IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento; Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993, coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e le modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1995, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1 luglio 1995; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1995, concernente l'iscrizione della tariffa di vendita al pubblico di tre nuovi fiammiferi e determinazione delle loro aliquote di imposta di fabbricazione; Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 31 maggio 1996 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317; Viste le richieste di iscrizione in tariffa di tre nuovi tipi di fiammiferi, effettuate dalla societa' P. Erre Italia S.a.s., con sede in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157; Viste le proposte presentate in data 12 aprile e 26 giugno 1996 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983; Considerata l'esigenza di procedere all'iscrizione in tariffa dei tre nuovi tipi di fiammiferi di cui sopra denominati "KM Camino Maxi", "KM Europa" e "KM Casa" prodotti dalla fabbrica KM Zundholz International Karl Muller Gmbh di Meckesheim/Germany; Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di procedere alla revisione della tariffa di vendita al pubblico di un tipo di fiammifero ed alla rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione su tutti i fiammiferi di normale produzione e pubblicitari omaggio e nominativi commercializzati in Italia; Decreta: Art. 1. Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, i nuovi tipi di condizionamento di fiammifero, denominati "KM Camino Maxi", "KM Europa" e "KM Casa" le cui caratteristiche sono cosi' determinate: a) "KM Camino Maxi" - scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi. Caratteristiche del fiammifero: lunghezza senza capocchia: mm 195; lunghezza con capocchia: mm 200; diametro: mm 5; tolleranza massima misure: 4%; diametro capocchia minimo: mm 4; diametro capocchia massimo: mm 6; capocchia accendibile solo su striscia impregnata di fosforo amorfo. Caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 220 x 65 x 22; grammatura cartoncino: g 400 al mq; ruvido: striscie sui due lati di mm 220 x 22; tolleranza del contenuto: 3%; b) "KM Casa" - scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi. Caratteristiche del fiammifero: lunghezza senza capocchia: mm 47; lunghezza con capocchia: mm 48; diametro: mm 2,2 x 2,2; tolleranza massima misure: 2%; diametro capocchia minimo: mm 2,5; diametro capocchia massimo: mm 3,5; capocchia accendibile solo su striscia impregnata di fosforo amorfo. Caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 57 x 56 x 23; grammatura cartoncino: g 400 al mq; ruvido: striscie sui due lati di mm 57 x 22; tolleranza del contenuto: 4%; c) "KM Europa" - bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinati amorfi. Caratteristiche del fiammifero: lunghezza: 1a fila mm 55,2 - 2a fila mm 47; lunghezza con capocchia: 1a fila mm 56,2 - 2a fila mm 48; larghezza: mm 4 x 1,2; tolleranza massima misure: 2%; diametro capocchia minimo: mm 2,5; diametro capocchia massimo: mm 3; capocchia accendibile solo su striscia impregnata di fosforo amorfo. Caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 50 x 55 x 5; grammatura cartoncino: g 260 al mq; ruvido: striscia di mm 50 x 8. I prezzi di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabiliti nelle misure indicate negli articoli 2 e 3 del presente decreto. Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di "KM Camino Maxi", "KM Casa" e "KM Europa". All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri: 50) colore "rosso-giallo", con legenda "KM Camino Maxi" in basso, per la scatola di cartoncino "KM Camino Maxi" con 45 fiammiferi di legno paraffinato amorfo; 51) colore "rosso pompeiano" con legenda "KM Casa" in basso, per la scatola di cartoncino "KM Casa" con 100 fiammiferi di legno paraffinato amorfo; 52) colore "verde-grigio", con legenda "KM Europa" in basso, per la bustina di cartoncino "KM Europa" contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato amorfo. Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammifero "KM Camino Maxi", "KM Casa" e "KM Europa", rispettivamente, le marche indicate all'art. 1 ai numeri 18, 22 e 30 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.