Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le istanze presentate avverso: i propri pareri relativi alle richieste di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984; e le proposte dei disciplinari di produzione relativi rispettivamente al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995 ed ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1995, a seguito di apposito supplemento di istruttoria ha accolto parzialmente le istanze di cui trattasi. Conseguentemente a parziale modifica degli schemi dei disciplinari di produzione gia' proposti in allegato ai propri pareri sopra specificati, propone e riporta qui di seguito i testi integrali degli stessi rielaborati in accoglimento delle suddette istanze.