LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.   266,   con
particolare riferimento all'art. 7;
  Visto  il  comma  129  dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, cosi' come modificato dal comma 2 dell'art. 1
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, nonche' il  comma  5  dello
stesso art. 1 dello stesso decreto-legge;
  Visto  l'art.  22 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377, recante
disposizioni urgenti in materia di farmaci e sanita';
  Visto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, con il  quale
si  e'  data  attuazione,  tra  l'altro,  alla disposizione di cui ai
citati comma 2 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno  1996,  n.
323,  nonche' le successive integrazioni e modificazioni adottate con
i provvedimenti 12 luglio 1996, 17 luglio 1996 e 24 luglio 1996;
  Ritenuto di dover provvedere ad integrazioni  e  modificazioni  dei
citati  provvedimenti  9,  12,  17  e 24 luglio 1996 sulla base delle
ulteriori comunicazioni dell'ufficio e delle  aziende  nonche'  delle
decisioni adottate nella riunione del 31 luglio 1996;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  All'elenco di cui all'allegato 1 al proprio provvedimento in data 9
luglio   1996,  contenente  le  specialita'  medicinali  che  restano
classificate nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10,  della
legge  24  dicembre  1993, n. 537, e, a decorrere dal 15 luglio 1996,
sono poste in vendita al  prezzo  a  fianco  di  ciascuna  confezione
indicato,   cosi'  come  integrato  e  modificato  con  i  successivi
provvedimenti citati in premessa, sono apportate le integrazioni e le
modificazioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento, di
cui fa parte integrante.