IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto l'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, comma 3, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, ed il comma 5, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ed aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, e determina la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere nonche' i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese; Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dello stesso art. 18 e che la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione ed i criteri di ripartizione di quest'ultimo sono determinati in modo da assicurare un omogeneo espletamento delle funzioni amministrative da parte del sistema camerale; Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Decreta: Art. 1. In attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 580, la misura del diritto annuale, per l'anno 1996, e' stabilita come segue: imprese individuali, societa' cooperative, consorzi ......................................... L. 143.000 unita' locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 ........................................... " 200.000 societa' di persone e societa' semplici non agricole ......................................... " 260.000 societa' con capitale sociale fino a L. 200.000.000 ................................... " 742.000 societa' con capitale sociale superiore a L. 200.000.000 fino a lire 1.000.000.000 ......... " 989.000 societa' con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 fino a lire 10.000.000.000 ...... " 1.236.000 per ogni L. 10 miliardi o frazione di L. 10 miliardi di capitale in piu' e fino ad un massimo di L. 10 miliardi .................. " 247.000 unita' locali e sedi secondarie: 20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di .. L. 200.000 imprenditori agricoli e coltivatori diretti ivi comprese le societa' semplici agricole ....... " 48.000 Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche e professionali di cui all'art. 9, comma 2, punto a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.