IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 7 marzo  1996,  n.  108,  recante  "disposizioni  in
materia  di  usura" ed in particolare l'art. 15 comma 1, con il quale
viene istituito presso il Ministero  del  tesoro  il  "Fondo  per  la
prevenzione  del  fenomeno  dell'usura" che dovra' essere utilizzato,
tra l'altro, per l'erogazione di contributi a favore delle fondazioni
ed  associazioni  riconosciute  per  la  prevenzione   del   fenomeno
dell'usura;
  Visto  l'art. 15, comma 5, della citata legge che stabilisce che il
Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il  Ministro
per   gli   affari   sociali,   determina  con  decreto  i  requisiti
patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione
del  fenomento  dell'usura  ed  i  requisiti  di  onorabilita'  e  di
professionalita'   degli   esponenti  delle  medesime  fondazioni  ed
associazioni;
  Considerata la necessita' di provvedere in merito;
  Sentiti il Ministro dell'interno ed  il  Ministro  per  gli  affari
sociali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Requisiti patrimoniali
  Il  livello  minimo  di patrimonio delle fondazioni ed associazioni
riconosciute, per la  prevenzione  del  fenomeno  dell'usura  di  cui
all'art.  15,  comma  5,  della  legge  7  marzo  1996, n. 108, viene
determinato nelle seguenti misure:
    a)   L.   50.000.000    per    le    associazioni    riconosciute
indipendentemente dall'ambito di operativita';
    b)  L.  100.000.000  per  le  fondazioni con competenza operativa
circoscritta all'ambito di una sola provincia;
    c) L. 200.000.000 per  le  fondazioni  con  competenza  operativa
circoscritta all'ambito di una sola regione;
    d)  L. 500.000.000 per fondazioni con competenza operativa estesa
a piu' regioni.