IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e sucessive modifiche emanato in attuazione della direttiva 92/5 del Consiglio CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 49, emanato in attuazione della direttiva 89/227 del Consiglio CEE concernente l'importazione di prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in attuazione della direttiva 90/675 del Consiglio CEE relativa ai controlli veterinari su animali e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche emanato in attuazione delle direttive 91/497 e 91/498 del Consiglio CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche; Vista l'ordinanza 11 gennaio 1992 in materia di importazione dai Paesi terzi di stomaci cotti da destinare alla fabbricazione di prodotti a base di carne; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1993, relativo alle modalita' dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi terzi presso i posti di ispezione frontalieri; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993, relativo alle modalita' dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi terzi nei depositi franchi, nelle zone franche e nei depositi doganali nonche' durante il trasporto da un Paese terzo ad un altro Paese terzo attraverso il territorio della Comunita'; Vista la decisione della commissione 95/443 CE del 18 ottobre 1995 che modifica la decisione 93/402/CEE per tener conto delle carni provenienti dall'Uruguay; Considerato che al fine di garantire una igienica produzione delle materie prime e' necessario prevedere idonee modalita' di loro trattamento in stabilimenti di macellazione autorizzati ad esportare verso il territorio comunitario carni fresche; Ritenuto opportuno, ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale, adottare adeguate misure di controllo nell'inoltro di tali materie verso gli stabilimenti di lavorazione; Ordina: Art. 1. 1. L'importazione in Italia dall'Argentina, Brasile e Paraguay di stomaci che hanno subito un primo trattamento termico e' subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del Ministero della sanita', Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, su domanda degli importatori. 2. Possono essere importati solo gli stomaci che: a) sono stati ottenuti in stabilimenti di macellazione, autorizzati ad esportare carni fresche verso il territorio comunitario, situati nei Paesi terzi di cui al comma 1; b) sono stati sottoposti, negli stabilimenti di cui alla lettera a), ad un primo trattamento termico con il raggiungimento di una temperatura di almeno 80 gradi al centro della massa; c) sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle Autorita' sanitarie ufficiali del Paese esportatore, conforme al modello di cui all'allegato A, redatto almeno in lingua italiana. 3. Gli stabilimenti di macellazione di cui al comma 2, lettera a), devono avere il reparto tripperia con requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo n. 537/1992.