IL COMITATO TECNICO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1995, N. 35 Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"; Visto l'art. 8, comma 3, della sopracitata legge 16 febbraio 1995, n. 35, con il quale e' stato istituito un Comitato tecnico, con il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo, per un importo complessivo di lire 650 miliardi in mutui decennali, per consentire il ripristino delle strutture danneggiate - ubicate nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1994 - di proprieta' di enti pubblici economici e non economici, di societa' a capitale pubblico o misto, nonche' di imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali; Visto l'art. 5, comma 4-quater, della legge 30 giugno 1995, n. 265, che ha integrato il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 5/1995 con il comma 1-bis; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 maggio 1995, registrato alla Corte dei conti in data 27 giugno 1995, registro n. 2 Interno, foglio n. 194, con il quale, ai sensi del predetto comma 3 dell'art. 8 della legge n. 35/1995, e' stato costituito, con sede presso il Ministero dell'interno, il predetto comitato tecnico, composto dai rappresentanti del Ministero dell'industria, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero delle poste e telecomunicazioni, del Ministero dei beni culturali, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, del Ministero del tesoro, della Banca d'Italia e della Cassa depositi e prestiti e i decreti del Ministro dell'interno in data 6 settembre 1995 e in data 31 ottobre 1995 con i quali si e' integrata la composizione dello stesso, rispettivamente, con i rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, del Ministero del lavoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo; Viste le proprie deliberazioni numeri 1, 2, 3, rispettivamente in data 28 giugno 1995, 18 luglio 1995 e 14 novembre 1995, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 202 in data 30 agosto 1995 e n. 277 del 27 novembre 1995 con le quali si e' proceduto, sulla scorta dei piani di rilevazione presentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge n. 35/1995 ed assentiti dalle rispettive amministrazioni statali vigilanti, alla ripartizione, come da prospetti allegati alle citate deliberazioni, dell'importo di cui al comma 1 del predetto art. 8 della legge n. 35/1995, nell'ammontare complessivo di L. 639.084.122.700 e rilevato, pertanto, che l'importo residuo da ripartire e' di L. 10.915.877.300; Visto l'art. 13 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, che ha introdotto modificazioni all'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, aggiungendo i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater; Visto, in particolare, il comma 4-bis del predetto art. 8 della citata legge n. 35/1995, nel testo introdotto dal predetto art. 13 della legge n. 74/1996, che autorizza il Comitato tecnico a ripartire entro il 30 giugno 1996 le risorse di cui al comma 3 del predetto art. 8, non assegnate entro il 31 dicembre 1995, su presentazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficolta', per consentire il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, di proprieta' di enti pubblici economici e non economici, di societa' a capitale pubblico o misto, nonche' di imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali; Vista la propria deliberazione in data 14 marzo 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 in data 16 aprile 1996, registrata alla Corte dei conti in data 11 aprile 1996, registro n. 1 Interno, foglio n. 228, concernente le determinazioni delle modalita' di presentazione, da parte delle amministrazioni statali vigilanti, dei predetti atti integrativi ai piani di rilevazione dei danni; Considerato che secondo quanto prescritto dalla citata deliberazione in data 14 marzo 1996, risultano richieste di ulteriore finanziamento, ai sensi del comma 4-bis del predetto art. 8, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 74/1996, per un ammontare di L. 38.570.380.767; Rilevato che tale fabbisogno e' superiore alla suddetta disponibilita' residua di L. 10.915 877.300 e che, pertanto, occorre procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge n. 35/1995, alla ripartizione della predetta somma residua, secondo il criterio della proporzionalita' di tipo matematico puro, rispetto ai danni accertati; Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1996; Delibera: Art. 1. Per le finalita' di cui al comma 4-bis dell'art. 8 della legge n. 35/1995, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 74/1996, secondo quanto detto in premessa, e' ripartito, secondo il criterio di tipo proporzionale matematico puro, come da prospetto che si unisce quale parte integrante della presente deliberazione, l'importo di L. 10.915.803.445, per consentire il ripristino delle strutture, di proprieta' dei soggetti individuati nel medesimo prospetto, gia' beneficiari di precedenti deliberazioni di riparto del Comitato tecnico, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficolta'.