Art. 1. Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3 e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 1996. Inoltre, considerata la grave crisi di mercato che ha colpito le produzioni delle regioni Puglia e Campania viene concesso un aiuto particolare all'immagazzinaggio di una quota di tale produzione alle condizioni previste all'art. 7-bis. Le associazioni produttori richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze all'A.I.M.A. entro il 31 agosto 1996.