IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.
226, recante regolamento di  attuazione  della  direttiva  88/407/CEE
concernente le norme di polizia sanitaria agli scambi intracomunitari
e  alle  importazioni  di  sperma  surgelato  di animali della specie
bovina, tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE;
  Vista la direttiva 93/60/CEE del Consiglio recante  modifica  della
direttiva 88/407/CEE;
  Ritenuto   necessario   procedere  all'attuazione  nell'ordinamento
interno della citata direttiva 93/60/CEE;
  In applicazione dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il titolo del regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  1  marzo 1992, n. 226, e' sostituito dal seguente:
"Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente  le
norme  di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e
alle importazioni di sperma di animali della  specie  bovina,  tenuto
anche conto della direttiva 90/120/CEE".
  2. L'art. 1 del regolamento e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  - 1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di
polizia sanitaria da applicare agli scambi ed  alle  importazioni  di
sperma   di  animali  della  specie  bovina;  ai  fini  del  presente
regolamento si intende per:
    a)  'sperma':  il  prodotto  dell'eiaculazione  di   un   animale
domestico della specie bovina, preparato e diluito;
    b)   'centro   di   raccolta   dello  sperma':  uno  stabilimento
ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, presso il quale e' prodotto
sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
    c) 'veterinario ufficiale': veterinario designato  tra  i  propri
dipendenti  dal  Ministero  della  sanita'  o  dalla regione, o dalla
U.S.L., secondo le rispettive competenze;
    d)  'veterinario  responsabile  di  un  centro':  il  veterinario
responsabile  del  rispetto quotidiano, nel centro di raccolta, delle
disposizioni di cui al presente regolamento;
    e) 'partita': una quantita' di  sperma  compresa  in  uno  stesso
certificato;
    f)  'Paese  di  raccolta':  lo  Stato membro o il paese terzo nel
quale lo sperma e' raccolto e dal quale e' spedito  verso  uno  Stato
membro;
    g)   'laboratorio   riconosciuto':   il  laboratorio  autorizzato
dall'autorita'  sanitaria  competente   ad   effettuare   gli   esami
prescritti dal presente regolamento;
    h) 'raccolta': un quantitativo di sperma prelevato da un donatore
in qualsiasi momento.
  2.  Sono  applicabili,  ove necessario, le altre definizioni di cui
all'art.  2  della  legge  30  aprile  1976,  n.  397,  e  successive
modificazioni   e   all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 1982, n. 889.".
  3. L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3. - 1. Sono consentiti gli scambi intracomunitari di  sperma
di  tori  che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al
test  ELISA  per  la  ricerca  di  rinotracheite   infettiva   o   di
vulvovaginite  pustolosa  infettiva  o  che  presentano  un risultato
positivo  in  seguito  a  vaccinazione  effettuata  conformemente  al
presente regolamento.
   2.  Fino  al  31  dicembre  1998  il  Ministro  della sanita' puo'
autorizzare, a condizioni di reciprocita', l'ammissione di sperma  di
tori  che presentano un risultato positivo alla sieroneutralizzazione
o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di
vulvovaginite pustolosa infettiva e  che  non  sono  stati  vaccinati
conformemente  al  presente  regolamento; in questo caso ogni partita
deve essere sottoposta ad una prova di  inoculazione  di  un  animale
vivo  o  ad una prova di isolamento del virus o ad entrambe le prove,
salvo che per lo sperma di animali che, anteriormente  ad  una  prima
vaccinazione  nel  centro  di  inseminazione, sono risultati negativi
alle prove predette.  Tuttavia lo sperma di animali sottoposti ad una
vaccinazione d'urgenza in seguito all'insorgenza di  un  focolaio  di
rinotracheite bovina infettiva deve subire una prova d'isolamento del
virus  effettuata  almeno  sul  10% di ogni raccolta di sperma con un
minimo di cinque lamelle.
   3. Gli esami di cui al comma 2 possono essere effettuati, in  base
ad   accordo  bilaterale,  o  nel  Paese  di  raccolta  o  nel  Paese
destinatario.
  3-bis. I  protocolli  da  utilizzare  per  le  prove  previste  dal
presente articolo sono stabiliti in sede comunitaria.
   4.  Se  nel  territorio  nazionale tutti i centri comprendono solo
animali risultati  negativi  alla  sieroneutralizzazione  o  al  test
ELISA,  il  Ministero  della sanita' puo' rifiutare l'introduzione di
sperma provenienti da centri che non hanno lo stesso regime.
   5. La Commissione delle Comunita' europee puo' consentire  che  la
facolta'  di  cui al comma 4 riguardi una parte del territorio di uno
Stato membro.
   6. Non e' ammesso il rifiuto di sperma di  tori  vaccinati  contro
l'afta  epizootica. Tuttavia, qualora lo sperma sia stato ottenuto da
un toro vaccinato contro l'afta  epizootica  durante  i  dodici  mesi
precedenti  la  raccolta,  il  5%  di ogni raccolta, con un minimo di
cinque lamelle, e' sottoposto, con esito negativo, ad  una  prova  di
isolamento  del  virus  per  la  ricerca  dell'afta  epizootica in un
laboratorio dello Stato membro destinatario o in  un  laboratorio  da
esso designato.".
  4. L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11.  -  1.  Le  importazioni  di  sperma da Paesi terzi sono
soggette alle norme di cui al decreto legislativo 3  marzo  1993,  n.
93,  in  particolare a quelle relative alle misure adottate a seguito
dei  controlli  veterinari  sui  prodotti  nonche'  alle  misure   di
salvaguardia da adottare.".
  5. Sono abrogati gli articoli 12 e 13.
  6. L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  14.  - 1. Agli scambi intracomunitari di sperma si applicano
le norme di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.".