Art. 1.
                 Spesa per l'assistenza farmaceutica
  1. Le  disposizioni  del  presente  articolo  sono  finalizzate  ad
assicurare  il  rispetto,  per  l'anno  1996,  del  limite  di  spesa
farmaceutica previsto  dall'articolo  7,  comma  5,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724.
  2.  Il  termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' differito al 15 luglio 1996. A decorrere da
tale data, i farmaci a base di un medesimo  principio  attivo  per  i
quali  e'  prevista  uguale  via di somministrazione e che presentano
forma farmaceutica  uguale  o  terapeuticamente  comparabile  ((  con
documentata bioequivalenza, )) anche se con diversa concentrazione di
principio  attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico  del
Servizio  sanitario  nazionale solo se posti in vendita al prezzo per
unita' posologica piu' basso fra quelli dei farmaci che presentano le
caratteristiche predette, in vigore al 1 giugno  1996.  I  medicinali
venduti  ad  un  prezzo  maggiore sono classificati dalla Commissione
unica del farmaco nella classe c) di  cui  alla  citata  disposizione
della  legge  n.  537  del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano
particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione,
giustificano  il  mantenimento  del  medicinale   nella   classe   di
appartenenza.  (( Sono escluse dai confronti le confezioni registrate
ma non effettivamente in commercio alla data del 1 giugno 1996. ))
  3. Il comma 130 dell'articolo 3 della legge 28  dicembre  1995,  n.
549, e' sostituito dal seguente:
  "130.   Il   Ministero   della   sanita'   autorizza,  su  domanda,
l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali cosi'  come
definiti  dall'artilolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178,  a  base  di  uno  o  piu'  principi  attivi,  prodotti
industrialmente,   non   protetti   da  brevetto  o  dal  certificato
protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e
al regolamento CEE n. 1768/1992 e  identificati  dalla  denominazione
comune  internazionale  (DCI)  del principio attivo o, in mancanza di
questa, dalla denominazione scientifica del medicinale,  seguita  dal
nome  del  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
che siano bioequivalenti rispetto a una specialita'  medicinale  gia'
autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi
attivi,   la  stessa  forma  farmaceutica  e  le  stesse  indicazioni
terapeutiche.  Non  e'  necessaria  la  presentazione  di  studi   di
bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in
commercio sia presentata dal titolare della specialita' medicinale di
cui  e' scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione
unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche
ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi  dell'articolo  8,
comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, nel termine di
novanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda  stessa.  Se  e'
offerto  a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della
corrispondente specialita' medicinale a base dello  stesso  principio
attivo   con   uguale   dosaggio  e  via  di  somministrazione,  gia'
classificata nelle classi a) o b) di cui all'articolo  8,  comma  10,
della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene
dalla Commissione unica del farmaco la  medesima  classificazione  di
detta  specialita'  medicinale.  Il Ministero della sanita' adotta il
provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio  entro  i
trenta  giorni  successivi  alla  pronuncia  della  CUF.  Il nome del
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio puo'  essere
omesso  nella  prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale
non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente;  in
caso  di  mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista
puo' consegnare qualsiasi generico corrispondente, per  composizione,
a  quanto prescritto o richiesto. Il Ministero della sanita' diffonde
fra i medici e i farmacisti, a mezzo  del  Bollettino  d'Informazione
sui  farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed attua
un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci  generici;
per  la  realizzazione di detto programma sara' utilizzata per l'anno
1996 la somma di lire  cinquecento  milioni  sul  capitolo  2046  del
bilancio  del  Ministero  della  sanita'  alimentato  con  le entrate
derivanti dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanita' ai sensi
del decreto ministeriale 19 luglio 1993.".
  4. Le aziende sanitarie locali  e  le  aziende  ospedaliere  curano
l'informazione  e  l'aggiornamento  del medico prescrittore nonche' i
controlli obbligatori, basati su appositi  registri  o  altri  idonei
strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali
rimborsabili  a  carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme
alle condizioni e alle limitazioni previste dai  provvedimenti  della
Commissione  unica del farmaco e che gli appositi moduli del Servizio
sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a
rimborso.  Qualora  dal  controllo  risulti  che  un   medico   abbia
prescritto   un   medicinale  senza  osservare  le  condizioni  e  le
limitazioni citate, l'azienda sanitaria locale, dopo  aver  richiesto
al  medico  stesso  le  ragioni della mancata osservanza, ove ritenga
insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del fatto l'ordine al
quale appartiene il sanitario, nonche' il  Ministero  della  sanita',
per  i  provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico e' tenuto a
rimborsare al Servizio sanitario nazionale il  farmaco  indebitamente
prescritto. A partire dal 1 gennaio 1997, le aziende sanitarie locali
inviano   alle   regioni  e  al  Ministero  della  sanita'  relazioni
trimestrali sui controlli effettuati e sulle misure adottate ai sensi
del presente comma.
  5. Entro il  31  luglio  1996  la  Commissione  unica  del  farmaco
procede,  secondo  i  criteri dalla stessa adottati nel provvedimento
del 30 dicembre  1993,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta    Ufficiale   n.   306   del   31   dicembre   1993,   alla
riclassificazione dei medicinali di cui e' autorizzato il  commercio,
in  modo  tale da assicurare, sulla base dei consumi farmaceutici del
1995, un  risparmio  per  il  Servizio  sanitario  nazionale  di  200
miliardi  di  lire per l'anno 1996. Qualora la spesa per l'assistenza
farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni  effettuate  al  30
settembre 1996, superiore al limite di cui al comma 6, la Commissione
unica  del  farmaco procede a un'ulteriore riclassificazione, al fine
di assicurare il rispetto del tetto di spesa prevista per il 1996.
  6.  Il  comma  11  dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' sostituito dai seguenti:
  "  11.  Fermo  restando  che  le  unita'  sanitarie  locali  devono
assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario
nazionale  approvato  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti  di
spesa  comunque  stabiliti  per  le  singole tipologie di prestazioni
sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni  che  certifichino
al   Ministero   della  sanita'  il  previsto  mantenimento,  a  fine
esercizio, delle proprie  occorrenze  finanziarie  nei  limiti  dello
stanziamento   determinato   in   ragione   della   quota  capitaria,
ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo  12,  comma  3,
del  citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero
risultare rispetto al predetto  stanziamento  restano  a  carico  dei
bilanci regionali.
   11-bis.  In  deroga  alle  disposizioni  del comma 11, per il 1996
l'onere a carico del Servizio sanitario  nazionale  per  l'assistenza
farmaceutica  puo'  registrare  un incremento non superiore al 12 per
cento rispetto a quanto previsto dal comma 5  dell'articolo  7  della
legge  23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle
occorrenze finanziarie delle regioni nei  limiti  degli  stanziamenti
suddetti.".