L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante la semplificazione dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  l'art.  26,  comma  2,  lettera  a),  punto  1,  del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e l'art. 27, comma 2, lettera  a),
punto  1,  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  175, che,
rispettivamente  per  l'assicurazione  diretta  sulla  vita   e   per
l'assicurazione   diretta   diversa  dall'assicurazione  sulla  vita,
attribuiscono all'ISVAP il potere di identificare altri strumenti del
mercato monetario e  dei  capitali  ai  fini  della  copertura  delle
riserve  tecniche nonche' di indicare i criteri per l'utilizzazione e
la valutazione di strumenti derivati, quali options,  futures,  swaps
in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche;
  Considerata  l'urgenza  di fissare dei principi per l'utilizzazione
degli  strumenti  finanziari  derivati   e   fatta   comunque   salva
l'emanazione  di  ulteriori provvedimenti volti ad identificare altri
strumenti  del  mercato  monetario  e  dei  capitali  ai  fini  della
copertura delle riserve tecniche;
  Considerati   i   principi  generali  di  sicurezza,  liquidita'  e
redditivita' degli investimenti a copertura  delle  riserve  tecniche
nonche'  di  diversificazione  e  dispersione  degli  stessi  di  cui
all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  174,
e  all'art.  27,  comma  1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175;
  Valutata la necessita' di integrare gli obblighi informativi  delle
imprese assicurative in relazione a tale area di operativita';
                              Dispone:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Le imprese di assicurazione comprese nell'ambito di applicazione
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  174,  e  del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, operano  su  strumenti  finanziari
derivati  in  conformita'  alle  disposizioni  stabilite nel presente
provvedimento.