IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                 IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza della
   Presidenza del Consiglio dei Ministri 25  giugno  1996,  n.  2449,
   ordinanza del presidente della giunta regionale del 28 giugno 1996
   n. 4).
  Vista  l'ordinanza  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno  1996  con
la  quale  il  presidente  della  regione  Toscana  e' stato nominato
commissario delegato  per  gli  interventi  conseguenti  agli  eventi
alluvionali del 19 giugno 1996 nei comuni ivi indicati;
  Vista  l'ordinanza  n.  4  del  28 giugno 1996 del presidente della
giunta regionale con  la  quale  l'assessore  alla  presidenza  della
giunta regionale e' stato nominato sub-commissario;
  Vista la legge regionale 27 giugno 1996, n. 46, recante "Interventi
straordinari ed urgenti per eventi calamitosi verificatisi in Toscana
il 19 giugno 1996";
  Visto in particolare l'art. 9 dell'ordinanza del Dipartimento della
protezione  civile  n. 2449/1996, che assegna al commissario la somma
di  lire  5  miliardi  per  interventi  diretti  ad  assicurare  alle
popolazioni  colpite  una prima assistenza tramite: a) la concessione
di un immediato contributo per ciascun nucleo familiare, tenuto conto
del danno  subito  ai  beni  immobili  con  priorita'  per  i  nuclei
residenti  negli  immobili distrutti o inagibili, il quale contributo
costituisce anticipazione su future provvidenze  a  qualunque  titolo
previste  a  favore di privati; b) la concessione di un contributo ad
ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto  o  dichiarato
inagibile per l'autonoma sistemazione del nucleo stesso;
  Visto in particolare l'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1996,
n.  46, che autorizza la spesa di lire 1.000.000.000 per interventi a
favore delle popolazioni maggiormente colpite;
  Vista la deliberazione della  giunta  regionale  adottata  in  data
odierna  che  concentra  i  fondi  di cui al citato art. 2 nei comuni
maggiormente  danneggiati,  quanto  a  danno  alle   abitazioni,   di
Vergemoli, Stazzema, Seravezza, Pietrasanta, Forte dei Marmi;
  Visto  l'art.  9  della  legge  regionale sopracitata, ai sensi del
quale la somma di  lire  1.000.000.000  stanziata  dalla  regione  si
aggiunge  alla  somma  di lire 5.000.000.000 stanziata dallo Stato, e
viene gestita unitariamente dal commissario con le procedure previste
dall'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996;
  Considerato,  quindi,  che  la  somma  globalmente  destinata  agli
interventi  di  tipo  assistenziale  di  cui  alla presente ordinanza
ammonta a lire 6.000.000.000;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 8 comma  3  dell'ordinanza  del
Dipartimento  della  protezione civile n. 2449/1996, all'assegnazione
dei contributi provvede il commissario avvalendosi  dei  Sindaci  dei
comuni ove risiedono i nuclei familiari interessati;
  Sentiti  i  sindaci  dei  comuni  interessati nelle riunioni del 27
giugno 1996 e del 29 giugno 1996;
  Considerato quanto  emerso  nella  riunione  del  comitato  di  cui
all'art. 2 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n.
2449/1996, tenutasi il 28giugno 1996;
  Ritenuto  opportuno  stabilire  i  criteri  e  le  modalita' per la
concessione dei contributi,  e  di  provvedere  -  sulla  base  delle
segnalazioni  dei danni alle abitazioni, effettuate dai sindaci nelle
sopra riunioni - alle assegnazioni ai comuni dei fondi necessari, nei
limiti di lire 6.000.000.000 (lire 5.000.000.000 di  cui  all'art.  9
dell'ordinanza  del Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996
e lire 1.000.000.000 di cui  all'art.  2  della  legge  regionale  27
giugno 1996 n. 46);
  Considerato   che,  sulla  base  delle  segnalazioni  dei  sindaci,
risultano in via provvisoria e salvi gli  ulteriori  accertamenti  in
corso:
   a) abitazioni distrutte o dichiarate/dichiarabili inagibili:
    comune di Vergemoli, n. 24;
    comune di Stazzema, n. 95;
    comune di Pietrasanta, n. 17;
    comune di Seravezza, n. 3;
    comune di Forte dei Marmi, n. 3.
   b) nuclei familiari residenti evacuati, per il periodo presunto di
evacuazione indicata a fianco di ciascun comune:
    comune di Vergemoli, n. 33, mesi 10;
    comune di Stazzema, n. 128, mesi 12;
    comune di Pietrasanta, n. 17, mesi 3;
    comune di Seravezza, n. 5, mesi 3;
    comune di Forte dei Marmi, n. 11, mesi 3.
   c) abitazioni danneggiate:
    comune di Vergemoli, n. 20;
    comune di Stazzema, n. 50;
    comune di Pietrasanta, n. 265;
    comune di Seravezza, n. 50;
    comune di Forte dei Marmi, n. 50;
    comune di Massa;
    comune di Montignoso;
    comune di Gallicano;
    comune di Careggine;
    comune di Aulla;
    comune di Castelnuovo Garfagnana.
  Considerato che, conseguentemente, il totale dei fondi disponibili,
ammontante  a  lire  6.000.000.000,  viene ripartito tra i comuni nel
modo seguente:
  1. Per interventi di cui al precedente punto  a),  sulla  base  del
numero   delle   abitazioni   distrutte   o   dichiarate/dichiarabili
inagibili,  con  composizione  del  nucleo  familiare  teorico  medio
secondo la seguente formula: (numero di immobili x lire 9.000.000):
    Comune di Vergemoli . . . . . . . . . . .  Lire   216.000.000
    Comune di Stazzema. . . . . . . . . . . .  Lire   855.000.000
    Comune di Pietrasanta . . . . . . . . . .  Lire   153.000.000
    Comune di Seravezza . . . . . . . . . . .  Lire    27.000.000
    Comune di Forte dei Marmi . . . . . . . .  Lire    27.000.000
                                                    -------------
                                       Totale  Lire 1.278.000.000
  2. Per gli interventi di cui al precedente punto b), sulla base dei
nuclei familiari evacuati, a cui viene concesso un contributo di lire
200.000  a  persona  con  un  massimo  di  lire  600.000  per  nucleo
familiare, calcolando un nucleo familiare  teorico  di  tre  persone,
moltiplicato per i mesi presunti di evacuazione:
    Comune di Vergemoli . . . . . . . . . . .  Lire   198.000.000
    Comune di Stazzema. . . . . . . . . . . .  Lire   921.600.000
    Comune di Pietrasanta . . . . . . . . . .  Lire    30.600.000
    Comune di Seravezza . . . . . . . . . . .  Lire     9.000.000
    Comune di Forte dei Marmi . . . . . . . .  Lire    19.000.000
                                                    -------------
                                       Totale  Lire 1.179.800.000
  3.  Per gli interventi di cui al precedente punto c) sulla base del
numero delle abitazioni danneggiate, moltiplicato per  un  contributo
medio teorico di lire 7.000.000 per abitazione:
    Comune di Vergemoli . . . . . . . . . . .  Lire   140.000.000
    Comune di Stazzema. . . . . . . . . . . .  Lire   350.000.000
    Comune di Pietrasanta . . . . . . . . . .  Lire 1.855.000.000
    Comune di Seravezza . . . . . . . . . . .  Lire   350.000.000
    Comune di Forte dei Marmi . . . . . . . .  Lire   350.000.000
                                                    -------------
                                       Totale  Lire 3.045.000.000
                                                    =============
                              TOTALE GENERALE  Lire 5.502.000.000
  Ritenuto  di  stabilire  che  la  disponibilita'  residua  di  lire
498.000.000 e' accantonata per essere ripartita successivamente;
  Ritenuto di determinare procedure amministrative  semplici  per  la
concessione   dei   contributi,  basate  sull'autocertificazione  dei
cittadini, vistata dai sindaci;
  Ritenuto, altresi', di indicare le  modalita'  per  la  piu'  ampia
pubblicita'  del  criteri  per  l'assegnazione  dei  contributi e dei
provvedimenti  di  concessione  dei  contributi  stessi,  nonche'  di
determinare le modalita' della rendicontazione da parte dei sindaci.
                               Ordina:
  1. Criteri per l'Assegnazione dei contributi
  1.1.  Ai nuclei familiari residenti al 19 giugno 1996 nei comuni di
Vergemoli, Stazzema, Pietrasanta, Seravezza,  Forte  dei  Marmi  sono
assegnati entrambi i seguenti contributi:
    a)   contributo  di  prima  assistenza  per  i  nuclei  familiari
residenti   in   abitazioni   distrutte   o   dichiarate   inagibili,
forfettariamente riferito ai danni subiti ai beni immobili o mobili:
    lire  4.000.000  a  persona fino ad un massimo di lire 12.000.000
per nucleo familiare.
  Qualora  cio'  risultasse  piu'  vantaggioso   in   rapporto   alla
composizione  del nucleo familiare, il richiedente puo' optare per il
contributo di cui al successivo  punto  1.2.  c),  in  alternativa  a
quello previsto nella presente lett. a).
    b)  contributo  di  autonoma  sistemazione  del  nucleo familiare
evacuato dalla abitazione distrutta o dichiarata inagibile:
    lire 200.000 a persona mensili fino ad un massimo di lire 600.000
per nucleo familiare, per la durata dell'evacuazione dall'abitazione,
e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione.
  Sono ammessi al contributo mensile di cui alla presente lett. b)  i
nuclei  familiari  che  siano  stati evacuati per almeno 12 giorni (e
cioe' almeno fino al 30 giugno 1996).
  Sono  considerate  utili  ai  fini della concessione del contributo
mensile di cui alla presente lett. b), frazioni di mese  superiori  a
10 giorni e successivi al mese.
  1.2. Ai nuclei familiari residenti alla data del 19 giugno 1996 nei
comuni  elencati  nell'ordinanza  del  Dipartimento  della protezione
civile n. 2449/1996  (Camaiore,  Careggine,  Castelnuovo  Garfagnana,
Forte   dei   Marmi,  Gallicano,  Pietrasanta,  Seravezza,  Stazzema,
Vergemoli,  Aulla,  Massa,  Montignoso)  puo'  essere  assegnato   il
seguente  contributo  sulla  base del danno subito ai beni immobili e
mobili:
    a) danno  da  almeno  lire  3.000.000  fino  a  lire  10.000.000:
contributo di lire 1.000.000;
    b)  danno  da oltre 10.000.000 fino a lire 50.000.000: contributo
di lire 4.000.000;
    c) danno oltre lire 50.000.000: contributo di lire 8.000.000.
  I contributi di cui al presente punto 1.2. sono concessi per i soli
danni arrecati a:
    a1) alla casa di abitazione nei vani destinati a  cucina,  bagni,
camere (con esclusione di altri vani e degli impianti tecnologici);
    b1)  ai  soli  beni  mobili del nucleo familiare necessari per la
vita primaria abitativa (cucina, camere, bagni),  ed  a  vestiario  e
biancheria.
  1.3.  I  contributi di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.2. non sono
fra loro cumulabili.
  1.4. I contributi sono concessi dai  sindaci  su  presentazione  di
scheda  di autocertificazione da parte dei capi famiglia dichiaranti,
il cui modello e' allegato  alla  presente  ordinanza  (dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge
15/1968).
  1.5. I sindaci provvedono all'erogazione dei contributi  ai  nuclei
familiari  entro  7  giorni  dall'avvenuta  assegnazione dei fondi da
parte del Commissario.
  1.6. Entro tre giorni dall'emanazione della presente  ordinanza,  i
sindaci  provvedono  a  dare  adeguata  pubblicita'  (es.  manifesti,
eccetera) ai criteri per la concessione  dei  contributi,  nonche'  a
porre a disposizione dei richiedenti la scheda di autocertificazione.
  Le   schede   di  autocertificazione,  compilate  dai  capifamiglia
richiedenti, devono essere presentate, entro i successivi 10  giorni,
ai sindaci i quali vi appongono il proprio visto.
  1.7.  I  contributi  sono erogati sotto la loro responsabilita' dai
sindaci, i  quali,  ove  lo  ritengano  necessario,  provvedono  alle
opportune verifiche dei contenuti delle autocertificazioni.
  1.8.  I sindaci provvedono a dare adeguata pubblicita' agli elenchi
dei beneficiari.
  1.9. I contributi di cui ai  punti  1.1.  a)  e  1.2  costituiscono
anticipazione  su  future  provvidenze  a qualunque titolo previste a
favore dei beneficiari.
  Il contributo di cui al punto 1.1. b) e' invece, a fondo perduto.
  2. Assegnazione dei fondi ai comuni
  2.1. Sono assegnate  ai  seguenti  comuni  le  somme  a  fianco  di
ciascuno indicate:
    Comune di Vergemoli . . . . . . . . . . .  Lire   554.000.000
    Comune di Stazzema. . . . . . . . . . . .  Lire 2.126.600.000
    Comune di Pietrasanta . . . . . . . . . .  Lire 2.038.600.000
    Comune di Seravezza . . . . . . . . . . .  Lire   386.000.000
    Comune di Forte dei Marmi . . . . . . . .  Lire   396.800.000
                                                    -------------
                                       Totale  Lire 5.502.000.000
  2.2.  L'onere derivante dalla presente ordinanza, ammontante a lire
5.502.000.000, e' cosi' ripartito a valere sui fondi regionali (legge
regionale 27 giugno 1996, n.  46)  e  sui  fondi  statali  (ord.  del
Dipartimento della protezione civile n. 2449/96):
    COMUNE                       FONDI REGIONALI  FONDI STATALI
      -                                 -               -
 Vergemoli. . . . . . . . . . . .   101.000.000     453.000.000
 Stazzema . . . . . . . . . . . .   386.000.000     174.600.000
 Pietrasanta. . . . . . . . . . .   371.000.000   1.667.600.000
 Seravezza. . . . . . . . . . . .    70.000.000     316.000.000
 Forte dei Marmi. . . . . . . . .    72.000.000     324.800.000
                                  -------------   -------------
                           Totale 1.000.000.000   4.502.000.000
  2.3.   La   somma  residua  di  lire  498.000.000  sara'  ripartita
successivamente a seguito dell'avvenuta, rendicontazione da parte dei
sindaci e/o degli ulteriori accertamenti, nel rispetto comunque delle
priorita' disposte dall'articolo 9  dell'ordinanza  del  Dipartimento
della protezione civile n. 2449/1996.
  2.4.  Nell'ambito dei fondi assegnati con la presente ordinanza, il
sindaco, sulla base di ulteriori accertamenti nel proprio  comune,  e
fermi  i  criteri  di assegnazione dei contributi, puo' trasferire le
somme indicate al punto 2.1., fra le diverse tipologie di  contributo
di cui alla presente ordinanza.
  2.5.  I  sindaci  devono  presentare al commissario, entro due mesi
dall'assegnazione  dei  fondi,  la  rendicontazione  dei   contributi
erogati, redatta su modelli predisposti dal commissario stesso.
  2.6.  Il  commissario,  sulla  base  delle  rendicontazioni e degli
ulteriori accertamenti, puo' rimodulare l'assegnazione dei  fondi  ai
comuni.
  3. La presente ordinanza e' trasmessa ai sindaci dei comuni di:
    Camaiore;
    Caraggine;
    Castelnuovo Garfagnana;
    Forte dei Marmi;
    Gallicano;
    Pietrasanta;
    Seravezza;
    Vergemoli;
    Aulla;
    Massa;
    Montignoso.
   Firenze, 1 luglio 1996.
                                                 Il Presidente: CHITI
Visto, il coordinatore del dipartimento della presidenza: CUSMANO