AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 157". Il D.L. n. 157/1996, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 25 maggio 1996). Art. 1. Elezioni dei COMITES (( 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani )) (( all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza )) (( prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio )) (( 1990, n. 172, e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997. )) 2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente e' prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368. Riferimenti normativi: - L'art. 9 della legge n. 172/1990 (Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui Comitati dell'emigrazione italiana) modifica il primo comma dell'art. 8 di detta legge n. 205/1985, il quale, ulteriormente modificato con l'aggiunta di un comma dall'art. 10 della stessa legge n. 172/1990, risulta essere il seguente: "Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei membri). - I componenti del Comitato dell'emigrazione italiana restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalita' dei comitati, la durata in carica dei componenti cosi' eletti non potra' protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi. I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della meta', il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento". - L'art. 16 della citata legge n. 172/1990 cosi' recita: "Art. 16. - 1. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati dell'emigrazione italiana e' rinviato rispetto al termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1990, n. 5. Le elezioni dovranno avere luogo entro il mese di giugno 1991. 2. I componenti dei Comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione di nuovi comitati". Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 5/1990 (Rinvio delle elezioni dei Comitati dell'emigrazione italiana), sopracitato, e' il seguente: "1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati dell'emigrazione italiana e' rinviata di sette mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'art. 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205 (v. sopra, n.d.r. )". - Il testo dell'art. 5 della legge n. 368/1989 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero) e' il seguente: "Art. 5. - 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT) e possono essere eletti o nominati per non piu' di due mandati consecutivi. 2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a piu' di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati".