LA CONFERENZA PERMANENTE
                     PER I RAPPORTI TRA LO STATO
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art. 12 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  istitutiva
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il
termine Conferenza;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,  che
individua e precisa le competenze della Conferenza;
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'  produttive
nelle  zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994";
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n.  691/1995  nel  testo
modificato  dalla  legge  16 febbraio 1995, n. 35, come ulteriormente
modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lettera h), del decreto-legge 28
agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre  1995,  n.  438,  che  stabilisce  che la Conferenza provvede
all'attuazione delle disposizioni di  cui  agli  articoli  1,  2,  3,
3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 9 della legge stessa n. 35/1995;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1995,  n. 154, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  giugno  1995,  n.   265,   recante:
"Ulteriori  interventi  in  favore  delle zone alluvionate negli anni
1993-1994";
  Visto, in particolare, l'art. 5, commi 7, 7-bis e 8-bis, del citato
decreto-legge n. 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30  giugno
1995,   n.   265,   che  tra  l'altro  dispone,  rispettivamente,  la
possibilita di beneficiare dei contributi di cui agli articoli 2 e 3-
bis della legge n. 35/1995 anche  da  parte  dei  titolari  di  studi
professionali,  il  rifinanziamento  del  comma  3-bis della legge n.
35/1995 ed il finanziamento del citato art. 5, comma 7,  della  legge
n. 265/1995;
  Visto  il  decreto-legge  28  agosto  1995, n. 364, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  1995,  n.  438,   recante:
"Ulteriori  disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre
1994";
  Visti in particolare gli articoli 1, comma 1,  e  1-ter,  comma  3,
della legge n. 438/1995 che dispongono ulteriori finanziamenti per le
finalita' previste dall'art. 3-bis della legge n. 35/1995;
  Visto  l'art.  11,  comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.
560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996,  n.
74,  che  incrementa  per  l'anno  1996 di ulteriori lire 40 miliardi
l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3-bis del  decreto-legge
19  dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35;
  Vista la propria deliberazione del 12 gennaio 1995, registrata alla
Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 (registro  n.  1  Presidenza,
foglio  n. 45) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 39 del 16 febbraio 1995, con la quale, tra l'altro,  sono
stati  stabiliti  criteri  e  modalita'  per  la  determinazione,  la
concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 1,
2 e 3 della legge n. 35/1995;
  Visto l'art. 3 della propria deliberazione in data  2  marzo  1995,
registrata  alla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 (registro n. 1
Presidenza, foglio n. 132)  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1995, con il quale sono
state individuate le modalita'  per  la  concessione  dei  contributi
previsti  dall'art.  3-bis  della legge n. 35/1995 e la somma di lire
100 miliardi di cui al medesimo art.  3-bis  e'  stata  ripartita  in
ragione  di  lire  75  miliardi  in  favore del Mediocredito centrale
S.p.a. e di lire 25 miliardi in favore della  Cassa  per  il  credito
alle imprese artigiane S.p.a. Artigiancassa;
  Vista  la  propria deliberazione del 3 agosto 1995, registrata alla
Corte dei conti in data 8 settembre 1995 (registro n.  2  Presidenza,
foglio n. 350) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 221 del 21 settembre 1995, recante: "Ulteriori modifiche
ed  integrazioni  alla  deliberazione   adottata   dalla   Conferenza
Stato-regioni  in  data  12  gennaio  1995  nonche' individuazione di
criteri per l'attuazione del disposto dell'art. 2, commi  1-quater  e
1-quinquies,  e  5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154,
introdotto in sede di conversione dalla  legge  30  giugno  1995,  n.
265";
  Visto  l'art.  3  della  propria deliberazione del 21 dicembre 1995
recante "Riparto dei finanziamenti di cui all'art. 5, commi 7,  7-bis
e  8-bis,  della  legge  30  giugno 1995, n. 265, ed agli articoli 1,
comma 1, e 1-ter, comma 3, della legge  27  ottobre  1995,  n.  438",
registrata alla Corte dei conti in data 17 febbraio 1996 (registro n.
1  Presidenza,  foglio  n.  93) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo 1996,  con  il  quale  e'
stata,  tra  l'altro,  disposta  l'assegnazione della somma di lire 1
miliardo per la concessione dei  contributi  di  cui  all'art.  3-bis
della legge n. 35/1995;
  Viste le note prot. n. 298417 del 19 maggio 1996 dell'Artigiancassa
S.p.a e numeri 126585 e 138301 rispettivamente del 12 aprile e del 30
maggio  1996 del Mediocredito centrale S.p.a. con le quali sono state
comunicate le ulteriori stime di impegni  da  assumere  da  parte  di
detti  organismi  in ordine all'erogazione degli ulteriori contributi
di cui all'art. 3-bis della legge n. 35/1995 e  sono  state  avanzate
proposte  di riparto fra gli stessi organismi dei finanziamenti a tal
fine recati dagli articoli 1, comma 1, e 1-ter comma 3,  della  legge
n. 438/1995;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  Alla  gestione dei contributi di cui all'art. 3-bis della legge
16 febbraio 1995, n. 35, come ulteriormente  finanziata,  per  l'anno
1996,   per   lire   31   miliardi  dall'art.  1-ter,  comma  3,  del
decreto-legge 28 agosto 1995, n, 364, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e per lire 40 miliardi dall'art.
11,  comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonche' della
somma  di  lire  1  miliardo  di  cui  all'art.   3   della   propria
deliberazione  del  21  dicembre 1995 meglio specificata in premessa,
provvedono  il Mediocredito centrale S.p.a. e la Cassa per il credito
alle imprese artigiane  -  Artigiancassa  S.p.a.,  ciascuno  per  gli
interventi di rispettiva competenza.
  2. A valere sulla complessiva disponibilita' di lire 72 miliardi di
cui  al  comma 1, la somma lire 66,1 miliardi e' ripartita in ragione
di lire 60,1 miliardi in favore del Mediocredito centrale S.p.a. e di
lire 6 miliardi in favore della Cassa per  il  credito  alle  imprese
artigiane  -  Artigiancassa  S.p.a.  La  restante  quota  di lire 5,9
miliardi sara' successivamente ripartita in relazione alle  eventuali
ulteriori richieste da parte dei menzionati enti.
  3.  Ai  fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni previste dal capo  II  della  deliberazione
adottata  da questa Conferenza in data 2 marzo 1995, registrata dalla
Corte dei conti in data 17 marzo 1995  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1995.