IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n.  41,  e  successive  modifiche,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visti i regolamenti  CEE  n.  2080/93  e  3699/93,  concernenti  lo
strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto
l'adeguamento  dello  sforzo  di  pesca  prevedendo  tra  l'altro, la
concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca  per  il
raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dai  piani di orientamento
pluriennali;
  Visto il quarto piano triennale della pesca marittima, adottato con
decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  17 del 22 gennaio 1994, che
prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di  pesca,
anche  la  concessione  di  premi  di  fermo temporaneo delle navi da
pesca;
  Visto il decreto-legge 8 luglio 1996, n.  353,  recante  interventi
urgenti  nei  settori  agricoli  e fermo biologico della pesca per il
1996;
  Considerata la necessita' di fissare, ai sensi dell'art.  9,  comma
7,  le  modalita'  tecniche  di attuazione per il controllo del fermo
delle  navi,  l'erogazione  dei  premi  e  l'indennita'  giornaliera,
nonche'   i   criteri   di   ripresa  dell'attivita'  di  pesca  dopo
l'attuazione del fermo;
  Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima  e
il  Comitato  nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare
nella seduta del 10 luglio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto disciplina l'attuazione del fermo  biologico
nell'anno 1996.
  2. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per "fermo biologico" l'arresto temporaneo delle navi da pesca
per  un periodo di quarantacinque giorni consecutivi, per il quale e'
corrisposto un premio da parte dello Stato;
    b) per "fermo tecnico" ciascun periodo di  arresto  supplementare
in  aggiunta  a quello di cui alla precedente lettera a) per il quale
non e' corrisposto alcun premio, adottato ai  sensi  della  legge  17
febbraio 1982, n. 41.