Art. 1.
   Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo
sul  mercato  in  funzione  dell'effettiva domanda e per un opportuno
sostegno dei prezzi sono  concessi  aiuti  al  magazzinaggio  privato
delle  patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che
abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art.
3 e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 1995.