IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione dei bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui si prevede che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Visto, altresi', l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, con cui si dispone che: le disposizioni di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 si applicano altresi' all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986, nonche' all'estinzione dei crediti di cui al primo comma del medesimo art. 11; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; l'importo massimo dell'emisssione dei titoli non puo' superare lire 7.500 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993; con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993, sono determinate le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli; la differenza tra il suddetto importo di lire 7.500 miliardi e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi della succennata normativa, e' destinata all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta chiusi tra il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, con le modalita' e nei limiti indicati nell'art. 2 del citato decreto-legge n. 307 del 1994; in caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile, la differenza e' aggiunta all'importo destinato all'estinzione dei crediti di cui al comma 2-bis dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987; Visto il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale si e' provveduto, in applicazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, a fissare le caratteristiche dei titoli da emettersi ai sensi della norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del tesoro quinquennali, con godimento 1 gennaio 1994, al tasso d'interesse annuo lordo del 9,50%; Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, a determinare le modalita' di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi - recanti l'ammontare dei crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso; Visti i sottoindicati decreti ministeriali: n. 101410 del 17 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993; n. 397563 del 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1993; n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1994; n. 398200 del 1 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994; n. 593368 del 20 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995; n. 786236 del 18 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996; n. 786579 del 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1996; n. 101131 del 25 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993; n. 397077 del 14 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1994; n. 397622 del 6 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994; n. 397733 del 6 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994; n. 398118 del 19 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1994; n. 593356 del 20 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1995, con cui sono state disposte, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, emissioni di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per complessive L. 7.327.381.836.000; Vista la lettera in data 8 luglio 1996 con la quale il Ministero delle finanze, nel comunicare che l'importo residuo di L. 172.618.164.000 (pari alla differenza tra i citati importi di lire 7.500 miliardi e di lire 7.327.381.836.000) puo' essere parzialmente utilizzato, quanto a L. 118.550.462.000, per il rimborso dei crediti afferenti l'anno 1987, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 22 contribuenti creditori d'imposta ai sensi della medesima disposizione legislativa, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 106.992.750.000; Ritenuto pertanto che occorre procedere all'emissione di una ottava tranche dei citati certificati di credito del Tesoro 9,50%, con godimento 1 gennaio 1994, di durata quinquennale, da destinare al rimborso dei crediti d'imposta relativi all'anno 1987, per l'importo, debitamente arrotondato, di L. 107.002.000.000, e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verra' versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 106.992.750.000), nonche' l'importo di L. 9.250.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 2, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, e' disposta l'emissione di una ottava tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 107.002.000.000, alle seguenti condizioni: durata: cinque anni; godimento: 1 gennaio 1994; prezzo d'emissione: alla pari; tasso d'interesse: 9,50% annuo lordo, pagabile posticipatamente il 1 gennaio di ogni anno; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 1999.