IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Visto l'art. 9 della legge medesima che prevede per le aziende pubbliche e private con oltre cento dipendenti la redazione periodica di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile; Visto, in particolare, il terzo comma del predetto articolo che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di definire le indicazioni per la redazione del rapporto; Visti i propri decreti 8 luglio 1991 e 19 aprile 1994 con i quali sono stati fissati modalita' e tempi di redazione, rispettivamente, del rapporto annuale relativo all'anno 1991 e del successivo rapporto biennale relativo agli anni 1992-1993; Visto il proprio decreto 28 novembre 1994 con il quale e' stato differito il termine per la presentazione del rapporto relativo al biennio 1992-1993 al fine di modificare modalita' e termini per la presentazione del suddetto rapporto e dei successivi rapporti biennali; Ravvisata l'esigenza di provvedere all'emanazione del decreto recante modifiche alle modalita' ed ai termini attualmente in vigore; Decreta: Art. 1. 1. Le aziende pubbliche e private, che occupano oltre cento dipendenti, sono tenute a redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, per il biennio 1992-1993 e per i bienni successivi, in conformita' alle indicazioni definite nelle tabelle allegate, numerate da 1 a 8. 2. Il rapporto deve essere riferito al complesso delle unita' produttive e delle dipendenze nonche' per ciascuna unita' produttiva con piu' di cento dipendenti.