IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Viste le direttive del 5 settembre 1994, del 1 febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Ministeri" sottoscritto il 16 maggio 1995 ed in particolare l'art. 2, comma 1, e l'art. 42, comma 3, del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro i quali prevedono rispettivamente che "il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica", e che "le integrazioni al presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonche' da ogni altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, ne' altri oneri a carico delle parti"; Visto l'art. 53 del decreto legislativo n. 29/1993 riguardante l'"interpretazione autentica dei contratti collettivi" e l'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Ministeri" sottoscritto il 16 maggio 1995, riguardante le modalita' attuative, per il comparto "Ministeri" della predetta disposizione dell'art. 53 del decreto legislativo n. 29/1993; Viste le lettere prot. n. 846 del 2 febbraio 1996 (pervenuta il 12 febbraio 1996) e prot. n. 4141 del 18 giugno 1996 (pervenuta il 21 giugno 1996), con le quali l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo dell'accordo concordato il 10 gennaio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali RdB/CUB, CISNAL, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria FP/CGIL, FILS/CISL, UIL/Statali, UNSA/CONFSAL e FAS/CISAL riguardante l'interpretazione autentica - ai sensi dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Ministeri", sottoscritto il 16 maggio 1995 - del "quadro relativo all'indennita' di amministrazione per il Ministero delle poste e delle telecomunicazione di cui all'allegato B" dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro; Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, che e' stato inviato unitamente alla "Relazione tecnica" contenente una "Relazione illustrativa" dell'articolato, il prospetto relativo alla qualificazione del personale interessato e la relativa spesa, nella quale e' stato precisato che "la somma da aggiungere all'indennita' di amministrazione mensile spettante agli appartenenti alla IX qualifica funzionale va assegnata agli stanziamenti destinati al pagamento degli stipendi e della stessa indennita' amministrativa e non a quelli relativi al fondo di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro", per cui il testo concordato non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti con il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio 1995, come richiede l'art. 42, comma 3, dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale precisazione e' stata condivisa dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e sulla stessa ha espresso parere favorevole anche il Ministero del tesoro; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994, del 1 febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dopo aver acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 luglio 1996, concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ..." e ad "esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) funzione pubblica"; A nome del Governo Autorizza ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo concordato il 10 gennaio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali RdB/CUB, CISNAL, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria FP/CGIL, FILS/CISL, UIL/Statali, UNSA/CONFSAL e FAS/CISAL, riguardante l'interpretazione autentica - ai sensi dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Ministeri", sottoscritto il 16 maggio 1995 - del "quadro relativo all'indennita' di amministrazione per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'allegato B" dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 5 luglio 1996 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica BASSANINI Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996 Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 6