AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1996, n.  157".
Il  D.L.  n.  157/1996,  di  contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 25 maggio 1996).
                               Art. 1.
                        Elezioni dei COMITES
(( 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani       ))
(( all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza       ))
(( prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio    ))
(( 1990, n. 172, e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997.        ))
  2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero  restano  in
carica   fino   all'entrata   in   funzione   dei   nuovi   Comitati.
Conseguentemente e' prorogata la durata  in  carica  dei  membri  del
Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5
della legge 6 novembre 1989, n.  368.
          Riferimenti normativi:
             - L'art. 9 della legge n. 172/1990 (Norme di modifica ed
          integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui Comitati
          dell'emigrazione   italiana)   modifica   il   primo  comma
          dell'art.  8  di  detta  legge  n.  205/1985,   il   quale,
          ulteriormente   modificato   con  l'aggiunta  di  un  comma
          dall'art. 10 della stessa legge n. 172/1990, risulta essere
          il seguente:
             "Art.  8  (Durata in carica e decadenza dei membri). - I
          componenti del Comitato dell'emigrazione  italiana  restano
          in carica cinque anni e sono rieleggibili.
             Qualora  la  loro  elezione  sia,  per qualsiasi motivo,
          avvenuta in tempi tali che  la  scadenza  del  mandato  non
          coincida  con  quella  dei componenti della generalita' dei
          comitati, la durata in carica dei componenti  cosi'  eletti
          non  potra'  protrarsi  oltre il limite previsto per questi
          ultimi.
             I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di  diritto
          con   i   primi   candidati  non  eletti  della  lista  cui
          appartengono. La mancata partecipazione immotivata per  tre
          sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
             Ove  manchino  candidati  non  eletti  ed  il numero dei
          membri del comitato  si  riduca  a  meno  della  meta',  il
          comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si
          procede   a  nuove  elezioni  per  il  rinnovo  dell'intero
          comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento".
             - L'art. 16 della citata legge n. 172/1990 cosi' recita:
             "Art. 16. - 1. Lo  svolgimento  delle  elezioni  per  il
          rinnovo  dei Comitati dell'emigrazione italiana e' rinviato
          rispetto al termine previsto dall'art. 1,  comma  1,  della
          legge  17  gennaio  1990,  n. 5. Le elezioni dovranno avere
          luogo entro il mese di giugno 1991.
             2. I componenti dei Comitati  dell'emigrazione  italiana
          restano  in  carica  fino  all'entrata in funzione di nuovi
          comitati".
             Il testo dell'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  5/1990
          (Rinvio   delle   elezioni  dei  Comitati  dell'emigrazione
          italiana), sopracitato, e' il  seguente:  "1.  La  data  di
          svolgimento  delle  elezioni  per  il  rinnovo dei Comitati
          dell'emigrazione  italiana  e'  rinviata  di   sette   mesi
          rispetto  alla  scadenza  triennale  indicata  nell'art. 8,
          primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205  (v.  sopra,
          n.d.r. )".
             -   Il   testo  dell'art.  5  della  legge  n.  368/1989
          (Istituzione  del   Consiglio   generale   degli   italiani
          all'estero) e' il seguente:
             "Art.  5. - 1. I membri del CGIE rimangono in carica per
          una durata equivalente a quella  prevista  per  i  Comitati
          dell'emigrazione  italiana (COEMIT) e possono essere eletti
          o nominati per non piu' di due mandati consecutivi.
             2. I membri del CGIE decadono dalla carica  qualora  non
          partecipino,  senza  giustificato  motivo,  a  piu'  di due
          sedute plenarie consecutive del Consiglio,  ovvero,  quando
          si  tratta  di  membri  in  rappresentanza  delle comunita'
          italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese
          per il quale sono stati designati".