All'Azienda   di   Stato  per  gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  A.I.M.A.
                                  Agli  assessorati agricoltura delle
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale  e  alle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Agli  enti  regionali  di  sviluppo
                                  agricolo delle regioni
                                  Ai commissari di Governo
                                  Agli     ispettorati    provinciali
                                  dell'argricoltura delle regioni
                                  Agli     ispettorati    provinciali
                                  dell'alimentazione delle regioni
                                  Alle prefetture
                                  Alla  Confederazione  nazionale dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  coltivatori
                                  Alla    Confederazione   produttori
                                  agricoli
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                  professionali agricole
                                  All'associazione interprofessionale
                                  semi oleosi
                                  All'associazione italiana industria
                                  olearia
  Il  Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea nel
corso  della sessione del 22-24 luglio 1996 ha, fra l'altro, adottato
i seguenti provvedimenti in corso di pubblicazione:
   1)  regolamento  che  istituisce  una misura specifica a favore di
alcune   leguminose   in   grani   a   decorrere  dalla  campagna  di
commercializzazione  1996-97,  corrispodente  alla campagna di semina
1995-96;
   2)  regolamento  recante  deroga, per quanto riguarda l'obbligo di
messa  a  riposo  per  la  campagna  di  commercializzazione 1997-98,
corrispondente alla campagna di semina 1996-97, al regolamento CEE n.
1765/92  relativo  al  regime di sostegno a favore dei coltivatori di
taluni seminativi.
Leguminose in grani.
  Relativamente alla prima misura, che consiste nell'erogazione di un
aiuto  comunitario in continuita' con il regime di cui al regolamento
CEE n. 762/89, cessato il 30 giugno 1996, si rileva quanto segue:
   la campagna di commercializzazione inizia il 1 luglio e termina il
30 giugno successivo;
   i  prodotti  contemplati dal regime sono: le lenticchie (codice NC
07134090, altre), i ceci (codice NC 07132090, altri) e le vecce della
specie  vicia sativa L. e vicia ervilla Willd (codice NC ex 07139090,
altre);
   l'aiuto  e'  riconosciuto a condizione che le superfici dichiarate
siano  state  interamente  seminate  e il relativo raccolto sia stato
conseguito in condizioni di crescita normale;
   l'importo dell'aiuto e' pari a 181 ecu/ha;
   l'aiuto  e'  corrisposto  nella  sua integralita' nel limite della
superficie  massima garantita (S.M.G.) comunitaria fissata in 400.000
ha.
  Qualora  le  superfici dichiarate dai produttori eccedano il limite
ettareo  sopra  precisato,  l'importo dell'aiuto e' ridotto, a valere
sulla  campagna di riferimento, proporzionalmente alla percentuale di
superamento.
  Le  superfici  che hanno costituito oggetto di una domanda di aiuto
all'ettaro  nell'ambito  di un regime finanziato a norma dell'art. 1,
paragrafo  2,  del  regolamento CEE n. 729/70 sono escluse dell'aiuto
previsto dalla misura di cui trattasi.
  In  conformita'  a  quanto disposto dal regolamento di applicazione
della Commissione, anch'esso in corso di pubblicazione, il produttore
interessato,  ai  fini  dell'acquisizione dell'aiuto di cui trattasi,
deve, per la campagna di commercializzazione 1996-97 (raccolto 1996),
depositare  apposita  domanda,  utilizzando  il modello allegato alla
presente  circolare,  entro  il termine perentorio del 31 agosto 1966
presso  l'AIMA  -  via  Palestro,  81  -  Roma,  o  mediante consegna
effettuata  direttamente  o  per  il  tramite  di  terzi o attraverso
raccomandata  postale  indirizzata  alla  predetta  Azienda - casella
postale n. 2279 - Roma AD.
  E'  bene  precisare  che,  in  quest'ultimo  caso,  la  domanda non
pervenuta  all'AIMA  entro  il  precitato  termine e' da considerarsi
irricevibile, anche se la spedizione della stessa e' avvenuta in data
anteriore.
  Di conseguenza, si richiama l'attenzione dei produttori interessati
su   tale   specifico  aspetto  rappresentando  l'opportunita'  della
consegna  diretta  o  per  il  tramite  di  terzi  o, qualora risulti
inevitabile   il   ricorso  al  mezzo  postale,  di  provvedere  alla
spedizione con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza.
  Le  domande  depositate  successivamente  al  31  agosto  1996 sono
irricevibili  e,  pertanto, non si applicano, per la sola campagna di
commercializzazione, le tolleranze previste, nel settore delle grandi
colture, in caso di ritardato deposito delle domande.
  Anche  i  produttori  che  hanno gia' segnalato la coltivazione dei
prodotti   in  causa  in  sede  di  presentazione  della  domanda  di
compensazione  al  reddito, di cui al regolamento CEE n. 1765/92, per
il  raccolto  1996,  sulla  base  delle  indicazioni  riportate nella
lettera  circolare  n.  D/297  del 22 marzo 1996, sono, in ogni caso,
tenuti a depositare la domanda di cui trattasi.
  La  domanda  di  aiuto deve essere firmata e la sottoscrizione deve
essere  autenticata  secondo  le modalita' previste dalla legge n. 15
del   4   gennaio   1968,   salvo   le  eventuali  diverse  forme  di
identificazione  e  di  responsabilizzazione dei sottoscrittori, gia'
adottate,  per  le domande di compensazione al reddito, dall'AIMA con
la circolare n. 4508/S del 15 gennaio 1996.
  La  corresponsione  dell'aiuto  agli  aventi  diritto e' effettuata
dall'AIMA   entro   sessanta   giorni   decorrenti   dalla   data  di
pubblicazione  del  regolamento  della  Commissione CE che fissa, non
oltre   il  15  novembre,  l'importo  dello  stesso  sulla  base  del
superamento o meno della superficie massima garantita.
  Sono  applicabili  al  regime  di  aiuto  di  cui trattasi tutte le
disposizioni  contenute  al  titolo  IV  (controlli e penalita) della
circolare ministeriale n. D/1289 del 28 novembre 1995.
Riposo delle terre per la campagna di commercializzazione 1997-98.
  Per  quanto concerne la seconda misura, relativa al tasso di riposo
delle  terre  a titolo obbligatorio previsto ai sensi dell'art. 7 del
regolamento  CEE  n.  1765/92,  si  precisa  che  limitatamente  alla
campagna di commercializzazione 1997-98, corrispondente alla campagna
di  semina  1996-97, detto tasso e' stato fissato nella misura del 5%
delle  superfici  che  saranno  dichiarate  nell'ambito del regime di
sostegno  a  favore  dei  coltivatori di cereali, semi oleosi, piante
proteiche e lino non tessile.
  In  caso  di  trasferimento  dell'obbligo del riposo delle terre ad
altro  produttore, quest'ultimo e' tenuto ad aumentare detto tasso di
un punto percentuale (5% + 1% = 6%).
  La   disposizione   applicata   nella  decorsa  campagna  a  titolo
derogatorio,  e cioe' la non applicazione del riposo differenziato in
relazione  al  sistema  della "non rotazione" e della "rotazione", ha
assunto valore permanente.
  Per  opportuna informazione, si precisa, altresi', che il Consiglio
ha  disposto,  limitatamente  alla  campagna 1996-97 (raccolto 1996),
che,  in  caso  di  superamento delle aree di base, non si applica la
norma  di  cui  al  paragrafo  6  -  secondo trattino dell'art. 2 del
regolamento  CEE n. 1765/92 che prevede, per i produttori che operano
nel  regime  generale,  l'obbligo  della messa a riposo straordinaria
senza   compensazione   di   una   superficie  aggiuntiva  pari  alla
percentuale dello splafonamento constatato.
                                  *
                                 * *
  Con   successivo   provvedimento   saranno   emanate   disposizioni
concernenti la presentazione delle domande di aiuto per le leguminose
in  grani  per il raccolto 1997, nell'ambito del sistema integrato di
gestione  e  di  controllo  di cui al regolamento n. 3887/92, nonche'
quelle  relative  alla compensazione al reddito di cui al regolamento
CEE  n.1765/92, alla luce dell'evoluzione della normativa comunitaria
vigente.
                                  *
                                 * *
  Per  quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare,
si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.
  Si  pregano  gli  assessorati,  gli  uffici  e le organizzazioni in
indirizzo  di  voler,  con  ogni  mezzo  disponibile, dare la massima
diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.
                                  *
                                 * *
  La  pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica tiene luogo anche della distribuzione gli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
                        Il direttore generale
                     delle politiche comunitarie
                          ed internazionali
                              DI SALVO
 Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 128