IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Visto il decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626,  recante
"Attuazione  di  direttive  comunitarie  riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
  Visti gli articoli 18, 19 e 20 del predetto decreto legislativo  n.
626/1994  che  hanno  introdotto specifiche forme di "consultazione e
partecipazione dei lavoratori" per vari  aspetti  che  riguardano  la
sicurezza  e  la  protezione  della  salute negli ambienti di lavoro,
prevedendo, in particolare, la  figura  del  "rappresentante  per  la
sicurezza"  e disciplinandone le attribuzioni e le modalita' elettive
o di designazione;
  Vista la  direttiva  del  29  settembre  1996  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  all'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN),  previa  intesa   con   le
Amministrazioni  regionali  espressa  dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  per
il  personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo
aver acquisito  il  parere  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
d'italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
  Vista  la lettera prot. n. 2989 del 10 maggio 1996 (pervenuta il 14
maggio 1996), con la quale l'ARAN, in attuazione degli  articoli  51,
comma  1,  e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini
dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il  testo,  del  contratto
collettivo  quadro  in  merito  agli  aspetti applicativi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "rappresentante
per la sicurezza", concordato il  7  maggio  1996  tra  l'ARAN  e  le
confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL,  UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL,
CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI;
  Visto il "testo concordato" in precedenza indicato,  che  e'  stato
inviato  unitamente  ad una "relazione illustrativa" dell'articolato,
nella quale e' precisato, tra  l'altro,  che  il  predetto  contratto
collettivo quadro "non comporta oneri aggiuntivi";
  Visto  l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993,  n.
470  e  dal  decreto  legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale
prevede che, ai fini della autorizzazione  alla  sottoscrizione,  "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in senso
positivo  o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
applicativi  dei  contratti  collettivi  anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della  conformita'  alle  direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  citato  art.  51,  comma  1,  del decreto legislativo n.
29/1993, il quale prevede anche che "per quanto attiene ai  contratti
collettivi  riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli
enti  regionali"  il  Governo,  ai  fini   dell'autorizzazione   alla
sottoscrizione,   "provvede  previa  intesa  con  le  amministrazioni
regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano";
  Vista  la lettera prot. n. 30777/96/7.515 del 17 maggio 1996 con la
quale e' stata richiesta l'"intesa" della Conferenza  dei  presidenti
delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
precisando che "tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti  dalla
richiamata  normativa......... nel caso non intervenga risposta entro
cinque giorni......... si riterra' acquisita l'"intesa";
  Vista la lettera del 23 maggio 1996, con la quale la Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ha espresso la richiesta "intesa";
  Considerato  che  il  predetto  testo  concordato  non  risulta  in
generale in contrasto con la citata direttiva del 29  settembre  1996
impartita,  a  seguito  di  intesa  intervenuta  con  il Ministro del
tesoro, dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  all'ARAN,  previa
intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il
parere dell'ANCI e dell'UPI;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione  del  29  maggio  1996,  concernente  l'"autorizzazione alla
sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  31
maggio  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco
Bassanini, e' stato delegato a provvedere  alla  "attuazione.........
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni......... " e ad "esercitare ogni  altra
funzione  attribuita  dalle  vigenti  disposizioni  al Presidente del
Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano e.
 ...... 1) Funzione pubblica";
  A nome del Governo;
                              Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN)   alla   sottoscrizione  dell'allegato  testo  del  "contratto
collettivo quadro" in merito agli  aspetti  applicativi  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "rappresentante
per  la  sicurezza",  concordato  il  7  maggio  1996 tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali CGIL, CISL,  UIL,  CONFSAL,  CISAL,  CISNAL,
CONFEDIR, USPPI ed UNIONQUADRI.
  Ai  sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la  presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 5 giugno 1996
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 1
               AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
  A  seguito  della  registrazione da parte della Corte dei conti del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  28  giugno
1996,  con  il  quale  l'ARAN e' stata autorizzata a sottoscrivere il
testo  concordato  dell'accordo  quadro  in   merito   agli   aspetti
applicativi  del  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n. 626,
riguardanti il "rappresentante  per  la  sicurezza"  stipulato  il  7
maggio 1996, il giorno 10 luglio alle ore 10 presso la sede dell'ARAN
ha  avuto  luogo  l'incontro  tra  l'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale  delle   pubbliche   amministrazioni,   rappresentata   dai
componenti  del comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti
confederazioni: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL,  CISAL,  CISNAL,  CONFEDIR,
USPPI, UNIONQUADRI.
  Al  termine  della  riunione  le parti hanno sottoscritto l'accordo
quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo  19
settembre 1994, n. 626.
                     CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
in  merito  agli  aspetti  applicativi  del  decreto  legislativo  19
   settembre 1994, n. 626,  riguardanti  il  "rappresentante  per  la
   sicurezza", sottoscritto il 10 luglio 1996.
PREMESSA.
  Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, che nel
prevedere  alcuni  principi  generali  di  prevenzione  in  tema   di
rappresentanza   dei   lavoratori  per  gli  aspetti  riguardanti  la
sicurezza  e  la  salute  sul   luogo   di   lavoro,   demanda   alla
contrattazione   collettiva   la   definizione   di   alcuni  aspetti
applicativi;
  Considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione
di  tali  aspetti  applicativi,  tenendo  conto  degli   orientamenti
partecipativi  che  hanno  ispirato  le  direttive  comunitarie  e il
decreto legislativo n. 626/94 di recepimento;
  Ravvisata l'opportunita' di prendere in esame i temi concernenti la
rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue  modalita'  di
esercizio  o  di  designazione, la formazione di detta rappresentanza
con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli
18, 19 e 20 del decreto legislativo n. 626/94;
  Ritenuto che la logica che fonda i  rapporti  tra  le  parti  nella
materia  intende superare posizioni di conflittualita' ed ispirarsi a
criteri di partecipazione;
  Preso atto che  il  rappresentante  per  la  sicurezza  svolge  una
funzione   specifica  e  distinta  rispetto  a  quella  del  delegato
sindacale della RSU o della RSA;
  Considerato  che  l'applicazione del decreto legislativo n. 626/94,
nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  implica   distinte
responsabilita' tra indirizzo e gestione;
  Convengono quanto segue:
                             PARTE PRIMA
I. Il rappresentante per la sicurezza.
  L'art.  18  del  decreto  legislativo  n.  626/94,  il  cui comma 1
contiene l'enunciazione del principio generale secondo  il  quale  in
tutte le amministrazioni o unita' lavorative e' eletto o designato il
rappresentante   per   la   sicurezza,  e'  dedicato  ai  criteri  di
individuazione di tale  soggetto  unico  per  tutti  i  lavoratori  e
prevede  il  rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione
di altri parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione  e
strumenti per l'espletamento degli incarichi.
  A  partire  dal  perfezionamento  del presente accordo, in tutte le
amministrazioni o unita' lavorative saranno promosse dalle  stesse  e
dalle  organizzazioni  sindacali  le  iniziative  con le modalita' di
seguito indicate, per la  identificazione  della  rappresentanza  dei
lavoratori per la sicurezza.
II. Amministrazioni o unita' lavorative fino a quindici dipendenti.
  Le  parti concordano che per le amministrazioni o unita' lavorative
aventi fino a 15 dipendenti il rappresentante per  la  sicurezza  sia
eletto dai lavoratori al loro interno.
  L'elezione  si  svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio
segreto anche  per  candidature  concorrenti.  Risultera'  eletto  il
lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
  Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario
del  seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede
provvede  a  redigere  il  verbale  delle  elezioni.  Il  verbale  e'
comunicato  senza  ritardo  al datore di lavoro. Questi si identifica
nel dirigente al quale spettano i  poteri  di  gestione  nonche'  nel
funzionario  non  avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
  Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e  possono  essere  eletti
tutti i lavoratori - non in prova con contratto a tempo indeterminato
o  con  contratto  a tempo determinato purche' la durata del medesimo
consenta lo  svolgimento  del  mandato  -  che  prestano  la  propria
attivita' nelle amministrazioni o unita' lavorative.
  La durata dell'incarico e' di tre anni.
  Al  rappresentante  spettano,  per l'espletamento degli adempimenti
previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.
626,   appositi  permessi  retribuiti  pari  a  12  ore  annue  nelle
amministrazioni o unita' lavorative che occupano fino a 6  dipendenti
nonche' pari a 30 ore annue nelle amministrazioni o unita' lavorative
che occupano da 7 a 15 dipendenti.
  Per  l'espletamento  degli  adempimenti  previsti  dall'articolo 19
citato, lettere b), c), d), g), i) ed  l)  non  viene  utilizzato  il
predetto monte ore e l'attivita' e' considerata tempo di lavoro.
III.  Amministrazioni  o  unita'  lavorative  con  piu'  di  quindici
dipendenti.
  Amministrazioni o unita' lavorative da 16 a 200 dipendenti:
   nelle amministrazioni o unita' lavorative che occupano da 16 a 200
dipendenti  il  rappresentante  per   la   sicurezza   si   individua
nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
  Amministrazioni o unita' lavorative da 201 a 1000 dipendenti:
   nelle  amministrazioni  o  unita' lavorative che occupano da 201 a
1000 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza sono 3 nell'ambito
delle rappresentanze sindacali presenti.
  Amministrazioni o unita' lavorative con piu' di 1000 dipendenti:
   nelle amministrazioni o unita' lavorative  che  occupano  piu'  di
1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la sicurezza e' pari
a 6.
  I   rappresentanti   per  la  sicurezza  sono  eletti  o  designati
nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
IV. Permessi retribuiti orari.
  Nelle amministrazioni o unita' lavorative che occupano piu'  di  15
dipendenti,  per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del
decreto legislativo n. 626/94, i  rappresentanti  per  la  sicurezza,
oltre  ai  permessi  gia'  previsti  per le rappresentanze sindacali,
utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per
ogni rappresentante.
  Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d),
g), i) ed l) dell'art. 19 citato, non viene  utilizzato  il  predetto
monte ore e l'attivita' e' considerata tempo di lavoro.
V.  Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la
sicurezza.
   a)  All'atto  della  costituzione  della  RSU   il   candidato   a
rappresentante  per  la sicurezza viene indicato specificamente tra i
candidati proposti per l'elezione della RSU.
  La procedura di elezione e' quella applicata per le elezioni  delle
RSU.
   b) Nei casi in cui sia gia' costituita la RSU, per la designazione
del  rappresentante  per  la  sicurezza  si  applica la procedura che
segue:
   entro  trenta  giorni  dalla  data  del  presente   accordo   il/i
rappresentante/i  per la sicurezza e'/sono designato/i dai componenti
della RSU al loro interno;
   tale designazione  verra'  ratificata  in  occasione  della  prima
assemblea  dei  lavoratori;  nel caso di diversa indicazione da parte
dell'assemblea,  si  procedera'  a  una  nuova  designazione   sempre
all'interno della R.S.U;
   nel  caso  di  dimissioni  della  RSU,  il  rappresentante  per la
sicurezza esercita le  proprie  funzioni  fino  a  nuova  elezione  e
comunque  non  oltre  sessanta  giorni.  In  tale ipotesi allo stesso
competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in
relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
   c) Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita - e fino
a tale evento - e nelle amministrazioni  o  nelle  unita'  lavorative
operino esclusivamente le RSA costituite ai sensi del vigente art. 19
della  legge n. 300/70 il/i rappresentante/i per la sicurezza e'/sono
eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo  le  procedure  sopra
richiamate  per  le amministrazioni o unita' lavorative con numero di
dipendenti  inferiore  a  16,  su  iniziativa  delle   organizzazioni
sindacali.
   d)  Nelle  amministrazioni  o  unita'  lavorative  in  cui  vi sia
compresenza di RSU e RSA la individuazione del rappresentante per  la
sicurezza  avviene  per  tramite di una elezione con liste separate e
concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto.
  L'elettorato  passivo  e' riservato ai componenti della RSU e delle
RSA.
   e) In assenza di rappresentanze sindacali, il  rappresentante  per
la  sicurezza  e'  eletto  dai  lavoratori al loro interno secondo le
procedure sopra richiamate per  il  caso  delle  amministrazioni  con
numero   di   dipendenti   inferiori   a   16,  su  iniziativa  delle
organizzazioni sindacali.
  In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano,
per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19 del  decreto
legislativo n. 626/94, permessi retribuiti pari a 40 ore.
  Il  verbale  contenente  i  nominativi  dei  rappresentanti  per la
sicurezza deve essere comunicato al datore di lavoro.
  I  rappresentanti  per  la  sicurezza  restano  in  carica  per  un
triennio.
VI. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
  Con   riferimento  alle  attribuzioni  del  rappresentante  per  la
sicurezza, la cui disciplina legale  e'  contenuta  all'art.  19  del
decreto  legislativo  n.  626/94,  le parti concordano sulle seguenti
indicazioni.
VII. Accesso ai luoghi di lavoro.
  Il diritto di accesso ai luoghi  di  lavoro  sara'  esercitato  nel
rispetto  delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla
legge.
  Il rappresentante  per  la  sicurezza  segnala  preventivamente  al
datore  di  lavoro  le visite che intende effettuare agli ambienti di
lavoro.
  Tali  visite  si   possono   anche   svolgere   congiuntamente   al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto
da questi incaricato.
VIII. Modalita' di consultazione.
  Laddove  il  decreto  legislativo  n.  626/94  prevede a carico del
datore  di  lavoro  la  consultazione  del  rappresentante   per   la
sicurezza,  questa  si  deve  svolgere  in  modo  da garantire la sua
effettivita' e tempestivita'.
  Il datore di lavoro, pertanto, consulta il  rappresentante  per  la
sicurezza  su  tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa
prevede un intervento consultivo dello stesso.
  Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facolta'  di
formulare  proprie  proposte  e  opinioni, sulle tematiche oggetto di
consultazione secondo  le  previsioni  di  legge.  Il  verbale  della
consultazione  deve riportare le osservazioni e le proposte formulate
dal rappresentante per la sicurezza.
  Il   rappresentante   per   la   sicurezza   conferma    l'avvenuta
consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
  In  fase  di  prima applicazione del decreto legislativo n. 626/94,
nelle  realta'  in  cui  non  sia   stata   ancora   individuata   la
rappresentanza  per  la  sicurezza,  le procedure di consultazione si
rivolgono alle  rappresentanze  sindacali  costituite  ai  sensi  del
vigente art.19 della legge n. 300/70.
  A  tal  fine, la rappresentanza sindacale in azienda puo' designare
uno o piu' soggetti, al  proprio  interno,  tenuto  conto  di  quanto
previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 626/94.
IX. Informazioni e documentazione aziendale.
  Il  rappresentante  per  la  sicurezza  ha  diritto  di ricevere le
informazioni e la documentazione di cui alle lettere  e)  ed  f)  del
comma 1 dell'art. 19.
  Lo  stesso  rappresentante  ha diritto di consultare il rapporto di
valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2,  custodito  presso
le amministrazioni o unita' lavorative ai sensi dell'art. 4, comma 3.
  Il  datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante,
le  informazioni  e  la  documentazione  richiesta,  secondo   quanto
previsto dalla legge e da eventuali accordi.
  Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro
si  intendono  quelle riguardanti l'unita' produttiva per gli aspetti
relativi all'igiene, alla salute,
ed alla sicurezza del lavoro.
  Il rappresentante, ricevute le  notizie  e  la  documentazione,  e'
tenuto  a  farne  un  uso  strettamente connesso alla sua funzione in
conformita' a quanto previsto  dall'art.  9,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 626/94.
X. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
  Il  rappresentante  per  la sicurezza ha il diritto alla formazione
prevista all'art. 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.
626/94,  anche  avendo  riguardo  alle  indicazioni  contenute  nella
circolare  della  Funzione  pubblica  del  24  aprile  1995,  n.  14,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1995.
  La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono
a carico  del  datore  di  lavoro,  si  svolgera'  mediante  permessi
retribuiti  aggiuntivi  rispetto  a  quelli gia' previsti per la loro
attivita'.
  Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore
che, nelle amministrazioni o  unita'  lavorative  con  un  numero  di
dipendenti inferiore a 16, si svolgera' in due moduli; tale programma
deve comprendere:
   conoscenze  generali  sugli  obblighi  e  diritti  previsti  dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
   conoscenze generali sui rischi  dell'attivita'  e  sulle  relative
misure di prevenzione e protezione;
   metodologie sulla valutazione del rischio;
   metodologie minime delle comunicazioni.
  Il  datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni
che abbiano rilevanza ai fini  della  tutela  della  salute  e  della
sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
XI. Riunioni periodiche.
  In  applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 626/94, le
riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate  con  almeno
cinque  giorni  lavorativi  di  preavviso  e  su un ordine del giorno
scritto.
  Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere la  convocazione
di  una  riunione  al  presentarsi  di gravi e motivate situazioni di
rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione
nelle amministrazioni o unita' lavorative.
  Della riunione viene redatto verbale.
XII. Strumenti per l'espletamento delle funzioni.
  In  conformita'  a  quanto  previsto  al  punto  4 dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 626/94, il rappresentante alla sicurezza  puo'
essere  autorizzato all'utilizzo di strumenti in disponibilita' della
struttura.
  In tali strumenti rientrano in particolare l'utilizzo del locale  a
disposizione  della  rappresentanza sindacale, la consultazione delle
pubblicazioni nella specifica materia.
XIII. Contrattazione di comparto.
  E' rimessa  alla  contrattazione  di  comparto,  da  avviare  entro
novanta  giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo,
in particolare la possibilita' di:
   individuare,  in  relazione  a  peculiari  specificita',   diverse
modalita'  di  rappresentanza  tra  piu' amministrazioni dello stesso
comparto o tra piu' uffici della stessa amministrazione,  nell'ambito
di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo
n. 626/94;
   definire  in  relazione alla individuazione di specifiche esigenze
di prevenzione e/o protezione dai rischi  connessi  all'attivita'  di
lavoro,  un  numero  di  rappresentanti  per la sicurezza superiore a
quello previsto dall'art. 18,  dianzi  citato  che  sara'  ricompreso
nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti;
   evitare  la  sovrapposizione  tra  i  componenti  delle  RSU  ed i
rappresentanti per la sicurezza nelle unita' lavorative che  occupano
da  201  a  300  dipendenti,  individuando  due rappresentanti per la
sicurezza tra  i  componenti  la  RSU  ed  aggiungendo  a  questi  un
ulteriore rappresentante per la sicurezza;
   individuare  ulteriori  contenuti  specifici  della formazione con
riferimento a specificita' dei propri comparti.
  In ogni caso, in sede di contrattazione di comparto o decentrata le
parti procederanno all'assorbimento delle ore di permesso spettanti -
in base al presente accordo - ai  rappresentanti  per  la  sicurezza,
fino  a  concorrenza delle ore di permesso riconosciute per lo stesso
titolo.
                            PARTE SECONDA
Organismi paritetici.
  I. La contrattazione di comparto, da avviare entro  novanta  giorni
dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo, determinera' le
modalita' operative per la costituzione degli organismi paritetici di
cui   all'art.   20  del  decreto  legislativo  n.  626/94,  su  base
territoriale,  secondo  la  struttura  del  comparto,  assegnando  le
funzioni ivi previste.
  In   ogni  caso,  la  funzione  di  prima  istanza  di  riferimento
conciliativo in merito a  controversie  sorte  sull'applicazione  dei
diritti  di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle
norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.
  II. Fino a che non interviene la predetta disciplina, gli organismi
paritetici previsti dai contratti di comparto  svolgeranno  anche  le
funzioni di cui all' art. 20 del decreto legislativo n. 626/94.
  A  tale  scopo  gli organismi predetti si raccorderanno, in base al
territorio di competenza, con i  soggetti  istituzionali  di  livello
regionale  o  provinciale,  operanti in materia di salute e sicurezza
per favorire la realizzazione delle finalita' anzidette.   Anche  per
tali   organismi,   la  funzione  di  prima  istanza  di  riferimento
conciliativo in merito a  controversie  sorte  sull'applicazione  dei
diritti  di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle
norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.
                       Dichiarazione congiunta
  Nel  sottoscrivere  l'ipotesi  di  accordo  per un contratto quadro
sulle materie rimesse  alla  contrattazione  collettiva  dal  decreto
legislativo  n.  626/94 le parti auspicano una sollecita applicazione
del decreto legislativo in tutte le pubbliche amministrazioni. A  tal
fine,   in   parallelo   alle   iniziative   gia'  programmate  dalle
confederazioni e dalle  organizzazioni  sindacali  di  categoria,  le
parti  ritengono  opportuna  da  parte  delle singole amministrazioni
un'adeguata  campagna  di  informazione  sui  contenuti  del  decreto
legislativo,  nei  confronti  dei  responsabili  delle  articolazioni
orgaanizzative e, in generale di tutti i lavoratori interessati.
                     Dichiarazione CGIL CISL UIL
  CGIL CISL  UIL  evidenziano  come  eventuali  norme  correttive  al
decreto  legislativo  n.  626/94,  che rimandino ad ulteriori decreti
ministeriali l'individuazione di  particolari  esigenze  connesse  ai
servizi espletati, non sospendono comunque l'applicazione del decreto
legislativo    n.   626/94   e   pertanto   ribadiscono   l'immediata
applicabilita' in tutte le  pubbliche  amministrazioni  del  presente
accordo.
  Sottolineano inoltre che questo non preclude la possibilita' di una
sua  rimodulazione, appropriata alle specifiche realta' delle diverse
amministrazioni.
                   Dichiarazione a verbale CONFSAL
            accordo quadro decreto legislativo n. 626/94
  L'accordo quadro sul decreto legislativo n. 626  del  19  settembre
1994  viene  firmato  condividendo  l'impostazione generale ma con le
seguenti  riserve,  espresse  ampiamente  nel   corso   della   lunga
trattativa  e  non  recepite  dall'ARAN nonostante chiare indicazioni
della normativa di riferimento:
    a)  il  numero  dei  rappresentanti  per  la  sicurezza  indicato
nell'accordo  e'  pari  al minimo indicato dal decreto legislativo n.
626/94  spesso  insufficiente   a   garantire   l'adempimento   delle
attribuzioni;
    b) il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento dell'incarico
di   R.S.L.   e'   estremamente   restrittivo   in  riferimento  alle
attribuzioni di cui al punto 1, lettere a), e), f), h), m),  n),  o),
dell'art.  19 del decreto legislativo n. 626/94 e quindi in contrasto
con  il  punto  2  dello  stesso  articolo  che   dispone   che   "il
rappresentante  per  la  sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione ..".