IL RETTORE
   Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato
con decreto rettorale 28  maggio  1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 136 del 12 giugno 1996, e in
particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione  del
regolamento  didattico  d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341, rimangono  in  vigore  le  disposizioni  sugli
ordinamenti   didattici   contenute  nello  statuto  dell'Universita'
approvato con  regio  decreto  4  novembre  1926,  n.  2280,  con  le
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successivi
aggiornamenti;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio  1994  con  il  quale  e'
stata  definita  la tab. III dell'ordinamento didattico universitario
concernente il corso di laurea in giurisprudenza, tabella  modificata
in alcune parti con decreto ministeriale 31 maggio 1995;
  Vista  la  proposta formulata dalle autorita' accademiche di questa
Universita',  volta  al  riordino  dei  tre  corsi   di   laurea   in
giurisprudenza in adeguamento alla predetta tab. III;
  Preso   atto   del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nella seduta dell'8 aprile 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Milano,  approvato  con
regio   decreto   4   novembre  1926,  n.  2280,  con  le  successive
modificazioni,  e'   ulteriormente   modificato   come   di   seguito
specificato.
  Al  titolo  II,  concernente  la  facolta'  di  giurisprudenza, gli
articoli 9-12 relativi al primo corso di  laurea  in  giurisprudenza,
gli   articoli   13-16   relativi  al  secondo  corso  di  laurea  in
giurisprudenza e quelli da 17 a 20 riguardanti il corso di laurea  in
giurisprudenza   attivato  nella  sede  di  Como,  sono  soppressi  e
sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento
di quelli successivi.
                  CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
                               Art. 9.
  Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce  adeguate  conoscenze
di  metodo  e di contenuti culturali, scientifici e professionali per
la formazione del giurista.
  La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza  e'
di quattro anni.
  I   titoli   di  ammissione  sono  quelli  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  Il numero degli iscritti  a  ciascun  anno  di  corso  puo'  essere
stabilito  annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di
facolta', in base alle  risorse  disponibili  ed  alle  esigenze  del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n.
341/1990.
                              Art. 10.
  Il  corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualita'
di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.
  La struttura didattica  stabilisce  le  modalita'  degli  esami  di
profitto,  delle  eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame
di laurea.
  Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:
    1) area del diritto amministrativo;
    2) area del diritto civile;
    3) area del diritto commerciale;
    4) area del diritto comparato e comunitario;
    5) area del diritto costituzionale;
    6) area del diritto del lavoro;
    7) area del diritto  internazionale  e  del  diritto  comunitario
(profili istituzionali);
    8) area del diritto penale;
    9) area del diritto processuale civile;
   10) area del diritto processuale penale;
   11) area del diritto romano;
   12) area della storia del diritto medioevale e moderno;
   13) area economico-finanziaria;
   14) area filosofico-giuridica.
  Per  ciascuna  delle  aree  di  cui  sopra, le strutture didattiche
rendono obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento.
  Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale  per
ciascuna  delle  aree  disciplinari  del  diritto ecclesiastico e del
diritto tributario.
  Per ognuna delle aree  di  cui  sopra  dovranno  essere  assicurate
un'adeguata  formazione  metodologica  e  l'acquisizione dei principi
fondamentali attinenti all'area medesima.
  La facolta' assicura l'insegnamento delle  materie  giuridiche  che
costituiscono  oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle
professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.
                              Art. 11.
  Tra il corso di laurea ed i  corsi  di  diploma  universitario  che
afferiscono   alla  facolta'  di  giurisprudenza  vi  e'  l'affinita'
prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Ai fini del conseguimento della laurea sono riconosciuti totalmente
o  parzialmente,   ad   esclusione   delle   quattordici   annualita'
fondamentali  ed  obbligatorie  per  il  corso  di  laurea, gli esami
sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purche' i relativi
insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con  il  piano
di  studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso
di laurea al quale si chiede l'iscrizione.
  Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le
materie   fondamentali   ed   obbligatorie,   disciplina   anche   il
riconoscimento  degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di
laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.
                              Art. 12.
  Nell'ambito del regolamento di cui  all'art.  11,  comma  2,  della
legge n. 341/1990, la struttura didattica:
    a)  individua,  nel  rispetto  di  quanto  previsto circa le aree
disciplinari determinate nella Tabella III del  decreto  ministeriale
11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;
    b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici,
le  modalita'  degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione
pratica;
    c) individua i criteri per la formazione dei piani  di  studio  e
gli eventuali indirizzi del corso di laurea;
    d)  puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che
ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso  che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui
al precedente comma 1, il profilo formativo specificato e' oggetto di
certificazione da parte dell'Universita'.
                              Art. 13.
  Ai  fini  della determinazione delle discipline afferenti alle aree
disciplinari delle tabelle che  seguono,  sono  vigenti  le  seguenti
afferenze dei settori scientifico-disciplinari:
  A) Per l'area giuridica:
    1)   area   del   diritto   amministrativo   (e  della  giustizia
amministrativa), N 10X;
    2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N05X;
    3) area del diritto civile (e del diritto di famiglia): N01X;
    4) area del diritto civile e  del  diritto  commerciale:  N01X  -
N04X;
    5)  area  del  diritto  commerciale (e del diritto fallimentare):
N04X - N15X;
    6) area del diritto comparato e comunitario: N02X - N11X - N14X;
    7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N02X
N04X - N11X - N14X;
    8) area del diritto costituzionale: N08X;
    9) area del diritto costituzionale e del diritto  amministrativo:
N08X - N09X - N10X;
   10)  area  del  diritto  del  lavoro (e della previdenza sociale):
N07X;
   11) area del diritto ecclesiastico: N12X;
   12) area del diritto  internazionale  e  del  diritto  comunitario
(profili istituzionali): N14X;
   13) area del diritto penale: N17X;
   14) area del diritto processuale civile: N15X;
   15)  area  del  diritto  processuale  penale  (e  dell'ordinamento
giudiziario): N16X;
   16) area del diritto romano: N18X;
   17) area del diritto tributario: N13X;
   18) area della storia del diritto medioevale e moderno: N19X;
   19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la  disciplina
informatica giuridica): N20X - N21X;
   20) area storico-giuridica: N18X - N19X.
  B) per le altre aree:
   1)     area     dei     metodi    organizzativi    e    gestionali
dell'amministrazione: P02A - P02B - P02D;
   2) area della finanza e della contabilita' aziendale: P02C;
   3) area della sociologia applicata: Q05C - Q05F;
   4) area dell'economia politica: P01A;
   5) area delle scienze dell'amministrazione: Q02X;
   6)  area economica: P01A - P01B - P01D - P01F - P01G - P01H - P01I
P01J;
   7) area economico-finanziaria: P01A - P01B - P01C P01D  -  P01F  -
P01G - P01H - P01I - P01J.
              SECONDO CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
                              Art. 14.
  Il  secondo  corso  di  laurea  in giurisprudenza fornisce adeguate
conoscenze  di  metodo  e  di  contenuti  culturali,  scientifici   e
professionali per la formazione del giurista.
  La  durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza e'
di quattro anni.
  I  titoli  di  ammissione  sono  quelli  previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge.
  Il  numero  degli  iscritti  a  ciascun  anno  di corso puo' essere
stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio  di
facolta',  in  base  alle  risorse  disponibili  ed alle esigenze del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n.
341/1990.
                              Art. 15.
  Il secondo corso di laurea  in  giurisprudenza  comprende  ventisei
annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.
  La  struttura  didattica  stabilisce  le  modalita'  degli esami di
profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste  e  dell'esame
di laurea.
  Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:
    1) area del diritto amministrativo;
    2) area del diritto civile;
    3) area del diritto commerciale;
    4) area del diritto comparato e comunitario;
    5) area del diritto costituzionale;
    6) area del diritto del lavoro;
    7)  area  del  diritto  internazionale  e del diritto comunitario
(profili istituzionali);
    8) area del diritto penale;
    9) area del diritto processuale civile;
   10) area del diritto processuale penale;
   11) area del diritto romano;
   12) area della storia del diritto medioevale e moderno;
   13) area economico-finanziaria;
   14) area filosofico-giuridica.
  Per ciascuna delle aree  di  cui  sopra,  le  strutture  didattiche
rendono obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento.
  Deve  essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per
ciascuna delle aree disciplinari  del  diritto  ecclesiastico  e  del
diritto tributario.
  Per  ognuna  delle  aree  di  cui  sopra dovranno essere assicurate
un'adeguata formazione metodologica  e  l'acquisizione  dei  principi
fondamentali attinenti all'area medesima.
  La  facolta'  assicura  l'insegnamento delle materie giuridiche che
costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura,  alle
professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.
                              Art. 16.
  Tra  il  corso  di  laurea  ed i corsi di diploma universitario che
afferiscono  alla  facolta'  di  giurisprudenza  vi  e'   l'affinita'
prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Ai fini del conseguimento della laurea sono riconosciuti totalmente
o   parzialmente,   ad   esclusione   delle   quattordici  annualita'
fondamentali ed obbligatorie  per  il  corso  di  laurea,  gli  esami
sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purche' i relativi
insegnamenti  siano  compatibili, anche per i contenuti, con il piano
di studi approvato dalla competente struttura didattica per il  corso
di laurea al quale si chiede l'iscrizione.
  Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le
materie   fondamentali   ed   obbligatorie,   disciplina   anche   il
riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso  di
laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.
                              Art. 17.
  Nell'ambito  del  regolamento  di  cui  all'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990, la struttura didattica:
    a) individua, nel rispetto  di  quanto  previsto  circa  le  aree
disciplinari  determinate  nella tabella III del decreto ministeriale
11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;
    b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici,
le modalita' degli eventuali tirocini o altri momenti  di  formazione
pratica;
    c)  individua  i  criteri per la formazione dei piani di studio e
gli eventuali indirizzi del corso di laurea;
    d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive  che
ne  specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui
al precedente comma 1, il profilo formativo specificato e' oggetto di
certificazione da parte dell'Universita'.
                              Art. 18.
  Ai fini della determinazione delle discipline afferenti  alle  aree
disciplinari  delle  tabelle  che  seguono,  sono vigenti le seguenti
afferenze dei settori scientifico-disciplinari:
  A) Per l'area giuridica:
    1)  area  del   diritto   amministrativo   (e   della   giustizia
amministrativa): N10X;
    2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N05X;
    3) area del diritto civile (e del diritto di famiglia): N01X;
    4)  area  del  diritto  civile  e del diritto commerciale: N01X -
N04X;
    5) area del diritto commerciale  (e  del  diritto  fallimentare):
N04X - N15X;
    6) area del diritto comparato e comunitario: N02X - N11X - N14X;
    7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N02X
N04X - N11X - N14X;
    8) area del diritto costituzionale: N08X;
    9)  area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo:
N08X - N09X - N10X;
   10) area del diritto del  lavoro  (e  della  previdenza  sociale):
N07X;
   11) area del diritto ecclesiastico: N12X;
   12)  area  del  diritto  internazionale  e del diritto comunitario
(profili istituzionali): N14X;
   13) area del diritto penale: N17X;
   14) area del diritto processuale civile: N15X;
   15)  area  del  diritto  processuale  penale  (e  dell'ordinamento
giudiziario): N16X;
   16) area del diritto romano: N18X;
   17) area del diritto tributario: N13X;
   18) area della storia del diritto medioevale e moderno: N19X;
   19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la  disciplina
informatica giuridica): N20X - N21X;
   20) area storico-giuridica: N18X - N19X.
  B) per le altre aree:
   1)     area     dei     metodi    organizzativi    e    gestionali
dell'amministrazione: P02A - P02B - P02D;
   2) area della finanza e della contabilita' aziendale: P02C;
   3) area della sociologia applicata: Q05C - Q05F;
   4) area dell'economia politica: P01A;
   5) area delle scienze dell'amministrazione: Q02X;
   6) area economica: P01A - P01B - P01D - P01F - P01G - P01H,  P01I,
P01J;
   7)  area economico-finanziaria: P01A - P01B - P01C - P01D - P01F -
P01G - P01H, P01I, P01J.
                  CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
                           (sede di Como)
                              Art. 19.
  Il corso di laurea in  giurisprudenza  con  sede  a  Como  fornisce
adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e
professionali per la formazione del giurista.
  La  durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza e'
di quattro anni.
  I  titoli  di  ammissione  sono  quelli  previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge.
   Il  numero  degli  iscritti  a  ciascun  anno di corso puo' essere
stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio  di
facolta',  in  base  alle  risorse  disponibili  ed alle esigenze del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n.
341/1990.
                              Art. 20.
  Il corso di laurea in giurisprudenza  con  sede  a  Como  comprende
ventisei  annualita'  di  insegnamento  e si conclude con un esame di
laurea.
  La struttura didattica  stabilisce  le  modalita'  degli  esami  di
profitto,  delle  eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame
di laurea.
  Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:
    1) area del diritto amministrativo;
    2) area del diritto civile;
    3) area del diritto commerciale;
    4) area del diritto comparato e comunitario;
    5) area del diritto costituzionale;
    6) area del diritto del lavoro;
    7) area del diritto  internazionale  e  del  diritto  comunitario
(profili istituzionali);
    8) area del diritto penale;
    9) area del diritto processuale civile;
   10) area del diritto processuale penale;
   11) area del diritto romano;
   12) area della storia del diritto medioevale e moderno;
   13) area economico-finanziaria;
   14) area filosofico-giuridica.
  Per  ciascuna  delle  aree  di  cui  sopra, le strutture didattiche
rendono obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento.
  Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale  per
ciascuna  delle  aree  disciplinari  del  diritto ecclesiastico e del
diritto tributario.
  Per ognuna delle aree  di  cui  sopra  dovranno  essere  assicurate
un'adeguata  formazione  metodologica  e  l'acquisizione dei principi
fondamentali attinenti all'area medesima.
  La facolta' assicura l'insegnamento delle  materie  giuridiche  che
costituiscono  oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle
professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.
                              Art. 21.
  Tra il corso di laurea ed i  corsi  di  diploma  universitario  che
afferiscono   alla  facolta'  di  giurisprudenza  vi  e'  l'affinita'
prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Ai fini del conseguimento della laurea sono riconosciuti totalmente
o  parzialmente,   ad   esclusione   delle   quattordici   annualita'
fondamentali  ed  obbligatorie  per  il  corso  di  laurea, gli esami
sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purche' i relativi
insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con  il  piano
di  studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso
di laurea al quale si chiede l'iscrizione.
  Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le
materie   fondamentali   ed   obbligatorie,   disciplina   anche   il
riconoscimento  degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di
laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.
                              Art. 22.
  Nell'ambito del regolamento di cui  all'art.  11,  comma  2,  della
legge n. 341/1990, la struttura didattica:
    a)  individua,  nel  rispetto  di  quanto  previsto circa le aree
disciplinari determinate nella tabella III del  decreto  ministeriale
11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;
    b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici,
le  modalita'  degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione
pratica;
    c) individua i criteri per la formazione dei piani  di  studio  e
gli eventuali indirizzi del corso di laurea;
    d)  puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che
ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso  che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui
al precedente comma 1, il profilo formativo specificato e' oggetto di
certificazione da parte dell'Universita'.
                              Art. 23.
  Ai  fini  della determinazione delle discipline afferenti alle aree
disciplinari delle tabelle che  seguono,  sono  vigenti  le  seguenti
afferenze dei settori scientifico-disciplinari:
  A) Per l'area giuridica:
    1)   area   del   diritto   amministrativo   (e  della  giustizia
amministrativa): N10X;
    2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N05X;
    3) area del diritto civile (e del diritto di famiglia): N01X;
    4) area del diritto civile e  del  diritto  commerciale:  N01X  -
N04X;
    5)  area  del  diritto  commerciale (e del diritto fallimentare):
N04X - N15X;
    6) area del diritto comparato e comunitario: N02X - N11X - N14X;
    7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N02X
N04X - N11X - N14X;
    8) area del diritto costituzionale: N08X;
    9) area del diritto costituzionale e del diritto  amministrativo:
N08X - N09X - N10X;
   10)  area  del  diritto  del  lavoro (e della previdenza sociale):
N07X;
   11) area del diritto ecclesiastico: N12X;
   12) area del diritto  internazionale  e  del  diritto  comunitario
(profili istituzionali): N14X;
   13) area del diritto penale: N17X;
   14) area del diritto processuale civile: N15X;
   15)  area  del  diritto  processuale  penale  (e  dell'ordinamento
giudiziario): N16X;
   16) area del diritto romano: N18X;
   17) area del diritto tributario: N13X;
   18) area della storia del diritto medioevale e moderno: N19X;
   19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la  disciplina
informatica giuridica): N20X - N21X;
   20) area storico-giuridica: N18X - N19X.
  B) per le altre aree:
   1)     area     dei     metodi    organizzativi    e    gestionali
dell'amministrazione: P02A - P02B - P02D;
   2) area della finanza e della contabilita' aziendale: P02C;
   3) area della sociologia applicata: Q05C - Q05F;
   4) area dell'economia politica: P01A;
   5) area delle scienze dell'amministrazione: Q02X;
   6) area economica: P01A - P01B - P01D - P01F - P01G - P01H,  P01I,
P01J;
   7)  area economico-finanziaria: P01A - P01B - P01C - P01D - P01F -
P01G - P01H, P01I, P01J.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 9 luglio 1996
                                               Il rettore: MANTEGAZZA