AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195".
Il  D.L.  n.  195/1996,  di  contenuto prossoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 15 giugno 1996).
                               Art. 1.
Disposizioni diverse in materia previdenziale
  1. Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione  volontaria  in  data
anteriore  al  28 settembre 1994, che abbiano conseguito il requisito
contributivo per il diritto alla pensione di  anzianita'  durante  il
periodo  di  prosecuzione  volontaria e comunque entro il 31 dicembre
1995, continuano a trovare applicazione, con effetto  dal  1  gennaio
1996,  le  disposizioni  in  materia  di decorrenza della pensione di
anzianita' vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. La lettera a) del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8  agosto
1995, n. 335, e' sostituita dalla seguente: " a) per i lavoratori che
fruiscano  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge
dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita'  in  base
alle  procedure  avviate  anteriormente  a  tale  data ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni,  ove conseguano il requisito contributivo previsto dai
rispettivi   ordinamenti   durante   il    periodo    di    fruizione
dell'indennita' di mobilita';".
  3.   Ai  lavoratori  disoccupati,  che  siano  stati  collocati  in
mobilita',  nelle  aree  nelle  quali  non  trovava  applicazione  la
disposizione  di  cui  all'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati  prima  del  1
settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della citata legge
n. 223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere
il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento
dell'indennita'  di  mobilita',  a causa di provvedimenti legislativi
successivi alla data anzidetta,  puo'  essere  nuovamente  attribuita
l'indennita'   di  mobilita',  nella  misura  pari  a  quella  ultima
percepita, dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino
al  momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per poter  beneficiare  della  presente  disposizione,  i  lavoratori
interessati  devono presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda agli
uffici  regionali  del  lavoro  e  della  massima   occupazione   che
provvedono  a  comunicare  alla  Direzione  generale per l'impiego il
conseguente onere per  l'erogazione  della  ulteriore  indennita'  di
mobilita'  a  livello  regionale.  Il  Ministero  del  lavoro e della
previdenza sociale, nei limiti di 13  miliardi  di  lire,  stabilisce
proporzionalmente  gli  importi utilizzabili in ciascuna regione. Ove
necessario,  gli  uffici  regionali  del  lavoro  e   della   massima
occupazione,  nell'accoglimento  delle  istanze  danno  priorita'  ai
lavoratori secondo  il  criterio  del  maggior  periodo  mancante  al
raggiungimento  del diritto alla pensione.  Ai predetti lavoratori si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  13,  del
decreto-legge  3  giugno  1996, n. 300.  L'onere di cui alla presente
disposizione, e' posto a carico del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  4. All'articolo 1, comma 20, secondo periodo, del  decreto-legge  3
giugno  1996,  n.  300,  dopo  le  parole: "del maggior bisogno" sono
inserite   le   seguenti:   "e   delle   professionalita'   acquisite
nell'attuazione  dei  progetti" e all'articolo 7, comma 1, le parole:
"30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1998".
  5. Ai regimi previdenziali obbligatori gestiti dagli  enti  di  cui
all'articolo  1,  comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, che hanno esercitato la facolta' prevista dall'articolo 9, comma
2,  del  decreto-legge  3  giugno  1996,  n.  300,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  alla  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  ed in
particolare le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2  della
citata legge n. 335 del 1995.
  6. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n.  479, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2.".
  7. Il termine del  10  giugno  1996,  relativo  al  versamento  dei
contributi  agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto
trimestre 1995, e' differito, senza interessi o altri  oneri,  al  20
luglio 1996.
 8.  Il  decreto interministeriale del 28 dicembre 1995, del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro e delle risorse agricole, alimentari e  forestali,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18  gennaio  1996, attuativo
dell'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  si
applica  ai  soli  fini  del condono contributivo. Tenuto conto della
incidenza  dell'orario  di   lavoro   ridotto   rispetto   all'orario
complessivo   dei   territori   provinciali,  la  retribuzione  media
convenzionale  giornaliera,  ai  fini  del  condono  contributivo, e'
ridotta, rispettivamente, in misura non superiore  al  10  per  cento
nella  provincia  di  Lecce  ed  al  7  per  cento nella provincia di
Brindisi.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo della legge 8 agosto 1995,  n.  335  (Riforma
          del  sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e'
          pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale 16 agosto  1995,  n.
          190.
             -  La  lettera a) del comma 32 dell'art. 1 della legge 8
          agosto 1995, n. 335, nel testo previgente era il seguente:
             "32. Le previgenti disposizioni in materia di  requisiti
          di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di
          anzianita'  continuano  a trovare applicazione: nei casi di
          cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da
          cause di servizio; nei casi  di  trattamenti  di  mobilita'
          previsti  dall'art.  7,  commi 6 e 7, della legge 23 luglio
          1991,  n.  223,  nei  casi  di  pensionamenti   anticipati,
          previsti  da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995,
          in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per  i
          lavoratori  privi  di  vista.  Le  predette disposizioni si
          applicano altresi':
               a) per i lavoratori di cui all'articolo 13,  comma  4,
          lettera  e),  della  legge  23  dicembre  1994, n. 724, ove
          consegnano   il   requisito   contributivo   previsto   dai
          rispettivi  ordinamenti  durante  il  periodo  di fruizione
          dell'indennita' di mobilita'".
             - Il comma 6 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione, mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro)  cosi'
          recita:   "6.   Nelle  aree  di  cui  al  comma  2  nonche'
          nell'ambito  delle  circoscrizioni  o  nel  maggior  ambito
          determinato  dalla  Commissione regionale per l'impiego, in
          cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra
          iscritti alla prima classe della lista  di  collocamento  e
          popolazione  residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori
          collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiamo
          compiuto un'eta' inferiore  di  non  piu'  di  cinque  anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia,  e  possano  far  valere, nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento".
             - Il comma 9 dell'art. 4 della legge n.  223/1991  cosi'
          recita:  "9.  Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita
          la procedura di cui  ai  commi  6,  7  e  8,  l'impresa  ha
          facolta'  di  collocare  in  mobilita'  gli  impiegati, gli
          operai  e  i  quadri  eccedenti, comunicando per iscritto a
          ciascuno di essi il recesso, nel rispetto  dei  termini  di
          preavviso.      Contestualmente,  l'elenco  dei  lavoratori
          collocati  in  mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun
          soggetto  del  nominativo,  del  luogo  di residenza, della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico  di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta  di  cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato
          per iscritto  all'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione competente, alla Commissione regionale
          per l'impiego e alle associazioni di categoria  di  cui  al
          comma 2".
             -  Il  comma  13  dell'art. 1 del decreto-legge 3 giugno
          1996, n. 300 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  lavori
          socialmente  utili,  di interventi a sostegno del reddito e
          nel settore previdenziale) cosi' recita: "13. I  nominativi
          dei lavoratori che sono titolari di indennita' di mobilita'
          fino   alla   maturazione  del  diritto  alla  pensione  di
          anzianita' o di vecchiaia vengono comunicati  dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di
          residenza  dei  predetti lavoratori perche' essi provvedano
          ad  impiegare  direttamente  questi  ultimi  in   attivita'
          socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina
          di cui al presente articolo ed all'art. 9, comma 1, lettera
          c), della legge 23 luglio 1991, n. 223".
             -  Il  comma  7  dell'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993,    n.    236    (Interventi    urgenti   a   sostegno
          dell'occupazione) cosi' recita: "7.   Per le  finalita'  di
          cui  al  presente articolo e' istituito presso il Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  il  Fondo   per
          l'occupazione,    alimentato    dalle    risorse   di   cui
          all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale
          confluiscono anche i  contributi  comunitari  destinati  al
          finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
          su  richiesta  del  Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale.  A  tale  ultimo  fine  i  contributi  affluiscono
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
          al predetto Fondo".
             -  Il  comma  20  dell'art. 1 del D.L. 3 giugno 1996, n.
          300, come integrato dal presente decreto, e'  il  seguente:
          "20.   Dal   1  gennaio  1996  le  risorse  del  Fondo  per
          l'occupazione  di  cui   al   comma   4,   preordinate   al
          finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate
          al finanziamento dei progetti gia' approvati nel 1995, sono
          ripartite,  nella  misura  del  70  per  cento,  a  livello
          regionale, in relazione alla  dimensione  quantitativa  dei
          progetti   gia'   approvati   nel  1995  e  al  numero  dei
          disoccupati  di  lunga  durata  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  e di mobilita' nelle aree di cui all'articolo
          1, comma 1, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236.  Per  i  progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le
          commissioni regionali per l'impiego, fermo restando  quanto
          disposto  dal  secondo  periodo  del  comma  2, determinano
          criteri e priorita' nell'assegnazione dei soggetti, tenendo
          conto in paricolare del  criterio  del  maggior  bisogno  e
          delle   professionalita'   acquisite   nell'attuazione  dei
          progetti. Le predette commissioni potranno utilizzare anche
          le  risorse  finanziarie   eventualmente   messe   a   loro
          disposizione  da  parte  delle  regioni  e  di  altri  enti
          pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del  presente
          articolo.  Ai  lavoratori  impegnati nei progetti di lavori
          socialmente  utili  approvati  utilizzando   tali   risorse
          competono,  con  l'applicazione  della disciplina di cui al
          presente articolo, il sussidio  di  cui  al  comma  3  e  i
          relativi  benefici accessori; l'erogazione sara' effettuata
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale".
             - Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 3 giugno 1996, n. 300,
          come modificato dal presente decreto, e' il  seguente:  "1.
          Il   termine  previsto  dall'articolo  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  28  gennaio  1994,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  56 del 9 marzo 1994, per la
          gestione temporanea delle miniere carbonifere  del  Sulcis,
          e'  prorogato  al  31  gennaio  1998. La Carbosulcis S.p.a.
          mantiene le funzioni di gestione temporanea per un  periodo
          non superiore a due anni".
             -  Il  comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
          509 (Attuazione della  delega  conferita  dall'articolo  1,
          comma  32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
          di trasformazione in persone  giuridiche  private  di  enti
          gestori  di  forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
          e' il seguente: "1. Enti privatizzati. - 1.   Gli  enti  di
          cui  all'elenco  A allegato al presente decreto legislativo
          sono trasformati,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1995,  in
          associazioni   o   in   fondazioni  con  deliberazione  dei
          competenti  organi  di  ciascuno  di   essi,   adottata   a
          maggioranza   qualificata   dei   due   terzi   dei  propri
          componenti,  a   condizione   che   non   usufruiscano   di
          finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere
          finanziario".
             -  Il  comma  2  dell'art.  9 del decreto-legge 3 giugno
          1996, n. 300, cosi' recita:  "2.  All'art.  5  del  decreto
          legislativo   30  giugno  1994,  n.  509,  il  comma  1  e'
          sostituito  dal  seguente:  '  1.  Entro  tre  mesi   dalla
          stipulazione  del  primo  contratto collettivo di lavoro il
          personale di cui all'elenco A puo' optare per la permanenza
          nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le  norme  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.    29,  e  successive modificazioni. Le
          opzioni esercitate entro il  31  marzo  1995  si  intendono
          prife  di effetto ove non espressamente confermate entro il
          30 giugno 1995.' e al  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo:   'Il   dipendente   addetto   all'ufficio  legale
          dell'ente all'atto di trasformazione in  persona  giuridica
          privata,   conserva   l'iscrizione   nell'apposito   elenco
          speciale  degli  avvocati  e procuratori se e fino a quando
          duri  il  rapporto  di  lavoro  e  la  collocazione  presso
          l'ufficio  legale  predetto.'.  Gli enti di cui all'art. 1,
          comma 1, del decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,
          fino  a  quando  non  sia  intervenuta l'approvazione dello
          statuto previsto dal successivo art. 3,  comma  2,  lettera
          a),   hanno   facolta'  di  revocare  la  deliberazione  di
          trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure
          e  modalita'  previste  dall'art.  1  del  citato   decreto
          legislativo  n.  509  del  1994, per tale deliberazione. La
          revoca ha effetto di  ripristino  della  previgente  natura
          giuridica".
             -  Il comma 22 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare)   cosi'   recita:   "22.  Il  Governo  della
          Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          organizzazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale,   uno   o   piu'   decreti   legislativi  intesi
          all'armonizzazione  dei  regimi  pensionistici  sostitutivi
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  operanti presso
          l'INPS, l'INPDAP nonche' dei regimi pensionistici  operanti
          presso  l'Ente  nazionale di previdenza ed assistenza per i
          lavoratori  dello  spettacolo  (ENPALS)  e   altresi'   con
          riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio
          dello  Stato  per  le categorie di personale non statale di
          cui  al  comma  2,  terzo  periodo,  con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)    determinazione   delle   basi   contributive   e
          pensionabili con riferimento all'art.  12  della  legge  30
          aprile   1969,   n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, con contestuale ridefinizione delle  aliquote
          contributive  tenendo  conto, anche in attuazione di quanto
          previsto nella lettera b),  delle  esigenze  di  equilibrio
          delle   gestioni  previdenziali,  di  commisurazione  delle
          prestazioni   pensionistiche   agli   oneri    contributivi
          sostenuti    e    alla   salvaguardia   delle   prestazioni
          previdenziali  in  rapporto  con   quelle   assicurate   in
          applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
               b)  revisione del sistema di calcolo delle prestazioni
          secondo i principi di  cui  ai  citati  commi  da  6  a  16
          dell'art. 1;
               c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni
          secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli
          fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
               d)  armonizzazione  dell'insieme delle prestazioni con
          riferimento  alle  discipline  vigenti   nell'assicurazione
          generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
          motivate    da    effettive    e   rilevanti   peculiarita'
          professionali   e   lavorative   presenti    nei    settori
          interessati".
             -  Il  comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
          479 (Attuazione della  delega  conferita  dall'articolo  1,
          comma  32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
          di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
          assistenza)  come  modificato dal presente decreto, risulta
          il seguente: "4.  Le  disposizioni  previste  dal  presente
          articolo    devono    perseguire    l'eliminazione    delle
          duplicazioni organizzative e  funzionali  e  devono  essere
          adottate  con  le modalita' previste dall'articolo 1, comma
          2".
             - Il decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
          sociale,  di  concerto  con  i  Ministri del tesoro e delle
          risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  in  data   28
          dicembre  1995  (Individuazione  delle  province con orario
          ridotto  in  agricoltura)  e'  pubblicato  in  sunto  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996.
             - Il comma 17 dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1994,
          n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
          e'  il seguente:   "17. In attesa di una organica revisione
          della disciplina dei rapporti di lavoro in  agricoltura  e,
          comunque, ai fini della regolarizzazione di cui al presente
          articolo,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e
          delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,   sono
          individuati le province nelle quali si pratica un orario di
          lavoro  ridotto  rispetto  a  quello praticato nel restante
          territorio nazionale ed i criteri per la determinazione dei
          relativi salari medi da  valere  per  la  liquidazione  dei
          contributi  previdenziali  ed  assistenziali dovuti per gli
          operai agricoli,  in  misura  proporzionale  all'orario  di
          lavoro ridotto".