IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 24, concernente l'accesso ai documenti amministrativi; Visto l'art. 1, commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare le disposizioni che prevedono da parte del CIPE l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti; Visti gli artt. 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante il riordino della disciplina delle funzioni dei comitati interministeriali soppressi, ai sensi della predetta legge n. 537/1993; Vista la propria precedente deliberazione del 13 luglio 1993 recante disposizioni organizzative riguardanti l'attivita' dei comitati interministeriali; Visto il decreto del Ministro del bilancio del 14 dicembre 1993, n. 602, recante il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai procedimenti di competenza dei comitati interministeriali; Ritenuto di dovere procedere ad una piu' razionale organizzazione dei lavori di questo Comitato assicurandone maggiore correntezza, trasparenza ed efficienza sia per quanto riguarda la fase istruttoria, che per quanto concerne i conseguenti adempimenti deliberativi ed attuativi; Su proposta del Ministro del bilancio e programmazione economica; Delibera: Art. 1. Partecipazione alle riunioni del Comitato 1. Alle riunioni del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente e i Ministri appositamente invitati in ragione della materia in trattazione. 2. La partecipazione dei Ministri alle riunioni del Comitato e' obbligatoria. In caso di impossibilita' per i Ministri a partecipare alla seduta possono intervenire i Sottosegretari di Stato, muniti di delega conferita dal Ministro, da acquisire agli atti della seduta. 3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilita' o conflitto d'interessi e' tenuto a segnalare tale situazione al presidente ed e' tenuto ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sulla singola questione. 4. Partecipano altresi', su invito del presidente, il presidente dell'ISTAT; il Governatore della Banca d'Italia, il segretario generale della programmazione per le materie di loro interesse. 5. Alle riunioni partecipano - tenuto conto delle specifiche norme previste negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, oppure su invito del presidente - i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome, nonche' i presidenti di altri enti o istituti pubblici quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti o in ragione di specifiche competenze settoriali. 6. Partecipa alle riunioni con le funzioni di segretario il sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica a cio' delegato; dette funzioni in assenza del sottosegretario sono svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta. 7. E' ammesso a partecipare, altresi', un funzionario per ognuna delle amministrazioni presenti nel Comitato con compiti di assistenza tecnica ai Ministri, limitatamente ai punti all'ordine del giorno di loro competenza. 8. Il servizio per l'attuazione (S.A.P.E.) del Ministero del bilancio assicura il necessario supporto e alle sedute del Comitato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994. 9. Le riunioni del Comitato si tengono, di norma, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, salvo che il presidente disponga altrimenti.