IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  anche  attraverso  l'emissione  di certificati di
credito del  tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione dei
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
varie  in  materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui
si  prevede  che  all'estinzione   dei   crediti   risultanti   dalla
liquidazione  delle  dichiarazioni  dei redditi e delle dichiarazioni
annuali dell'imposta sul valore  aggiunto,  relative  ai  periodi  di
imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre  1985,  si provvede mediante
assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
  Visto, altresi', l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993,
come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n.  307,
convertito  nella  legge  22  luglio 1994, n. 457, con cui si dispone
che:
   le disposizioni di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n.  16
del  1993 si applicano altresi' all'estinzione dei crediti risultanti
dalla  liquidazione  delle  dichiarazioni   dei   redditi   e   delle
dichiarazioni  annuali  dell'imposta  sul valore aggiunto relative ai
periodi  d'imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre   1986,   nonche'
all'estinzione  dei  crediti  di cui al primo comma del medesimo art.
11;
   il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994;
   l'importo massimo dell'emisssione dei  titoli  non  puo'  superare
lire 7.500 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
l'anno 1993;
   con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre  1993,  sono  determinate  le
caratteristiche,  le  modalita'  e  le  procedure di assegnazione dei
titoli;
   la differenza tra il suddetto importo di  lire  7.500  miliardi  e
quello  dei  crediti  di  cui  e' stato chiesto il rimborso, ai sensi
della succennata normativa, e' destinata all'estinzione  dei  crediti
risultanti   dalla   liquidazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi
relative ai periodi d'imposta chiusi tra il 1 gennaio 1987  e  il  31
dicembre 1990, con le modalita' e nei limiti indicati nell'art. 2 del
citato decreto-legge n. 307 del 1994;
   in  caso  di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile, la
differenza  e'  aggiunta  all'importo  destinato  all'estinzione  dei
crediti  di  cui al comma 2-bis dell'art. 10 del citato decreto-legge
n. 16 del 1993, relativi al periodo  d'imposta  chiuso  entro  il  31
dicembre 1987;
  Visto  il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale  si
e'  provveduto, in applicazione dell'art. 11 del citato decreto-legge
n. 16 del 1993, a fissare le caratteristiche dei titoli da  emettersi
ai  sensi  della  norma  stessa, stabilendo che ai soggetti creditori
d'imposta  verranno  assegnati  certificati  di  credito  del  tesoro
quinquennali,  con  godimento  1  gennaio  1994, al tasso d'interesse
annuo lordo del 9,50%;
  Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 1992, con cui il Ministro
delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma,  del
decreto-legge  26  marzo  1992, n. 244, a determinare le modalita' di
presentazione delle richieste e le procedure per la  rilevazione  dei
crediti  che  possono  essere  oggetto di estinzione, stabilendo, fra
l'altro, che venga trasmesso al Ministero  del  tesoro  un  esemplare
degli  elenchi  riepilogativi  -  recanti  l'ammontare dei crediti da
estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
   n.  101410  del  17  dicembre  1993,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993;
   n.  397563  del 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 18 aprile 1993;
   n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 139 del 16 giugno 1994;
   n.  398200  del 1 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 186 del 10 agosto 1994;
   n. 593368 del 20 marzo 1995, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 84 del 10 aprile 1995;
   n. 786236 del 18 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 1996;
   n. 786579 del 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
62 del 14 marzo 1996;
   n.  101131  del  25  settembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993;
   n. 397077 del 14 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 14 febbraio 1994;
   n. 397622 del 6 aprile 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 91 del 20 aprile 1994;
   n.  397733  del 6 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 112 del 16 maggio 1994;
   n. 398118 del 19 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 173 del 26 luglio 1994;
   n.  593356  del 20 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 82 del 7 aprile 1995, con cui sono state disposte,  in  attuazione
dell'art.  11  del  citato decreto-legge n. 16 del 1993 e dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 307 del 1994, emissioni di certificati di
credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per
complessive L.  7.327.381.836.000;
  Vista  la  lettera  in data 8 luglio 1996 con la quale il Ministero
delle  finanze,  nel  comunicare  che   l'importo   residuo   di   L.
172.618.164.000  (pari  alla  differenza tra i citati importi di lire
7.500 miliardi e di lire 7.327.381.836.000) puo' essere  parzialmente
utilizzato,  quanto a L. 118.550.462.000, per il rimborso dei crediti
afferenti l'anno 1987, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte
integrante del  presente  decreto,  riguardante  n.  22  contribuenti
creditori d'imposta ai sensi della medesima disposizione legislativa,
per   un   totale   di   crediti   ammessi  al  rimborso  pari  a  L.
106.992.750.000;
  Ritenuto pertanto che occorre procedere all'emissione di una ottava
tranche dei citati certificati  di  credito  del  Tesoro  9,50%,  con
godimento  1  gennaio  1994,  di durata quinquennale, da destinare al
rimborso dei crediti d'imposta relativi all'anno 1987, per l'importo,
debitamente arrotondato, di L.   107.002.000.000,  e  che  contro  il
rilascio  dei suddetti titoli di Stato verra' versato all'entrata del
bilancio  statale  l'importo  corrispondente  ai  crediti   d'imposta
ammessi  a  rimborso  (L.   106.992.750.000), nonche' l'importo di L.
9.250.000 pari alla differenza fra la suddetta  somma  e  l'ammontare
dei titoli emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 2, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307,
convertito   nella   legge  22  luglio  1994,  n.  457,  e'  disposta
l'emissione di una ottava  tranche  di  certificati  di  credito  del
Tesoro  al  portatore,  per l'importo di nominali L. 107.002.000.000,
alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso d'interesse: 9,50% annuo lordo, pagabile posticipatamente il
1 gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 1999.