Art. 1.
   Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo
sul  mercato  in  funzione  dell'effettiva domanda e per un opportuno
sostegno dei prezzi sono  concessi  aiuti  al  magazzinaggio  privato
delle  patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che
abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art.
3 e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 1996.
   Inoltre, considerata la grave crisi di mercato che ha  colpito  le
produzioni  delle  regioni  Puglia e Campania viene concesso un aiuto
particolare all'immagazzinaggio di una quota di tale produzione  alle
condizioni previste all'art. 7-bis.
   Le   associazioni   produttori   richiedenti  tale  aiuto  debbono
sottoscrivere ed inoltrare le istanze all'A.I.M.A. entro il 31 agosto
1996.