IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
   Viste le direttive del 5 settembre 1994, del 1 febbraio 1995 e del
7 febbraio 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla
Conferenza  dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, per il  personale  dipendente  dalle  regioni  e
dagli   enti   regionali,   e   dopo   aver   acquisito   il   parere
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e  dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro del comparto
"Ministeri" sottoscritto il 16 maggio 1995 ed in  particolare  l'art.
2,  comma  1, e l'art. 42, comma 3, del predetto contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  i  quali  prevedono  rispettivamente  che  "il
presente  contratto  concerne  il  periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre
1997, per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 fino  al
31  dicembre  1995 per la parte economica", e che "le integrazioni al
presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonche' da ogni
altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono  comportare
costi aggiuntivi, ne' altri oneri a carico delle parti";
   Visto  l'art.  53  del  decreto legislativo n. 29/1993 riguardante
l'"interpretazione autentica dei contratti collettivi"  e  l'art.  13
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Ministeri"
sottoscritto  il  16 maggio 1995, riguardante le modalita' attuative,
per il comparto "Ministeri" della predetta disposizione dell'art.  53
del decreto legislativo n. 29/1993;
   Viste le lettere prot. n. 846 del 2 febbraio 1996 (pervenuta il 12
febbraio  1996)  e  prot. n. 4141 del 18 giugno 1996 (pervenuta il 21
giugno 1996), con le quali l'ARAN - in attuazione degli articoli  51,
comma  1,  e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini
dell'"autorizzazione  alla  sottoscrizione",  il  testo  dell'accordo
concordato  il  10  gennaio  1996  tra  l'ARAN  e  le  confederazioni
sindacali  RdB/CUB,  CISNAL,  CONFEDIR  e  USPPI  e le organizzazioni
sindacali di categoria FP/CGIL, FILS/CISL, UIL/Statali,  UNSA/CONFSAL
e  FAS/CISAL  riguardante  l'interpretazione  autentica  -  ai  sensi
dell'art.  13  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto  "Ministeri",  sottoscritto  il 16 maggio 1995 - del "quadro
relativo all'indennita' di amministrazione  per  il  Ministero  delle
poste  e  delle telecomunicazione di cui all'allegato B" dello stesso
contratto collettivo nazionale di lavoro;
   Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, che  e'  stato
inviato unitamente alla "Relazione tecnica" contenente una "Relazione
illustrativa"    dell'articolato,    il   prospetto   relativo   alla
qualificazione del personale interessato e la relativa  spesa,  nella
quale  e'  stato precisato che "la somma da aggiungere all'indennita'
di  amministrazione  mensile  spettante  agli  appartenenti  alla  IX
qualifica  funzionale  va  assegnata  agli  stanziamenti destinati al
pagamento degli stipendi e della stessa indennita'  amministrativa  e
non  a  quelli  relativi  al  fondo  di cui all'art. 36 del contratto
collettivo nazionale di lavoro", per  cui  il  testo  concordato  non
comporta   oneri  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  stabiliti  con  il
contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto  il  16  maggio
1995,  come  richiede  l'art.  42,  comma  3,  dello stesso contratto
collettivo nazionale di lavoro. Tale precisazione e' stata  condivisa
dal  Ministero  delle  poste  e  telecomunicazioni  e sulla stessa ha
espresso parere favorevole anche il Ministero del tesoro;
   Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546  -,  il  quale
prevede  che,  ai  fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il
Governo, nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
   Considerato che  il  predetto  testo  concordato  non  risulta  in
generale  in  contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994,
del 1 febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996, impartite,  a  seguito  di
intesa  intervenuta  con  il  Ministro del tesoro, dal Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  all'ARAN,  previa  intesa  espressa   dalla
Conferenza  dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e  Bolzano  e  dopo  aver  acquisito  il  parere  dell'ANCI  e
dell'UPI;
   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione  del  5  luglio  1996,  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4  giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco
Bassanini,  e'  stato  delegato a provvedere alla "attuazione ... del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni  ..."  e  ad  "esercitare  ...  ogni  altra  funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  relative a tutte le materie che riguardano ... 1) funzione
pubblica";
   A nome del Governo
                              Autorizza
ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 51, comma 1, del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,  l'Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle
pubbliche  amministrazioni  (ARAN)  alla sottoscrizione dell'allegato
testo dell'accordo concordato il 10 gennaio  1996  tra  l'ARAN  e  le
confederazioni  sindacali  RdB/CUB,  CISNAL,  CONFEDIR  e  USPPI e le
organizzazioni   sindacali   di   categoria    FP/CGIL,    FILS/CISL,
UIL/Statali,  UNSA/CONFSAL e FAS/CISAL, riguardante l'interpretazione
autentica - ai sensi dell'art. 13 del contratto collettivo  nazionale
di  lavoro del personale del comparto "Ministeri", sottoscritto il 16
maggio 1995 - del "quadro relativo all'indennita' di  amministrazione
per  il  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  di cui
all'allegato  B"  dello  stesso  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro.
   Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
     Roma, 5 luglio 1996
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              Il Ministro per la funzione pubblica
                                           BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 6