All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni Ai commissari di Governo Agli ispettorati provinciali dell'argricoltura delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Alle prefetture Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana coltivatori Alla Confederazione produttori agricoli A tutte le altre organizzazioni professionali agricole All'associazione interprofessionale semi oleosi All'associazione italiana industria olearia Il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea nel corso della sessione del 22-24 luglio 1996 ha, fra l'altro, adottato i seguenti provvedimenti in corso di pubblicazione: 1) regolamento che istituisce una misura specifica a favore di alcune leguminose in grani a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1996-97, corrispodente alla campagna di semina 1995-96; 2) regolamento recante deroga, per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna di commercializzazione 1997-98, corrispondente alla campagna di semina 1996-97, al regolamento CEE n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi. Leguminose in grani. Relativamente alla prima misura, che consiste nell'erogazione di un aiuto comunitario in continuita' con il regime di cui al regolamento CEE n. 762/89, cessato il 30 giugno 1996, si rileva quanto segue: la campagna di commercializzazione inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno successivo; i prodotti contemplati dal regime sono: le lenticchie (codice NC 07134090, altre), i ceci (codice NC 07132090, altri) e le vecce della specie vicia sativa L. e vicia ervilla Willd (codice NC ex 07139090, altre); l'aiuto e' riconosciuto a condizione che le superfici dichiarate siano state interamente seminate e il relativo raccolto sia stato conseguito in condizioni di crescita normale; l'importo dell'aiuto e' pari a 181 ecu/ha; l'aiuto e' corrisposto nella sua integralita' nel limite della superficie massima garantita (S.M.G.) comunitaria fissata in 400.000 ha. Qualora le superfici dichiarate dai produttori eccedano il limite ettareo sopra precisato, l'importo dell'aiuto e' ridotto, a valere sulla campagna di riferimento, proporzionalmente alla percentuale di superamento. Le superfici che hanno costituito oggetto di una domanda di aiuto all'ettaro nell'ambito di un regime finanziato a norma dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 729/70 sono escluse dell'aiuto previsto dalla misura di cui trattasi. In conformita' a quanto disposto dal regolamento di applicazione della Commissione, anch'esso in corso di pubblicazione, il produttore interessato, ai fini dell'acquisizione dell'aiuto di cui trattasi, deve, per la campagna di commercializzazione 1996-97 (raccolto 1996), depositare apposita domanda, utilizzando il modello allegato alla presente circolare, entro il termine perentorio del 31 agosto 1966 presso l'AIMA - via Palestro, 81 - Roma, o mediante consegna effettuata direttamente o per il tramite di terzi o attraverso raccomandata postale indirizzata alla predetta Azienda - casella postale n. 2279 - Roma AD. E' bene precisare che, in quest'ultimo caso, la domanda non pervenuta all'AIMA entro il precitato termine e' da considerarsi irricevibile, anche se la spedizione della stessa e' avvenuta in data anteriore. Di conseguenza, si richiama l'attenzione dei produttori interessati su tale specifico aspetto rappresentando l'opportunita' della consegna diretta o per il tramite di terzi o, qualora risulti inevitabile il ricorso al mezzo postale, di provvedere alla spedizione con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza. Le domande depositate successivamente al 31 agosto 1996 sono irricevibili e, pertanto, non si applicano, per la sola campagna di commercializzazione, le tolleranze previste, nel settore delle grandi colture, in caso di ritardato deposito delle domande. Anche i produttori che hanno gia' segnalato la coltivazione dei prodotti in causa in sede di presentazione della domanda di compensazione al reddito, di cui al regolamento CEE n. 1765/92, per il raccolto 1996, sulla base delle indicazioni riportate nella lettera circolare n. D/297 del 22 marzo 1996, sono, in ogni caso, tenuti a depositare la domanda di cui trattasi. La domanda di aiuto deve essere firmata e la sottoscrizione deve essere autenticata secondo le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968, salvo le eventuali diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori, gia' adottate, per le domande di compensazione al reddito, dall'AIMA con la circolare n. 4508/S del 15 gennaio 1996. La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto e' effettuata dall'AIMA entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento della Commissione CE che fissa, non oltre il 15 novembre, l'importo dello stesso sulla base del superamento o meno della superficie massima garantita. Sono applicabili al regime di aiuto di cui trattasi tutte le disposizioni contenute al titolo IV (controlli e penalita) della circolare ministeriale n. D/1289 del 28 novembre 1995. Riposo delle terre per la campagna di commercializzazione 1997-98. Per quanto concerne la seconda misura, relativa al tasso di riposo delle terre a titolo obbligatorio previsto ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1765/92, si precisa che limitatamente alla campagna di commercializzazione 1997-98, corrispondente alla campagna di semina 1996-97, detto tasso e' stato fissato nella misura del 5% delle superfici che saranno dichiarate nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile. In caso di trasferimento dell'obbligo del riposo delle terre ad altro produttore, quest'ultimo e' tenuto ad aumentare detto tasso di un punto percentuale (5% + 1% = 6%). La disposizione applicata nella decorsa campagna a titolo derogatorio, e cioe' la non applicazione del riposo differenziato in relazione al sistema della "non rotazione" e della "rotazione", ha assunto valore permanente. Per opportuna informazione, si precisa, altresi', che il Consiglio ha disposto, limitatamente alla campagna 1996-97 (raccolto 1996), che, in caso di superamento delle aree di base, non si applica la norma di cui al paragrafo 6 - secondo trattino dell'art. 2 del regolamento CEE n. 1765/92 che prevede, per i produttori che operano nel regime generale, l'obbligo della messa a riposo straordinaria senza compensazione di una superficie aggiuntiva pari alla percentuale dello splafonamento constatato. * * * Con successivo provvedimento saranno emanate disposizioni concernenti la presentazione delle domande di aiuto per le leguminose in grani per il raccolto 1997, nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 3887/92, nonche' quelle relative alla compensazione al reddito di cui al regolamento CEE n.1765/92, alla luce dell'evoluzione della normativa comunitaria vigente. * * * Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia. Si pregano gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare. * * * La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione gli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati. Il direttore generale delle politiche comunitarie ed internazionali DI SALVO Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 1996 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 128