IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed  in  particolare  l'art.
16,  concernente  l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale
per la programmazione economica, nonche' le  successive  disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 24,
concernente l'accesso ai documenti amministrativi;
  Visto l'art. 1, commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 1993 n.  537
ed  in  particolare  le  disposizioni che prevedono da parte del CIPE
l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione e di politica
economica  nazionale,  nonche'  di   coordinamento   della   politica
economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;
  Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3,
recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;
  Visti gli artt. 9,  10  e  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   24   marzo   1994,   n.   283,   recante   norme   sulla
riorganizzazione del Ministero del bilancio  e  della  programmazione
economica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, recante il riordino della disciplina delle funzioni dei comitati
interministeriali   soppressi,  ai  sensi  della  predetta  legge  n.
537/1993;
  Vista la  propria  precedente  deliberazione  del  13  luglio  1993
recante   disposizioni   organizzative  riguardanti  l'attivita'  dei
comitati interministeriali;
  Visto il decreto del Ministro del bilancio del 14 dicembre 1993, n.
602, recante il regolamento di attuazione della legge 7 agosto  1990,
n.  241,  relativamente  ai  procedimenti  di competenza dei comitati
interministeriali;
  Ritenuto di dovere procedere ad una piu'  razionale  organizzazione
dei  lavori  di  questo  Comitato assicurandone maggiore correntezza,
trasparenza  ed  efficienza  sia  per   quanto   riguarda   la   fase
istruttoria,  che  per  quanto  concerne  i  conseguenti  adempimenti
deliberativi ed attuativi;
  Su proposta del Ministro del bilancio e programmazione economica;
                              Delibera:
                               Art. 1.
              Partecipazione alle riunioni del Comitato
  1. Alle riunioni del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla
normativa vigente e i  Ministri  appositamente  invitati  in  ragione
della materia in trattazione.
  2.  La  partecipazione  dei  Ministri alle riunioni del Comitato e'
obbligatoria. In caso di impossibilita' per i Ministri a  partecipare
alla  seduta possono intervenire i Sottosegretari di Stato, muniti di
delega conferita dal Ministro, da acquisire agli atti della seduta.
  3. Il componente  del  Comitato  che  si  trovi  in  situazioni  di
incompatibilita'  o  conflitto d'interessi e' tenuto a segnalare tale
situazione al presidente ed e' tenuto ad astenersi dalla  discussione
e dalla votazione sulla singola questione.
  4.  Partecipano  altresi',  su invito del presidente, il presidente
dell'ISTAT;  il  Governatore  della  Banca  d'Italia,  il  segretario
generale della programmazione per le materie di loro interesse.
  5.  Alle riunioni partecipano - tenuto conto delle specifiche norme
previste negli statuti delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province  autonome,  oppure  su  invito del presidente - i presidenti
delle giunte  regionali  e  i  presidenti  delle  province  autonome,
nonche' i presidenti di altri enti o istituti pubblici quando vengano
trattati  problemi  che interessino i rispettivi enti o in ragione di
specifiche competenze settoriali.
  6. Partecipa  alle  riunioni  con  le  funzioni  di  segretario  il
sottosegretario  di Stato al bilancio e alla programmazione economica
a cio' delegato; dette funzioni in assenza del  sottosegretario  sono
svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta.
  7.  E'  ammesso  a partecipare, altresi', un funzionario per ognuna
delle amministrazioni presenti nel Comitato con compiti di assistenza
tecnica ai Ministri, limitatamente ai punti all'ordine del giorno  di
loro competenza.
  8.  Il  servizio  per  l'attuazione  (S.A.P.E.)  del  Ministero del
bilancio assicura il necessario supporto e alle sedute  del  Comitato
secondo  quanto  previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 283/1994.
  9. Le riunioni  del  Comitato  si  tengono,  di  norma,  presso  il
Ministero del bilancio e della programmazione economica, salvo che il
presidente disponga altrimenti.