LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il comma 129 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, nonche' il comma 5 dello stesso art. 1 dello stesso decreto-legge; Visto l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci e sanita'; Visto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, con il quale si e' data attuazione, tra l'altro, alla disposizione di cui ai citati comma 2 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, nonche' le successive integrazioni e modificazioni adottate con i provvedimenti 12 luglio 1996, 17 luglio 1996 e 24 luglio 1996; Ritenuto di dover provvedere ad integrazioni e modificazioni dei citati provvedimenti 9, 12, 17 e 24 luglio 1996 sulla base delle ulteriori comunicazioni dell'ufficio e delle aziende nonche' delle decisioni adottate nella riunione del 31 luglio 1996; Dispone: Art. 1. All'elenco di cui all'allegato 1 al proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, contenente le specialita' medicinali che restano classificate nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, a decorrere dal 15 luglio 1996, sono poste in vendita al prezzo a fianco di ciascuna confezione indicato, cosi' come integrato e modificato con i successivi provvedimenti citati in premessa, sono apportate le integrazioni e le modificazioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento, di cui fa parte integrante.