IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Vista le direttive del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996, ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale e' stata determinata in lire 1.706,53 miliardi, in lire 3.921,35 miliardi ed in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore Stato, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione, come precisa nella citata direttiva del 7 febbraio 1996; Vista la lettera prot. n. 4447 del 3 luglio 1996 (pervenuta il 4 luglio 1996), con la quale l'ARAN - in attuazione degli artt. 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 1 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFSAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/Scuola, SNALS/CONFSAL e UNAMS. Visto il "testo concordato" in precedenza indicato; visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola, concordato il 1 luglio 1996, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Confederazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 luglio 1996, concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ..." e ad "esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza: ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente della scuola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 1 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFSAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/Scuola, SNALS/CONFSAL e UNAMS. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 12 luglio 1996 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica BASSANINI Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1996 Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 8 AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A seguito dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del testo concordato del contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio 1996-1997 - parte economica -, il giorno 1 agosto 1996, alle ore 9,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rappresentata da un componente del comitato direttivo secondo quanto stabilito dalla delibera del 17 luglio 1996 del comitato medesimo ai fini della delega alla sottoscrizione dei contratti in corso di perfezionamento nel periodo dal 29 luglio al 15 settembre 1996: prof. Giancandido De Martin, ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria: CGIL, CISL, CISAL, UIL, CISNAL, CONFSAL, UNIONQUADRI (*) e USPPI (*); CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/Scuola, SNALS/CONFSAL e UNAMS (*). Al termine dei lavori le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio 1996-97 - parte economica - relativo al comparto del personale della scuola. Nel procedere alla sottoscrizione le parti hanno preso atto che, nel testo concordato il 1 luglio 1996, la colonna delle posizioni stipendiali su base annua relativa ai direttori amministrativi, riportata nella tabella B, non corrispondeva, per mero errore di calcolo, alle cifre risultanti dalla somma del precedente stipendio annuo lordo con gli incrementi mensili lordi, previsti dalla tabella A, riportati su base annua. Pertanto, le parti, tenendo conto dell'irrilevanza dell'errore ai fini del calcolo dei benefici contrattuali, esattamente definiti dalla predetta tabella A, hanno convenuto di correggere in tal senso la tabella B, prima di sottoscriverla definitivamente. Le confederazioni e le organizzazioni sindacali, le cui sigle sono contrassegnate da un asterisco, sono state ammesse alle trattative con riserva, a seguito delle specifiche ordinanze del TAR del Lazio, in attesa delle decisioni di merito. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - COMPARTO SCUOLA PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997, SOTTOSCRITTO IL 1 AGOSTO 1996 Art. 1. Durata e decorrenza del contratto biennale - Incrementi stipendiali 1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997. 2. Le posizioni stipendiali, come individuate dalla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 4 agosto 1995, sono incrementate degli importi mensili lordi, indicati nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.