Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminate le istanze presentate avverso:
   i   propri   pareri   relativi  alle  richieste  di  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita "Chianti", approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 luglio 1984;
   e   le   proposte   dei   disciplinari   di   produzione  relativi
rispettivamente al vino a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Chianti  classico" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del  13  aprile  1995  ed  ai  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Chianti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 26 aprile 1995,
a   seguito   di  apposito  supplemento  di  istruttoria  ha  accolto
parzialmente le istanze di cui trattasi.
   Conseguentemente a parziale modifica degli schemi dei disciplinari
di produzione gia'  proposti  in  allegato  ai  propri  pareri  sopra
specificati, propone e riporta qui di seguito i testi integrali degli
stessi rielaborati in accoglimento delle suddette istanze.