IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visti gli articoli 82, comma sesto, e 87, comma quarto, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto il decreto legislativo del 28 giugno 1993, n. 214;
  Visto il decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 360;
  Visto  il decreto ministeriale del 4 luglio 1994 recante "Direttive
e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di  linea  al
servizio di noleggio e viceversa";
  Visto  il  successivo  decreto  ministeriale  del  19  gennaio 1996
concernente: "Nuovi criteri e  direttive  per  la  distrazione  degli
autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa";
  Tenuto conto che avverso il decreto da ultimo citato hanno proposto
ricorso  in  sede giurisdizionale la Confartigianato e l'Associazione
nazionale noleggio con conducente;
  Viste le ordinanze n. 485/96 e n. 486/96  con  le  quali  la  terza
sezione  del  TAR  del  Lazio  ha  accolto  le istanze incidentali di
sospensione annesse ai ricorsi appena citati;
  Preso atto che in dette ordinanze il giudice di primo grado ritiene
che la disposizione di cui all'art. 7 del decreto impugnato contrasta
con quanto previsto dall'art.  82,  sesto  comma,  del  codice  della
strada  e  che  dalla  medesima deriva un danno grave ed irreparabile
all'impresa  artigiani  esercenti   l'attivita'   di   noleggio   con
conducente a mezzo autobus;
  Tenuto conto dell'obbligo che incombe alla pubblica amministrazione
di dare esecuzione alle citate ordinanze;
                              Decreta:
  L'efficacia  dell'art.  7 del decreto concernente: "Nuovi criteri e
direttive per la distrazione degli autobus dal servizio  di  linea  a
noleggio  e  viceversa", e' sospesa fino alla decisione nel merito da
parte del TAR.
  Il presente decreto ministeriale sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 1996
                                                Il Ministro: BURLANDO