IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, recante regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia sanitaria agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE; Vista la direttiva 93/60/CEE del Consiglio recante modifica della direttiva 88/407/CEE; Ritenuto necessario procedere all'attuazione nell'ordinamento interno della citata direttiva 93/60/CEE; In applicazione dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Art. 1. 1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, e' sostituito dal seguente: "Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE". 2. L'art. 1 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente regolamento si intende per: a) 'sperma': il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito; b) 'centro di raccolta dello sperma': uno stabilimento ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, presso il quale e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale; c) 'veterinario ufficiale': veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della sanita' o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze; d) 'veterinario responsabile di un centro': il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta, delle disposizioni di cui al presente regolamento; e) 'partita': una quantita' di sperma compresa in uno stesso certificato; f) 'Paese di raccolta': lo Stato membro o il paese terzo nel quale lo sperma e' raccolto e dal quale e' spedito verso uno Stato membro; g) 'laboratorio riconosciuto': il laboratorio autorizzato dall'autorita' sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento; h) 'raccolta': un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento. 2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1982, n. 889.". 3. L'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Sono consentiti gli scambi intracomunitari di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente al presente regolamento. 2. Fino al 31 dicembre 1998 il Ministro della sanita' puo' autorizzare, a condizioni di reciprocita', l'ammissione di sperma di tori che presentano un risultato positivo alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente al presente regolamento; in questo caso ogni partita deve essere sottoposta ad una prova di inoculazione di un animale vivo o ad una prova di isolamento del virus o ad entrambe le prove, salvo che per lo sperma di animali che, anteriormente ad una prima vaccinazione nel centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove predette. Tuttavia lo sperma di animali sottoposti ad una vaccinazione d'urgenza in seguito all'insorgenza di un focolaio di rinotracheite bovina infettiva deve subire una prova d'isolamento del virus effettuata almeno sul 10% di ogni raccolta di sperma con un minimo di cinque lamelle. 3. Gli esami di cui al comma 2 possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, o nel Paese di raccolta o nel Paese destinatario. 3-bis. I protocolli da utilizzare per le prove previste dal presente articolo sono stabiliti in sede comunitaria. 4. Se nel territorio nazionale tutti i centri comprendono solo animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA, il Ministero della sanita' puo' rifiutare l'introduzione di sperma provenienti da centri che non hanno lo stesso regime. 5. La Commissione delle Comunita' europee puo' consentire che la facolta' di cui al comma 4 riguardi una parte del territorio di uno Stato membro. 6. Non e' ammesso il rifiuto di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Tuttavia, qualora lo sperma sia stato ottenuto da un toro vaccinato contro l'afta epizootica durante i dodici mesi precedenti la raccolta, il 5% di ogni raccolta, con un minimo di cinque lamelle, e' sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio dello Stato membro destinatario o in un laboratorio da esso designato.". 4. L'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Le importazioni di sperma da Paesi terzi sono soggette alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, in particolare a quelle relative alle misure adottate a seguito dei controlli veterinari sui prodotti nonche' alle misure di salvaguardia da adottare.". 5. Sono abrogati gli articoli 12 e 13. 6. L'art. 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Agli scambi intracomunitari di sperma si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.".