Ai  fini  dell'operativita'  valutaria e in cambi, il Ministro del
tesoro, con decreto del 19 luglio 1996,  ha  disposto  che  la  Banca
d'Italia possa abilitare, nel loro complesso:
    le  banche  iscritte  all'albo  previsto dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 385/1993, a compiere operazioni valutarie e in cambi;
    le  societa'  d'intermediazione   mobiliare   iscritte   all'albo
previsto  dall'art.  3, comma 1, della legge n. 1/1991, ad effettuare
le operazioni in cambi, quando collegate alla prestazione di  servizi
d'investimento;
    le  societa'  finanziarie iscritte nell'elenco previsto dall'art.
107 del decreto legislativo n. 385/1993 ad effettuare  le  operazioni
in cambi.