IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha istituito, alle dipendenze del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari delle pensioni di guerra, il ruolo speciale del personale delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile al quale si accede con le procedure indicate nel medesimo articolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in particolare l'art. 3, commi 5 e 6; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed in particolare l'art. 22; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad espletare le funzioni attribuite in materia di pubblico impiego al Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1994, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 74 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1995, n. 11) con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del ruolo speciale delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile del Ministero del tesoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1994, n. 298, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici; Vista la nota n. 11029 del 7 dicembre 1995 con la quale la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, in relazione alle nuove competenze attribuite dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 698/94 ha richiesto di incrementare le dotazioni organiche di personale di complessivi 527 posti sulla base della verifica dei carichi di lavoro effettuata in applicazione della metodologia gia' ritenuta congrua dal Dipartimento della funzione pubblica con nota UOPA/c.Lav./2228/94 del 6 settembre 1994; Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 27565/96/7519 del 4 marzo 1996 con la quale, dopo aver proceduto alla verifica delle risultanze attestate negli allegati alla predetta nota del 7 dicembre 1995, ha ritenuto che l'incremento di personale richiesto dovesse attestarsi complessivamente su 281 unita' da aggiungersi alla consistenza determinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1994 e ripartito nelle seguenti misure, qualifiche e profili professionali: IX qualifica funzionale, direttore amministrativo: 17; VIII qualifica funzionale, funzionario amministrativo: 89; VII qualifica funzionale, collaboratore amministrativo: 73; VI qualifica funzionale, assistente amministrativo: 48; V qualifica funzionale, operatore amministrativo: 19; IV qualifica funzionale, coadiutore: 16; IV qualifica funzionale, dattilografo: 10; II qualifica funzionale, addetto alle attrezzature e pulizie: 9; Vista la nota n. 2856 del 17 aprile 1996 con la quale il Ministro del tesoro, in adesione al parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica con la citata nota del 4 marzo 1996, ha formalizzato la proposta di incrementi delle dotazioni organiche delle predette 281 unita' di personale ripartite per singole strutture territoriali nei termini evidenziati negli allegati alla predetta nota; Presso atto che su tale incremento il Ministero del tesoro- Ragioneria generale dello Stato/IGOP, con nota 125277 del 18 marzo 1996, ha espresso la propria adesione; Tenuto conto che la dotazione organica proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato dovendosi provvedere alla copertura dei posti mediante la mobilita' del personale da altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295; Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nuova determinazione delle dotazioni organiche del personale delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile del Ministero del tesoro, ai sensi degli articoli 6, comma 3, 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Decreta: Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile del Ministero del tesoro, ripartite al livello nazionale e per sedi di servizio delle predette commissioni, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono determinate secondo l'allegata tabella A, quadri 1 e 2 che formano parte integrante del presente decreto e sostituiscono la tabella A e gli elenchi annessi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1994, citato in premessa. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 17 maggio 1996 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica MOTZO Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1996 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 321