IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente i poteri in materia di energia elettrica e gas che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita fino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'autorita' di cui all'art. 2, comma 28, della stessa legge; Visto il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 agosto 1988, in ordine alle modalita' di calcolo del contributo sull'energia prodotta con il gas naturale; Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1995 che prevede, a partire dal consuntivo dell'anno 1995, la modifica dell'attuale metodologia di determinazione dell'onere termico per tenere conto della specificita' di ciascun combustibile utilizzato; Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 1994 con il quale sono state, tra l'altro, determinate le aliquote di sovrapprezzo per i nuovi impianti; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992 che alla lettera A), art. 15, fissa modalita' amministrative e fiscali in ordine al pagamento delle fatture emesse dai produttori; Vista la nota del 8 marzo 1996 della Cassa conguaglio per il settore elettrico con la quale si evidenzia il fabbisogno del conto sovrapprezzo nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate; Visti i precedenti provvedimenti in materia di contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate; Visto il decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371, art. 1, comma 5; Decreta: Entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 21 luglio 1996, le seguenti disposizioni per la disciplina dei contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate. CAPITOLO I Contributi di allacciamento I contributi e i diritti fissi risultanti dal provvedimento CIP n. 15 del 14 dicembre 1993, capitolo IV, sono sostituiti dai seguenti. I. Utenze a carattere continuativo o ricorrente in bassa tensione. 1. Il contributo viene determinato, per ogni utenza da allacciare, dalla somma degli importi indicati alle successive lettere a) e b): a) importo per la distanza dalla cabina media/bassa tensione di riferimento: ===================================================================== | Importi dovuti (Lire) |__________________________________ | | Importo agg.vo Distanza | Parte fissa | per ogni 100 m | | o frazione | | super. a 50 metri __________________________________|_____________|____________________ *) entro 200 metri .............. | 391.000 | -- *) oltre 200 e fino a 700 metri | | - per i primi 200 metri ...... | 391.000 | -- - per ulteriore distanza ..... | -- | 196.000 *) oltre 700 e fino a 1.200 metri | | - per i primi 700 metri ...... | 1.369.000 | -- - per ulteriore distanza ..... | -- | 391.000 *) oltre 1.200 | | - per i primi 1.200 metri .... | 3.324.000 | -- - per ulteriore distanza ..... | -- | 782.000 b) importo di L. 147.000 per ogni kW della potenza massima a disposizione richiesta. 2. Per richieste di potenze superiori al valore per il quale e' stato gia' corrisposto il contributo e' dovuto all'impresa fornitrice l'importo di cui alla lettera b) per ogni kW in piu', oltre il diritto fisso di L. 98.000. 3. Per gli allacciamenti con potenza a disposizione fino a 3,3 kW relativi a nuovi utenti in abitazioni ove i medesimi hanno la residenza anagrafica non si applicano le maggiorazioni di cui alla lettera a) per distanze superiori a metri 200, fermo restando la disposizione di cui al capitolo IV, punto 4, del provvedimento CIP n. 15 del 14 dicembre 1993. Nel caso in cui venga successivamente richiesta una potenza a disposizione superiore a 3,3 kW l'impresa fornitrice ha la facolta' di rideterminare il contributo dovuto in base all'effettiva distanza, recuperando il minore importo addebitato. II. Utenze a carattere continuativo o ricorrente in media tensione fino a 50 kV (chilovolt). 1. Il contributo viene determinato, per ogni utenza da allacciare, dalla somma dei seguenti importi: a) L. 98.000 per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri dalla cabina alta/media tensione di riferimento, con un minimo di L. 980.000; b) L. 117.000 per ogni kW della potenza massima a disposizione richiesta. 2. Per richieste di potenza superiori al valore per il quale e' gia' stato corrisposto il contributo e' dovuto alla impresa fornitrice il corrispettivo di L. 117.000 per ogni kW in piu', oltre il diritto fisso di L. 98.000. 3. Per le utenze gia' servite in bassa tensione per le quali, a seguito di richiesta di aumento della potenza massima, si renda necessario il passaggio alla alimentazione in media tensione, il contributo viene determinato, indipendentemente dalla distanza dell'utenza dalla cabina alta/media tensione di riferimento, nella misura di L. 117.000 per ogni kW in piu' rispetto alla potenza gia' disponibile in bassa tensione, oltre a una quota fissa di L. 980.000. III. Utenze temporanee non ricorrenti. I contributi per gli allacciamenti di utenze con forniture temporanee, a carattere straordinario e non ricorrenti, sono cosi determinati: 1. Per allacciamenti e aumenti di potenza in bassa tensione nella misura di: a) L. 39.000 per ogni kW della potenza massima a disposizione, qualora non comportino la realizzazione di una cabina di media/bassa tensione; b) L. 137.000 per ogni kW della potenza massima a disposizione, qualora comportino la realizzazione di una cabina di media/bassa tensione. 2. Per allacciamenti e aumenti di potenza in media tensione L. 117.000 per ogni kW della potenza massima disponibile. 3. Per ciascuna operazione di allacciamento o di distacco richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti, l'utente e' tenuto a corrispondere l'importo di L. 39.000. IV. Riattivazione di utenze stagionali, modifiche contrattuali, subentri, volture. 1. Per la riattivazione di utenze stagionali il contributo di allacciamento e distacco e' fissato in L. 98.000. 2. Per le modifiche contrattuali, subentri e volture derivanti da richieste degli utenti che non comportino aumenti della potenza a disposizione e' dovuto all'impresa fornitrice un diritto fisso di L. 98.000. V. Allacciamenti relativi a spettacoli viaggianti e simili. 1. Agli allacciamenti in bassa tensione relativi a spettacoli viaggianti, quali circhi e simili, a riprese televisive, cinematografiche e simili ovvero quelli realizzati in occasione di manifestazioni popolari, religiose e simili, quando gli allacciamenti stessi non comportino la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti si applicano i seguenti contributi: a) L. 66.000 per potenze impegnate fino a 3 kW; b) L. 106.000 per potenze impegnate da oltre 3kW fino a 30kW; c) L. 186.000 per potenze impegnate da oltre 30 e fino a 100 kW; d) L. 266.000 per potenze impegnate superiori a 100 kW. 2. Per ciascuna operazione di allacciamento e di distacco richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti, l'utente e' tenuto a corrispondere l'importo di L. 39.000. VI. Allacciamenti di altre utenze. Nei casi di allacciamenti previsti dal titolo V del provvedimento CIP n. 42 del 30 luglio 1986 le imprese fornitrici hanno la facolta' di effettuare la fornitura richiesta tramite un impianto di generazione locale, installando, dove possibile, impianti alimentati da fonti rinnovabili. In tali casi il contributo a carico del richiedente viene determinato nella misura di L. 146.000 per ogni kW della potenza massima a disposizione, oltre a una quota fissa di L. 1.064.000. Per i prezzi della fornitura di energia elettrica si applicano le vigenti norme e condizioni. VII. Disposizione generale. I nuovi valori si applicano alle richieste di allacciamento, di aumento di potenza, di voltura e di subentro presentate successivamente alla decorrenza della presente normativa. CAPITOLO II Cassa conguaglio per il settore elettrico 1. In relazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 settembre 1995 l'ammontare dell'onere termico, a consuntivo per l'anno 1995 e a preventivo per l'anno 1996, si determina come segue: a) per l'energia prodotta con impiego di metano si assumono i seguenti parametri: un consumo specifico medio di 0,260 mc/kWh; un prezzo del metano pari a 1,17 delle quotazioni medie del petrolio greggio importato (P.G.I.) rettificato nel rapporto tra i poteri calorifici del metano (8250 Kcal/mc) e degli oli combustibili (9800 Kcal/Kg medie); b) per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso metano, un prezzo del combustibile equivalente pari a 0,97 di quello del petrolio greggio importato (P.G.I.) per un consumo di oli BTZ, STZ non inferiore al 78% della quantita' complessiva di combustibili utilizzati; c) per valori inferiori al suddetto rapporto di 0,78 la Cassa conguaglio per il settore elettrico procedera' a una riduzione del coefficiente del P.G.I., calcolato mediante interpolazione lineare tra 0,80 e 0,97 per valori rispettivamente pari al 50% e al 78% delle quantita' complessive di oli combustibili utilizzate. 2. La congruita' dei suddetti parametri viene verificata annualmente: per gli oli ATZ, BTZ e STZ in relazione all'andamento dei prezzi e alla composizione quantitativa degli oli impiegati; per il metano, sulla base del prezzo medio di acquisto, franco centrale, risultante dai vigenti contratti, nonche' della relativa produzione di energia elettrica e del corrispondente rendimento. CAPITOLO III Sovrapprezzi per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate 1. Con le modalita' di cui al punto 1) delle disposizioni finali del provvedimento CIP n. 45 del 19 dicembre 1990 le aliquote di sovrapprezzo per nuovi impianti di cui al capitolo II, punto 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 sono sostituite dalle seguenti: 3,20 lire/kWh per le forniture in bassa tensione; 2,70 lire/kWh per le forniture in media tensione; 2,30 lire/kWh per le forniture in alta tensione. 2. Per le convenzioni stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di cui alla lettera A), art. 15, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, per le parti relative al costo evitato di combustibile e alla componente correlata ai maggiori costi delle specifiche tipologie di impianto, sono effettuati dai cessionari nei limiti delle effettive disponibilita' dei mezzi finanziari destinati alla copertura dei relativi oneri a norma delle disposizioni in vigore, in misura proporzionale tra tutti i concessionari e gli altri produttori beneficiari. CAPITOLO IV Disposizioni finali 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le presenti norme. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 1996 Il Ministro: BERSANI