IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 1996, ed  in
particolare  il  quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 78.976 miliardi;
  Visti i propri decreti in data 24 giugno e 11 luglio  1996,  con  i
quali  e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei
buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1 luglio 1996/2006;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  quinta tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei  buoni  del
Tesoro  poliennali  8,75%  -  1  luglio  1996/2006,  fino all'importo
massimo  di  nominali  lire  2.000  miliardi,  di  cui   al   decreto
ministeriale  del  24  giugno  1996,  citato  nelle premesse, recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche,  prescrizioni  e
modalita'  di  emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24
giugno 1996, ed, in particolare, quelle di  cui  all'art.  1,  quinto
comma,  e  all'art.  17,  riguardanti  le  operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali  di  cui
alle  premesse, che avranno inizio il 1 agosto 1996 e termineranno il
giorno precedente la data di iscrizione nel  Gran  libro  del  debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.