre  1993.  Nel  caso  in cui venga successivamente
richiesta una potenza a disposizione superiore  a  3,3  kW  l'impresa
fornitrice  ha  la  facolta' di rideterminare il contributo dovuto in
base  all'effettiva   distanza,   recuperando   il   minore   importo
addebitato.
II. Utenze a carattere continuativo o ricorrente in media tensione
    fino a 50 kV (chilovolt).
  1.  Il contributo viene determinato, per ogni utenza da allacciare,
dalla somma dei seguenti importi:
    a) L. 98.000 per ogni 100 metri o frazione superiore a  50  metri
dalla  cabina alta/media tensione di riferimento, con un minimo di L.
980.000;
    b) L. 117.000 per ogni kW della potenza  massima  a  disposizione
richiesta.
  2.  Per  richieste  di  potenza superiori al valore per il quale e'
gia'  stato  corrisposto  il  contributo  e'  dovuto   alla   impresa
fornitrice  il corrispettivo di L. 117.000 per ogni kW in piu', oltre
il diritto fisso di L. 98.000.
  3. Per le utenze gia' servite in bassa tensione  per  le  quali,  a
seguito  di  richiesta  di  aumento  della  potenza massima, si renda
necessario il passaggio alla  alimentazione  in  media  tensione,  il
contributo   viene   determinato,  indipendentemente  dalla  distanza
dell'utenza dalla cabina alta/media tensione  di  riferimento,  nella
misura  di  L. 117.000 per ogni kW in piu' rispetto alla potenza gia'
disponibile in bassa tensione, oltre a una quota fissa di L. 980.000.
III. Utenze temporanee non ricorrenti.
  I   contributi  per  gli  allacciamenti  di  utenze  con  forniture
temporanee, a carattere straordinario e  non  ricorrenti,  sono  cosi
determinati:
  1.  Per  allacciamenti e aumenti di potenza in bassa tensione nella
misura di:
    a) L. 39.000 per ogni kW della potenza  massima  a  disposizione,
qualora  non comportino la realizzazione di una cabina di media/bassa
tensione;
    b) L. 137.000 per ogni kW della potenza massima  a  disposizione,
qualora  comportino  la  realizzazione  di  una cabina di media/bassa
tensione.
  2. Per allacciamenti e aumenti di  potenza  in  media  tensione  L.
117.000 per ogni kW della potenza massima disponibile.
  3. Per ciascuna operazione di allacciamento o di distacco richiesta
fuori  orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti, l'utente
e' tenuto a corrispondere l'importo di L. 39.000.
IV. Riattivazione di utenze stagionali, modifiche contrattuali,
    subentri, volture.
  1. Per la riattivazione  di  utenze  stagionali  il  contributo  di
allacciamento e distacco e' fissato in L. 98.000.
  2.  Per  le modifiche contrattuali, subentri e volture derivanti da
richieste degli utenti che non comportino  aumenti  della  potenza  a
disposizione  e' dovuto all'impresa fornitrice un diritto fisso di L.
98.000.
V. Allacciamenti relativi a spettacoli viaggianti e simili.
  1. Agli allacciamenti  in  bassa  tensione  relativi  a  spettacoli
viaggianti,   quali   circhi   e   simili,   a   riprese  televisive,
cinematografiche e simili ovvero quelli realizzati  in  occasione  di
manifestazioni popolari, religiose e simili, quando gli allacciamenti
stessi  non  comportino  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  o il
potenziamento di quelli esistenti si applicano i seguenti contributi:
    a) L. 66.000 per potenze impegnate fino a 3 kW;
    b) L. 106.000 per potenze impegnate da oltre 3kW fino a 30kW;
    c) L. 186.000 per potenze impegnate da oltre 30 e fino a 100 kW;
    d) L. 266.000 per potenze impegnate superiori a 100 kW.
  2. Per ciascuna operazione di allacciamento e di distacco richiesta
fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti,  l'utente
e' tenuto a corrispondere l'importo di L. 39.000.
VI. Allacciamenti di altre utenze.
  Nei  casi  di allacciamenti previsti dal titolo V del provvedimento
CIP n. 42 del 30 luglio 1986 le imprese fornitrici hanno la  facolta'
di   effettuare   la  fornitura  richiesta  tramite  un  impianto  di
generazione locale, installando, dove possibile, impianti  alimentati
da  fonti  rinnovabili.  In  tali  casi  il  contributo  a carico del
richiedente viene determinato nella misura di L. 146.000 per ogni  kW
della  potenza  massima a disposizione, oltre a una quota fissa di L.
1.064.000. Per i prezzi  della  fornitura  di  energia  elettrica  si
applicano le vigenti norme e condizioni.
VII. Disposizione generale.
  I  nuovi  valori  si  applicano alle richieste di allacciamento, di
aumento  di  potenza,   di   voltura   e   di   subentro   presentate
successivamente alla decorrenza della presente normativa.
                             CAPITOLO II
              Cassa conguaglio per il settore elettrico
  1.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal decreto ministeriale 28
settembre 1995  l'ammontare  dell'onere  termico,  a  consuntivo  per
l'anno 1995 e a preventivo per l'anno 1996, si determina come segue:
    a)  per  l'energia  prodotta  con impiego di metano si assumono i
seguenti parametri:
    un consumo specifico medio di 0,260 mc/kWh;
    un prezzo del metano pari  a  1,17  delle  quotazioni  medie  del
petrolio  greggio  importato  (P.G.I.) rettificato nel rapporto tra i
poteri calorifici del metano (8250 Kcal/mc) e degli oli  combustibili
(9800 Kcal/Kg medie);
    b)  per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti
equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso metano, un prezzo  del
combustibile  equivalente  pari a 0,97 di quello del petrolio greggio
importato (P.G.I.) per un consumo di oli BTZ, STZ  non  inferiore  al
78% della quantita' complessiva di combustibili utilizzati;
    c)  per  valori  inferiori  al suddetto rapporto di 0,78 la Cassa
conguaglio per il settore elettrico procedera' a  una  riduzione  del
coefficiente del P.G.I., calcolato mediante
interpolazione  lineare  tra  0,80  e 0,97 per valori rispettivamente
pari al 50% e al 78% delle quantita' complessive di oli  combustibili
utilizzate.
  2.   La   congruita'   dei   suddetti  parametri  viene  verificata
annualmente:
   per gli oli ATZ, BTZ e STZ in relazione all'andamento dei prezzi e
alla composizione quantitativa degli oli impiegati;
   per il metano, sulla base del prezzo  medio  di  acquisto,  franco
centrale,  risultante  dai  vigenti contratti, nonche' della relativa
produzione di energia elettrica e del corrispondente rendimento.
                            CAPITOLO III
                   Sovrapprezzi per nuovi impianti
                  da fonti rinnovabili e assimilate
  1. Con le modalita' di cui al punto 1)  delle  disposizioni  finali
del  provvedimento  CIP  n.  45  del  19 dicembre 1990 le aliquote di
sovrapprezzo per nuovi impianti di cui al capitolo II, punto  4,  del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1994 sono sostituite dalle seguenti:
   3,20 lire/kWh per le forniture in bassa tensione;
   2,70 lire/kWh per le forniture in media tensione;
   2,30 lire/kWh per le forniture in alta tensione.
  2.  Per  le convenzioni stipulate dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto, i pagamenti di cui alla lettera  A),  art.  15,
del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato del 25 settembre 1992,  per  le  parti  relative  al
costo evitato di combustibile e alla componente correlata ai maggiori
costi  delle  specifiche  tipologie  di impianto, sono effettuati dai
cessionari  nei  limiti  delle  effettive  disponibilita'  dei  mezzi
finanziari  destinati alla copertura dei relativi oneri a norma delle
disposizioni  in  vigore,  in  misura  proporzionale  tra   tutti   i
concessionari e gli altri produttori beneficiari.
                             CAPITOLO IV
                         Disposizioni finali
  1.  Sono  abrogate  le  disposizioni  incompatibili con le presenti
norme.
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 luglio 1996
                                                 Il Ministro: BERSANI