IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
   Vista le direttive del 7 febbraio 1996  impartita  dal  Presidente
del   Consiglio   dei  Ministri  all'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa  intesa  con
le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti
delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per
il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e  dopo
avere  acquisito  il  parere  dell'Associazione  nazionale dei comuni
d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
   Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per  il
1996,  ed  in  particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale e'
stata  determinata  in  lire  1.706,53  miliardi,  in  lire  3.921,35
miliardi  ed  in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni
1996, 1997 e 1998, la spesa  relativa  ai  rinnovi  contrattuali  del
personale  del  settore  Stato,  al netto degli oneri assistenziali e
previdenziali  a  carico  dell'amministrazione,  come  precisa  nella
citata direttiva del 7 febbraio 1996;
   Vista  la  lettera prot. n. 4447 del 3 luglio 1996 (pervenuta il 4
luglio 1996), con la quale l'ARAN - in  attuazione  degli  artt.  51,
comma  1,  e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini
dell'"autorizzazione alla sottoscrizione",  il  testo  del  contratto
collettivo  nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente
dalla scuola, di cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio
economico 1996-1997, concordato il 1 luglio  1996  tra  l'ARAN  e  le
confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL,  UIL, CISAL, CISNAL, CONFSAL,
CONFEDIR, UNIONQUADRI  e  USPPI  e  le  organizzazioni  sindacali  di
categoria    CGIL/SNS,    CISL/SISM,    CISL/SINASCEL,    UIL/Scuola,
SNALS/CONFSAL e UNAMS.
   Visto il "testo concordato" in precedenza indicato;
   visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546  -,  il  quale
prevede  che,  ai  fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in senso
positivo  o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
applicativi  dei  contratti  collettivi  anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della  conformita'  alle  direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
   Considerato   che  il  predetto  testo  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  del  comparto  del  personale  dipendente  dalla
scuola,  concordato  il  1  luglio 1996, non risulta, in generale, in
contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996,  impartita,  a
seguito  di  intesa  intervenuta  con  il  Ministero  del tesoro, dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  all'ARAN,  previa   intesa
espressa  dalla  Confederazione  dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e dopo  avere  acquisito  il
parere dell'ANCI e dell'UPI;
   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del  12  luglio  1996,  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione"  del  testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni
ed organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale in precedenza indicato;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4  giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco
Bassanini,  e'  stato  delegato a provvedere alla "attuazione ... del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni  ..."  e  ad  "esercitare...    ogni  altra  funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  relative  a tutte le materie che riguardano... 1) funzione
pubblica";
   A nome del Governo;
                             Autorizza:
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN)   alla  sottoscrizione  del  testo  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  del  comparto  del  personale  dipendente  della
scuola,  di  cui  all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio  economico
1996-1997, concordato il 1 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni
sindacali   CGIL,   CISL,  UIL,  CISAL,  CISNAL,  CONFSAL,  CONFEDIR,
UNIONQUADRI e  USPPI  e  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
CGIL/SNS,   CISL/SISM,  CISL/SINASCEL,  UIL/Scuola,  SNALS/CONFSAL  e
UNAMS.
   Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  la  presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 12 luglio 1996
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                 Il Ministro per la funzione pubblica
                                                            BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 8
       AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
                           AMMINISTRAZIONI
   A  seguito  dell'avvenuta  registrazione  da parte della Corte dei
Conti del provvedimento di  autorizzazione  alla  sottoscrizione  del
testo  concordato del contratto collettivo nazionale di lavoro per il
biennio 1996-1997 - parte economica -, il giorno 1 agosto 1996,  alle
ore  9,30,  presso  la  sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni  (ARAN),  rappresentata da un componente del comitato
direttivo secondo quanto stabilito dalla delibera del 17 luglio  1996
del  comitato  medesimo  ai fini della delega alla sottoscrizione dei
contratti in corso di perfezionamento nel periodo dal 29 luglio al 15
settembre 1996:
   prof. Giancandido De Martin,
ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali di categoria:
   CGIL,  CISL,  CISAL, UIL, CISNAL, CONFSAL, UNIONQUADRI (*) e USPPI
(*);
   CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL,  UIL/Scuola,  SNALS/CONFSAL  e
UNAMS (*).
   Al  termine  dei  lavori  le parti hanno sottoscritto il contratto
collettivo nazionale  di  lavoro  per  il  biennio  1996-97  -  parte
economica - relativo al comparto del personale della scuola.
   Nel  procedere  alla sottoscrizione le parti hanno preso atto che,
nel testo concordato il 1 luglio 1996,  la  colonna  delle  posizioni
stipendiali  su  base  annua  relativa  ai  direttori amministrativi,
riportata nella tabella B, non  corrispondeva,  per  mero  errore  di
calcolo,  alle  cifre risultanti dalla somma del precedente stipendio
annuo lordo con gli incrementi mensili lordi, previsti dalla  tabella
A,  riportati  su  base  annua.  Pertanto,  le  parti,  tenendo conto
dell'irrilevanza  dell'errore  ai  fini  del  calcolo  dei   benefici
contrattuali,  esattamente  definiti  dalla predetta tabella A, hanno
convenuto  di  correggere  in  tal  senso  la  tabella  B,  prima  di
sottoscriverla definitivamente.
   Le confederazioni e le organizzazioni sindacali, le cui sigle sono
contrassegnate  da  un  asterisco, sono state ammesse alle trattative
con riserva, a seguito delle specifiche ordinanze del TAR del  Lazio,
in attesa delle decisioni di merito.
     CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - COMPARTO SCUOLA
 PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997, SOTTOSCRITTO IL 1 AGOSTO 1996
                               Art. 1.
 Durata e decorrenza del contratto biennale - Incrementi stipendiali
   1. Il  presente  contratto  biennale,  relativo  al  comparto  del
personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al
periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997.
   2.  Le  posizioni  stipendiali,  come  individuate dalla tabella B
allegata al contratto collettivo nazionale  di  lavoro  sottoscritto,
per  il  predetto comparto, il 4 agosto 1995, sono incrementate degli
importi  mensili  lordi,  indicati  nell'allegata  tabella  A,   alle
scadenze ivi previste.