IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti i regolamenti CEE n. 2080/93 e 3699/93, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali; Visto il quarto piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca; Visto il decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996; Considerata la necessita' di fissare, ai sensi dell'art. 9, comma 7, le modalita' tecniche di attuazione per il controllo del fermo delle navi, l'erogazione dei premi e l'indennita' giornaliera, nonche' i criteri di ripresa dell'attivita' di pesca dopo l'attuazione del fermo; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 10 luglio 1996; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina l'attuazione del fermo biologico nell'anno 1996. 2. Ai fini del presente decreto si intende: a) per "fermo biologico" l'arresto temporaneo delle navi da pesca per un periodo di quarantacinque giorni consecutivi, per il quale e' corrisposto un premio da parte dello Stato; b) per "fermo tecnico" ciascun periodo di arresto supplementare in aggiunta a quello di cui alla precedente lettera a) per il quale non e' corrisposto alcun premio, adottato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41.