IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  1995, n. 26, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  29  marzo   1995,   n.   95,   recante:
"Disposizioni    urgenti    per    la    ripresa    delle   attivita'
imprenditoriali";
  Visto, in particolare, l'art. 3 che  prevede  il  trasferimento  al
cap.  7520  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  per  il
periodo 1995-97 di un importo corrispondente al 5% degli stanziamenti
di   bilancio  autorizzati  o  da  autorizzare  in  favore  del  CNR,
dell'ENEA, dell'INFN, del Fondo speciale per la ricerca applicata per
promuovere iniziative in comune fra imprese, universita' e centri  di
ricerca  pubblici  e privati in settori di rilevante interesse per lo
sviluppo del sistema della ricerca nazionale, mediante la conclusione
di specifici accordi di programma con il Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  la  cui  formazione  e'
prevista dall'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  1995, n. 26, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  29  marzo   1995,   n.   95,   recante:
"Disposizioni    urgenti    per    la    ripresa    delle   attivita'
imprenditoriali";
  Visto il regolamento adottato in data 8 maggio 1996 registrato alla
Corte dei conti il 25 giugno 1996, registro n.  1  MURST,  foglio  n.
153,  concernente  i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione delle
iniziative in comune fra imprese, universita'  e  centri  di  ricerca
pubblici  e privati, previste dall'art. 3 del citato decreto-legge n.
26 del 1995;
  Considerata la necessita'  di  stabilire  -  con  riferimento  alle
disponibilita'  finanziarie  per  l'anno  1995 del predetto cap. 7520
concernente: "Attivazione di accordi di programma nel  settore  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica"  e,  in attuazione dell'art. 1,
comma 2, del predetto regolamento - i settori di rilevante  interesse
per  lo  sviluppo  del  sistema nazionale della ricerca ed i relativi
enti  pubblici  di  ricerca  nazionali   ritenuti   istituzionalmente
competenti    nei   settori   di   riferimento,   cui   affidare   la
responsabilita' di definire specifici programmi di  ricerca,  nonche'
le percentuali di intervento finanziario per ciascun settore;
  Considerato  che  i  predetti  programmi,  volti  ad  accrescere le
conoscenze tecnologiche delle imprese  in  vista  del  loro  sviluppo
produttivo  nel breve e medio periodo - nel quadro delle finalita' di
rilancio delle attivita' economiche attraverso nuovi e piu'  incisivi
interventi   per   la   ricerca   applicata  -  devono  prevedere  la
partecipazione congiunta  e  bilanciata  di  imprese,  universita'  e
centri  di  ricerca  pubblici  e  privati  per  la  messa  a punto di
apparati, prodotti, materiali o processi in settori  avanzati  per  i
quali:  a)  vi  siano concrete possibilita' di mercato; b) la ricerca
italiana sia a livelli competitivi; c) le  industrie  non  possiedano
ancora   il   necessario   know-how  per  le  relative  realizzazioni
produttive;
  Udito  il  parere  espresso dal Consiglio nazionale della scienza e
tecnologia nella seduta del 6 giugno 1995;
                              Decreta:
  1. Le iniziative in comune fra imprese,  universita'  e  centri  di
ricerca pubblici e privati, previste dall'art. 3 del decreto-legge 31
gennaio  1995,  n.  26, convertito, con modificazioni, nella legge 29
marzo 1995, n. 95, con riferimento alle disponibilita' dell'anno 1995
riguardano i seguenti specifici settori di rilevante interesse per lo
sviluppo del sistema nazionale della ricerca, per ciascuno dei  quali
sono   individuati   gli   enti   pubblici   di   ricerca   nazionali
istituzionalmente competenti  e  le  relative  quote  percentuali  di
intervento finanziario:
   1)  Ambiente  mediterraneo (15,5%) - Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
   2) Microelettronica (15,5%) - Consiglio nazionale  delle  ricerche
(CNR);
   3) Calcolo parallelo con applicazioni alla robotica (12,3%) - Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
   4)  Criogenia e superconduttivita' (25,7%) - Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN);
   5) Biotecnologie (15,5%)  -  Consiglio  nazionale  delle  ricerche
(CNR);
   6)  Materiali  innovativi  (15,5%)  -  Consiglio  nazionale  delle
ricerche (CNR).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 luglio 1996
                                              Il Ministro: BERLINGUER