Con  decreto  19 giugno 1996, la riscossione del carico tributario
di L. 772.852.882, dovuto dalla ditta Migliorini Dino di Scandicci e'
stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, introdotto
dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di
dodici  mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione
regionale delle entrate per la Toscana - Sezione staccata di Firenze,
nel  provvedimento  di  esecuzione  determinera'  l'ammontare   degli
interessi  dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra'  in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali della sopramenzionata ditta, la quale,  comunque,  dovra'
prestare  idonea  garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte
del credito erariale non tutelato dai  predetti  atti  esecutivi.  La
sospensione  sara'  revocata  con  successivo  decreto  ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto  27 giugno 1996, la riscossione del carico tributario
di L. 119.037.239, dovuto dalla Ferramenta San Marco S.a.s. con  sede
in  Imperia  e'  stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
La direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Liguria  -  Sezione
staccata  di  Imperia,  nel  provvedimento di esecuzione determinera'
l'ammontare  degli  interessi  dovuti  ai  sensi  dell'ultimo   comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il  concessionario,
in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli atti esecutivi posti in
essere  sui  beni  immobili  e  strumentali   della   sopramenzionata
societa',  la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia, anche
fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato
dai predetti atti esecutivi.    La  sospensione  sara'  revocata  con
successivo  decreto  ove  vengano  a cessare i presupposti in base ai
quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato  pericolo  per
la riscossione.
   Con  decreto  22 giugno 1996, la riscossione del carico tributario
di L. 376.681.000, dovuto dalla Mascarini Ennio e C. S.r.l. con  sede
in  Alba  Adriatica  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del  quinto comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso. La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo -  Sezione
staccata  di  Teramo,  nel  provvedimento  di esecuzione determinera'
l'ammontare  degli  interessi  dovuti  ai  sensi  dell'ultimo   comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il  concessionario,
in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli atti esecutivi posti in
essere  sui  beni  immobili  e  strumentali   della   sopramenzionata
societa',  la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia, anche
fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato
dai predetti  atti  esecutivi.  La  sospensione  sara'  revocata  con
successivo  decreto  ove  vengano  a cessare i presupposti in base ai
quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato  pericolo  per
la riscossione.