IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e sucessive
modifiche emanato in attuazione della direttiva  92/5  del  Consiglio
CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari
di prodotti a base di carne;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio 1993, n. 49, emanato in
attuazione della  direttiva  89/227  del  Consiglio  CEE  concernente
l'importazione  di  prodotti  a  base  di  carne provenienti da Paesi
terzi;
  Visto il decreto legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,  emanato  in
attuazione  della  direttiva  90/675  del  Consiglio  CEE relativa ai
controlli  veterinari  su  animali  e  prodotti  di  origine  animale
provenienti da Paesi terzi;
  Visto  il  decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive
modifiche emanato in attuazione delle direttive 91/497 e  91/498  del
Consiglio  CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione
ed immissione sul mercato di carni fresche;
  Vista l'ordinanza 11 gennaio 1992 in materia  di  importazione  dai
Paesi  terzi  di  stomaci  cotti  da  destinare alla fabbricazione di
prodotti a base di carne;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  luglio  1993,  relativo  alle
modalita'  dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi
terzi presso i posti di ispezione frontalieri;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  luglio  1993,  relativo  alle
modalita'  dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi
terzi nei  depositi  franchi,  nelle  zone  franche  e  nei  depositi
doganali  nonche'  durante il trasporto da un Paese terzo ad un altro
Paese terzo attraverso il territorio della Comunita';
  Vista la decisione della commissione 95/443 CE del 18 ottobre  1995
che  modifica  la  decisione  93/402/CEE  per tener conto delle carni
provenienti dall'Uruguay;
  Considerato che al fine di garantire una igienica produzione  delle
materie  prime  e'  necessario  prevedere  idonee  modalita'  di loro
trattamento in stabilimenti di macellazione autorizzati ad  esportare
verso il territorio comunitario carni fresche;
  Ritenuto  opportuno, ai fini della tutela del patrimonio zootecnico
nazionale, adottare adeguate misure di controllo nell'inoltro di tali
materie verso gli stabilimenti di lavorazione;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. L'importazione in Italia dall'Argentina, Brasile e  Paraguay  di
stomaci  che hanno subito un primo trattamento termico e' subordinata
al rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del Ministero  della
sanita',  Dipartimento  degli  alimenti,  nutrizione  e della sanita'
pubblica veterinaria, su domanda degli importatori.
  2. Possono essere importati solo gli stomaci che:
    a)  sono  stati  ottenuti  in   stabilimenti   di   macellazione,
autorizzati   ad   esportare   carni   fresche  verso  il  territorio
comunitario, situati nei Paesi terzi di cui al comma 1;
    b) sono stati sottoposti, negli stabilimenti di cui alla  lettera
a),  ad  un  primo  trattamento  termico con il raggiungimento di una
temperatura di almeno 80 gradi al centro della massa;
    c) sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle
Autorita'  sanitarie  ufficiali  del  Paese  esportatore, conforme al
modello di cui all'allegato A, redatto almeno in lingua italiana.
  3. Gli stabilimenti di macellazione di cui al comma 2, lettera  a),
devono  avere il reparto tripperia con requisiti almeno equivalenti a
quelli previsti dal decreto legislativo n. 537/1992.