L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 26, comma 2, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e l'art. 27, comma 2, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, che, rispettivamente per l'assicurazione diretta sulla vita e per l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, attribuiscono all'ISVAP il potere di identificare altri strumenti del mercato monetario e dei capitali ai fini della copertura delle riserve tecniche nonche' di indicare i criteri per l'utilizzazione e la valutazione di strumenti derivati, quali options, futures, swaps in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche; Considerata l'urgenza di fissare dei principi per l'utilizzazione degli strumenti finanziari derivati e fatta comunque salva l'emanazione di ulteriori provvedimenti volti ad identificare altri strumenti del mercato monetario e dei capitali ai fini della copertura delle riserve tecniche; Considerati i principi generali di sicurezza, liquidita' e redditivita' degli investimenti a copertura delle riserve tecniche nonche' di diversificazione e dispersione degli stessi di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Valutata la necessita' di integrare gli obblighi informativi delle imprese assicurative in relazione a tale area di operativita'; Dispone: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le imprese di assicurazione comprese nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, operano su strumenti finanziari derivati in conformita' alle disposizioni stabilite nel presente provvedimento.