IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e sucessive
modifiche emanato in attuazione della direttiva 92/5 del Consiglio
CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari
di prodotti a base di carne;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 49, emanato in
attuazione della direttiva 89/227 del Consiglio CEE concernente
l'importazione di prodotti a base di carne provenienti da Paesi
terzi;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in
attuazione della direttiva 90/675 del Consiglio CEE relativa ai
controlli veterinari su animali e prodotti di origine animale
provenienti da Paesi terzi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive
modifiche emanato in attuazione delle direttive 91/497 e 91/498 del
Consiglio CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione
ed immissione sul mercato di carni fresche;
Vista l'ordinanza 11 gennaio 1992 in materia di importazione dai
Paesi terzi di stomaci cotti da destinare alla fabbricazione di
prodotti a base di carne;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1993, relativo alle
modalita' dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi
terzi presso i posti di ispezione frontalieri;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993, relativo alle
modalita' dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi
terzi nei depositi franchi, nelle zone franche e nei depositi
doganali nonche' durante il trasporto da un Paese terzo ad un altro
Paese terzo attraverso il territorio della Comunita';
Vista la decisione della commissione 95/443 CE del 18 ottobre 1995
che modifica la decisione 93/402/CEE per tener conto delle carni
provenienti dall'Uruguay;
Considerato che al fine di garantire una igienica produzione delle
materie prime e' necessario prevedere idonee modalita' di loro
trattamento in stabilimenti di macellazione autorizzati ad esportare
verso il territorio comunitario carni fresche;
Ritenuto opportuno, ai fini della tutela del patrimonio zootecnico
nazionale, adottare adeguate misure di controllo nell'inoltro di tali
materie verso gli stabilimenti di lavorazione;
Ordina:
Art. 1.
1. L'importazione in Italia dall'Argentina, Brasile e Paraguay di
stomaci che hanno subito un primo trattamento termico e' subordinata
al rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del Ministero della
sanita', Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanita'
pubblica veterinaria, su domanda degli importatori.
2. Possono essere importati solo gli stomaci che:
a) sono stati ottenuti in stabilimenti di macellazione,
autorizzati ad esportare carni fresche verso il territorio
comunitario, situati nei Paesi terzi di cui al comma 1;
b) sono stati sottoposti, negli stabilimenti di cui alla lettera
a), ad un primo trattamento termico con il raggiungimento di una
temperatura di almeno 80 gradi al centro della massa;
c) sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle
Autorita' sanitarie ufficiali del Paese esportatore, conforme al
modello di cui all'allegato A, redatto almeno in lingua italiana.
3. Gli stabilimenti di macellazione di cui al comma 2, lettera a),
devono avere il reparto tripperia con requisiti almeno equivalenti a
quelli previsti dal decreto legislativo n. 537/1992.