LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691/1995 nel testo modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come ulteriormente modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lettera h), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che stabilisce che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 9 della legge stessa n. 35/1995; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"; Visto, in particolare, l'art. 5, commi 7, 7-bis e 8-bis, del citato decreto-legge n. 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che tra l'altro dispone, rispettivamente, la possibilita di beneficiare dei contributi di cui agli articoli 2 e 3- bis della legge n. 35/1995 anche da parte dei titolari di studi professionali, il rifinanziamento del comma 3-bis della legge n. 35/1995 ed il finanziamento del citato art. 5, comma 7, della legge n. 265/1995; Visto il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, recante: "Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994"; Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, e 1-ter, comma 3, della legge n. 438/1995 che dispongono ulteriori finanziamenti per le finalita' previste dall'art. 3-bis della legge n. 35/1995; Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, che incrementa per l'anno 1996 di ulteriori lire 40 miliardi l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; Vista la propria deliberazione del 12 gennaio 1995, registrata alla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 (registro n. 1 Presidenza, foglio n. 45) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 1995, con la quale, tra l'altro, sono stati stabiliti criteri e modalita' per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 35/1995; Visto l'art. 3 della propria deliberazione in data 2 marzo 1995, registrata alla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 (registro n. 1 Presidenza, foglio n. 132) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1995, con il quale sono state individuate le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3-bis della legge n. 35/1995 e la somma di lire 100 miliardi di cui al medesimo art. 3-bis e' stata ripartita in ragione di lire 75 miliardi in favore del Mediocredito centrale S.p.a. e di lire 25 miliardi in favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. Artigiancassa; Vista la propria deliberazione del 3 agosto 1995, registrata alla Corte dei conti in data 8 settembre 1995 (registro n. 2 Presidenza, foglio n. 350) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 1995, recante: "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni in data 12 gennaio 1995 nonche' individuazione di criteri per l'attuazione del disposto dell'art. 2, commi 1-quater e 1-quinquies, e 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, introdotto in sede di conversione dalla legge 30 giugno 1995, n. 265"; Visto l'art. 3 della propria deliberazione del 21 dicembre 1995 recante "Riparto dei finanziamenti di cui all'art. 5, commi 7, 7-bis e 8-bis, della legge 30 giugno 1995, n. 265, ed agli articoli 1, comma 1, e 1-ter, comma 3, della legge 27 ottobre 1995, n. 438", registrata alla Corte dei conti in data 17 febbraio 1996 (registro n. 1 Presidenza, foglio n. 93) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo 1996, con il quale e' stata, tra l'altro, disposta l'assegnazione della somma di lire 1 miliardo per la concessione dei contributi di cui all'art. 3-bis della legge n. 35/1995; Viste le note prot. n. 298417 del 19 maggio 1996 dell'Artigiancassa S.p.a e numeri 126585 e 138301 rispettivamente del 12 aprile e del 30 maggio 1996 del Mediocredito centrale S.p.a. con le quali sono state comunicate le ulteriori stime di impegni da assumere da parte di detti organismi in ordine all'erogazione degli ulteriori contributi di cui all'art. 3-bis della legge n. 35/1995 e sono state avanzate proposte di riparto fra gli stessi organismi dei finanziamenti a tal fine recati dagli articoli 1, comma 1, e 1-ter comma 3, della legge n. 438/1995; Delibera: Art. 1. 1. Alla gestione dei contributi di cui all'art. 3-bis della legge 16 febbraio 1995, n. 35, come ulteriormente finanziata, per l'anno 1996, per lire 31 miliardi dall'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n, 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e per lire 40 miliardi dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonche' della somma di lire 1 miliardo di cui all'art. 3 della propria deliberazione del 21 dicembre 1995 meglio specificata in premessa, provvedono il Mediocredito centrale S.p.a. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.a., ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza. 2. A valere sulla complessiva disponibilita' di lire 72 miliardi di cui al comma 1, la somma lire 66,1 miliardi e' ripartita in ragione di lire 60,1 miliardi in favore del Mediocredito centrale S.p.a. e di lire 6 miliardi in favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.a. La restante quota di lire 5,9 miliardi sara' successivamente ripartita in relazione alle eventuali ulteriori richieste da parte dei menzionati enti. 3. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dal capo II della deliberazione adottata da questa Conferenza in data 2 marzo 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1995.