IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  29  dicembre  1993,  n.   580,   concernente   il
riordinamento  delle  camere  di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
  Visto l'art. 18 della legge 23 dicembre  1993,  n.  580,  comma  3,
cosi'  come  modificato  dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15
novembre 1995, n. 480, ed il comma 5,  il  quale  stabilisce  che  il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro, determina ed  aggiorna,  sentite
l'Unioncamere   e   le   organizzazioni   di  categoria  maggiormente
rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di
cui  all'art.  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.   786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni, e determina la quota del diritto annuale da
riservare  al  fondo  di  perequazione istituito presso l'Unioncamere
nonche' i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le  camere  di
commercio;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento  di  attuazione
dell'art.  8  della  legge  29  dicembre  1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese;
  Tenuto conto che la misura del diritto annuale  e'  determinata  in
conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dello stesso art. 18 e
che   la   quota  del  diritto  annuale  da  riservare  al  fondo  di
perequazione ed  i  criteri  di  ripartizione  di  quest'ultimo  sono
determinati  in  modo  da  assicurare  un omogeneo espletamento delle
funzioni amministrative da parte del sistema camerale;
  Sentite  l'Unione  italiana  delle  camere  di   commercio   e   le
organizzazioni  di  categoria  maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre  1993,
n.  580, la misura del diritto annuale, per l'anno 1996, e' stabilita
come segue:
 
   imprese individuali, societa' cooperative,
consorzi .........................................  L.   143.000
   unita' locali con sede principale all'estero
di cui all'art. 9, comma 2, punto b), del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581 ...........................................  "     200.000
   societa' di persone e societa' semplici non
agricole .........................................  "     260.000
   societa' con capitale sociale fino a
L. 200.000.000 ...................................  "     742.000
   societa' con capitale sociale superiore a
L. 200.000.000 fino a lire 1.000.000.000 .........  "     989.000
   societa' con capitale sociale superiore a
L. 1.000.000.000 fino a lire 10.000.000.000 ......  "   1.236.000
   per ogni L. 10 miliardi o frazione di
L. 10 miliardi di capitale in piu' e fino
ad un massimo di L. 10 miliardi ..................  "     247.000
   unita' locali e sedi secondarie: 20% del
diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di ..  L.    200.000
   imprenditori agricoli e coltivatori diretti
ivi comprese le societa' semplici agricole .......  "      48.000
  Non  sono  tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le
attivita' economiche e professionali di  cui  all'art.  9,  comma  2,
punto  a),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581.