Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, e' revocato il provvedimento del 23 novembre 1995 di reiezione dell'istanza di proroga del trattamento CIGS presentata dalla S.p.a. ICLA Costruzioni generali per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale 1 ottobre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 1 ottobre 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ICLA Costruzioni generali, con sede in Milano, unita' di Napoli e uffici di Roma, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decreto 4 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 marzo 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei ed. "La Voce", con sede in Milano e sede di Milano e sede di Roma, per il periodo dall'8 marzo 1996 al 7 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. ITEL, con sede in San Gregorio di Catania (Catania), unita' in Centro Operativo di Palermo per il periodo dal 31 dicembre 1995 al 30 giugno 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1996 al 30 dicembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, dalla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma, unita' in Roma c/o Alenia, via Tiburtina km 12,400 Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996. Le proroghe di cui di sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 gennaio 1995 al 12 gennaio 1996, della ditta: S.p.a. GEPIN, con sede in Roma, unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. GEPIN, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 13 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzatala ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 13 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gepin, con sede in Roma, unita' di Roma, per il periodo dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1995 con decorrenza 13 luglio 1995. L'Istituto nazionale della Previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996: a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata per le motivazione di cui in premessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta I.M.L. Industria Meccanica Ligure S.p.a. ora S.r.l., con sede in Casarza Ligure (Genova) unita' di Casarza Ligure (Genova), Recco (due unita' produttive) (Genova), limitatamente al periodo dal 14 settembre 1995 al 15 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 14 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996: e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Impresa Frate sede in Spresiano (Treviso), unita' di Spresiano (Treviso). Parere Comitato tecnico del 30 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Frate con sede in Spresiano (Treviso), unita' di Spresiano (Treviso), per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 21 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20219 del 14 marzo 1996 esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa di cantiere. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996: a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 20 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fornaci D.C.B., con sede in Romae unita' di Roma, per il periodo dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1995 con decorrenza 20 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 29 maggio 1995 al 28 maggio 1996, della ditta S.r.l. Sasa, sede in Frattamaggiore (Napoli), unita' di cui Frattamaggiore (Napoli). Parere comitato tecnico del 4 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sasa, con sede in Frattamaggiore (Napoli), unita' di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 29 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzatala ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 00/00/00 con effetto dal 29 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sasa, con sede in Frattamaggiore (Napoli), unita' di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 29 novembre 1995 al 28 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 29 novembre 1995. L'Istituto nazionale della Previdenza socialee' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 ottobre 1996, della ditta S.r.l. Angelo Marinelli, sede in Napoli unita' di Caserta e Napoli. Parere comitato tecnico del 7 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Marinelli, con sede in Napoli, unita' di Caserta e Napoli. Per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzatoa provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 2 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Marinelli, con sede in Napoli e unita' di Caserta, per il periodo dal 2 aprile 1995 al 1 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 2 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 con effetto dal 18 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1996 con decorrenza 18 marzo 1996; 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 giugno 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996 con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Flovetro, con sede in S. Salvo (Chieti) e unita' di S. Salvo (Chieti), per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 31 luglio 1994; 5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietro Cidonio, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 1 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1995 con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 27 giugno 1995 al 26 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1995 con decorrenza 27 giugno 1995; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 15 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1995 con decorrenza 15 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996: 1) e' approvato la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995, della ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e ufficio di Ravenna. Parere comitato tecnico del 10 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e ufficio di Ravenna, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1994 con decorrenza 15 novembre 1994; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e ufficio di Ravenna, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995; 3) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995, della ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna. Parere comitato tecnico del 19 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1994 con decorrenza 15 novembre 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996: 1) e' approvata il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta, S.p.a. Ariston, con sede in Casoria (Napoli) e unita' di Casoria (Napoli). Parere comitato tecnico del 14 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta, S.p.a. Ariston, con sede in Casoria (Napoli), unita' di Casoria (Napoli), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ariston, con sede in Casoria (Napoli) e unita' di Casoria (Napoli), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996, della ditta S.r.l. Italsemole, con sede San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unita' di Cerignola (Foggia) e Foggia. Parere comitato tecnico del 14 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con effetto dall'8 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Italsemole, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unita' di Cerignola (Foggia) e Foggia, per il periodo dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/91, sentenza tribunale dell'8 settembre 1994, n. 12/1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttivadeterminata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996: 1) E' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Alures (gruppo Alumix), con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portovesme (Cagliari). Parere comitato tecnico del 14 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alures (gruppo Alumix), con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portovesme (Cagliari), per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 agosto 1995, n. 18593/1; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzatala ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alures (gruppo Alumix), con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portovesme (Cagliari), per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1995 con decorrenza 11 luglio 1995; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Sardal - Gruppo Alumix, con sede in Iglesias (Cagliari) e unita' di Iglesias (Cagliari). Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sardal - Gruppo Alumix (Cagliari) e unita' di Iglesias (Cagliari), per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995; Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 agosto 1995 n. 18593/2; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sardal - Gruppo Alumix, con sede in Iglesias (Cagliari) e unita' di Iglesias (Cagliari), per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1995 con decorrenza 11 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Alumix, sede in Roma e unita' di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera-Marghera-Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma. Parere comitato tecnico del 19 dicembre 1996: favorevole. Delibera Cipe 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Alumix, con sede in Roma e unita' di di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera-Marghera-Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 1 novembre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 marzo 1996, n. 20190/1-2. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alumix, con sede in Roma e unita' di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera-Marghera-Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1995 con decorrenza 1 maggio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzatala ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alumix, con sede in Roma e unita' di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera-Marghera-Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 24 aprile 1995 al 23 aprile 1996, della ditta S.p.a. Nuova Fonit Cetra, con sede in Milano e uffici di Milano e Roma. Trattamento staordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Fonit Cetra, con sede in Milano e uffici di Milano e Roma, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza 24 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 24 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pianelli & Traversa industrie, con sede in Torino e unita' in Cascine Vica (Torino), per un massimo di 25 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 novembre 1995 al 29 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30 maggio 1996 al 29 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 luglio 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reda gruppo Federconsorzi, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 28 febbraio 1996, esclusi i lavoratori giornalisti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 dicembre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' tipografica Tiburtina, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996, della ditta, S.p.a. So.Ma.C. Societa' manufatti cemento, con sede in Roma e unita' di Catania, Monterotondo-Castelnuovo di Porto (Roma) e Verbania (Novara). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta, S.p.a. So.Ma.C. Societa' manufatti cemento, con sede in Roma, unita' di Catania, Monterotondo-Castelnuovo di Porto (Roma) e Verbania (Novara), per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in derova, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Colombo Felice, con sede in Bergamo e unita' in Cassano D'Adda (Milano), per un massimo di 13 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. In.Pla.S. - Industria plastica siciliana, con sede in Belpasso (Catania) e unita' in Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. - Societa' italiana vetro (gruppo Pilkington e Techini), con sede in San Salvo (Chieti) e unita' in San Salvo (Chieti), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 14 settembre 1995 al 13 marzo 1996. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.