IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "disposizioni in materia di usura" ed in particolare l'art. 15 comma 1, con il quale viene istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" che dovra' essere utilizzato, tra l'altro, per l'erogazione di contributi a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura; Visto l'art. 15, comma 5, della citata legge che stabilisce che il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomento dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni ed associazioni; Considerata la necessita' di provvedere in merito; Sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali; Decreta: Art. 1. Requisiti patrimoniali Il livello minimo di patrimonio delle fondazioni ed associazioni riconosciute, per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, viene determinato nelle seguenti misure: a) L. 50.000.000 per le associazioni riconosciute indipendentemente dall'ambito di operativita'; b) L. 100.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia; c) L. 200.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola regione; d) L. 500.000.000 per fondazioni con competenza operativa estesa a piu' regioni.