IL COMITATO TECNICO
                     DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3
                 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1995, N. 35
  Visto  il  decreto-legge  24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,  n.   22,   recante:
"Interventi  urgenti  a  favore  delle zone colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994";
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'  produttive
nelle  zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994";
  Visto l'art. 8, comma 3, della sopracitata legge 16 febbraio  1995,
n.  35,  con  il quale e' stato istituito un Comitato tecnico, con il
compito di provvedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma
1 del medesimo articolo, per  un  importo  complessivo  di  lire  650
miliardi  in  mutui  decennali,  per  consentire  il ripristino delle
strutture  danneggiate  -  ubicate  nei   territori   delle   regioni
individuate  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 10 novembre 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'11
novembre  1994  -  di  proprieta'  di  enti  pubblici economici e non
economici, di societa'  a  capitale  pubblico  o  misto,  nonche'  di
imprese   autoproduttrici   di  energia  elettrica  o  concessionarie
autostradali;
  Visto l'art. 5, comma 4-quater, della legge 30 giugno 1995, n. 265,
che ha integrato il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 5/1995 con  il
comma 1-bis;
  Visto  il decreto del Ministro dell'interno in data 23 maggio 1995,
registrato alla Corte dei conti in data 27 giugno 1995, registro n. 2
Interno, foglio n. 194, con il quale, ai sensi del predetto  comma  3
dell'art.  8  della  legge  n. 35/1995, e' stato costituito, con sede
presso il  Ministero  dell'interno,  il  predetto  comitato  tecnico,
composto   dai   rappresentanti  del  Ministero  dell'industria,  del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  del  Ministero   delle   poste   e
telecomunicazioni,  del  Ministero  dei beni culturali, del Ministero
dei trasporti e della navigazione, del Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica,  del  Ministero  del tesoro, della Banca
d'Italia e della Cassa depositi e prestiti e i decreti  del  Ministro
dell'interno in data 6 settembre 1995 e in data 31 ottobre 1995 con i
quali  si e' integrata la composizione dello stesso, rispettivamente,
con i rappresentanti del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica,   del  Ministero  del  lavoro  e  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo;
  Viste le proprie deliberazioni numeri 1, 2, 3,  rispettivamente  in
data  28  giugno  1995, 18 luglio 1995 e 14 novembre 1995, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 in data 30 agosto 1995 e n.  277  del
27 novembre 1995 con le quali si e' proceduto, sulla scorta dei piani
di  rilevazione presentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 8
della legge n. 35/1995 ed assentiti dalle rispettive  amministrazioni
statali vigilanti, alla ripartizione, come da prospetti allegati alle
citate  deliberazioni,  dell'importo  di  cui al comma 1 del predetto
art. 8 della legge  n.  35/1995,  nell'ammontare  complessivo  di  L.
639.084.122.700  e  rilevato,  pertanto,  che  l'importo  residuo  da
ripartire e' di L. 10.915.877.300;
  Visto l'art. 13 della  legge  26  febbraio  1996,  n.  74,  che  ha
introdotto  modificazioni all'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n.
35, aggiungendo i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater;
  Visto, in particolare, il comma 4-bis del  predetto  art.  8  della
citata  legge  n.  35/1995, nel testo introdotto dal predetto art. 13
della legge n. 74/1996, che autorizza il Comitato tecnico a ripartire
entro il 30 giugno 1996 le risorse di cui al  comma  3  del  predetto
art. 8, non assegnate entro il 31 dicembre 1995, su presentazione, da
parte  delle  amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani
di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili
per  obiettive  difficolta',  per  consentire  il  ripristino   delle
strutture danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del
mese di novembre 1994, di proprieta' di enti pubblici economici e non
economici,  di  societa'  a  capitale  pubblico  o  misto, nonche' di
imprese  autoproduttrici  di  energia  elettrica   o   concessionarie
autostradali;
  Vista  la  propria  deliberazione  in data 14 marzo 1996 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 in data  16  aprile  1996,  registrata
alla  Corte  dei conti in data 11 aprile 1996, registro n. 1 Interno,
foglio n. 228,  concernente  le  determinazioni  delle  modalita'  di
presentazione,  da parte delle amministrazioni statali vigilanti, dei
predetti atti integrativi ai piani di rilevazione dei danni;
  Considerato   che   secondo   quanto   prescritto   dalla    citata
deliberazione in data 14 marzo 1996, risultano richieste di ulteriore
finanziamento,  ai  sensi  del  comma  4-bis del predetto art. 8, nel
testo  introdotto  dall'art.  13  della  legge  n.  74/1996,  per  un
ammontare di L. 38.570.380.767;
  Rilevato   che   tale   fabbisogno   e'   superiore  alla  suddetta
disponibilita' residua di L. 10.915 877.300 e che, pertanto,  occorre
procedere  ai  sensi  del comma 3 dell'art. 8 della legge n. 35/1995,
alla ripartizione della predetta somma residua, secondo  il  criterio
della  proporzionalita'  di  tipo  matematico puro, rispetto ai danni
accertati;
  Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1996;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Per le finalita' di cui al comma 4-bis dell'art. 8 della  legge  n.
35/1995,  nel  testo  introdotto dall'art. 13 della legge n. 74/1996,
secondo quanto detto in premessa, e' ripartito, secondo  il  criterio
di  tipo  proporzionale  matematico  puro,  come  da prospetto che si
unisce quale parte integrante della presente deliberazione, l'importo
di L. 10.915.803.445, per consentire il ripristino  delle  strutture,
di  proprieta'  dei soggetti individuati nel medesimo prospetto, gia'
beneficiari di  precedenti  deliberazioni  di  riparto  del  Comitato
tecnico,  relativamente  a  danni precedentemente non accertabili per
obiettive difficolta'.