IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per
i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico  e
per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;
  Visto  il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta
legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale il 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i
lavoratori  autonomi,  che  l'importo  sulla  base  del  quale  viene
determinata l'indennita' spettante per il mancato reddito relativo ai
giorni in cui si sono astenuti dal lavoro,  sia  fissato  annualmente
con decreto ministeriale;
 Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della predetta
legge  le  indennita'  spettanti ai lavoratori autonomi devono essere
determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai
lavoratori dipendenti del settore industria;
  Visto l'art. 3, comma 5, di detto regolamento il  quale  stabilisce
che,  ai  fini  della determinazione dell'indennita' compensativa del
mancato reddito relativo ai giorni in cui i  lavoratori  autonomi  si
sono  astenuti  dal  lavoro  per  lo  svolgimento  delle attivita' di
soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in
cui le  medesime  hanno  avuto  luogo,  fatta  eccezione  per  quelle
categorie  di lavoratori autonomi la cui attivita' si esplica anche o
prevalentemente nei giorni festivi;
  Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995, con il quale e'  stata
determinata  la  media  della  retribuzione  spettante  ai lavoratori
dipendenti del settore industria per l'anno 1995;
  Viste le  medie  annue  degli  indici  mensili  delle  retribuzioni
contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  le suddette indennita'
conformemente  all'incremento  delle  retribuzioni  contrattuali   di
riferimento per l'anno 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  retribuzione  media  mensile spettante ai lavoratori dipendenti
del settore industria, per il 1996, e' pari a L. 2.488.018.