IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge fmanziaria 1985), in virtu' del quale
il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni di
indebitamento nel limite annualmente risultante nel  quadro  generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di certificati di credito del Tesoro, con  l'osservanza  delle  norme
contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 78.976 miliardi;
  Visto  il  proprio  decreto in data 11 luglio 1996, con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranches  dei  certificati
di  credito  del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con
godimento 1 luglio 1996;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
  Visto  il  proprio  decreto  del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta  l'emissione  di  una
terza  tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con
godimento 1 luglio 1996, della durata di sette anni, fino all'importo
massimo  di  nominali  lire  5.000  miliardi,  di  cui   al   decreto
ministeriale  dell'11  luglio  1996,  citato  nelle premesse, recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche,  prescrizioni  e
modalita'  di  emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11
luglio 1996.