IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche per i vini prodotti nelle corrispondenti regioni e province autonome ed approvati i relativi disciplinari di produzione in conformita' dei pareri espressi e delle proposte formulate dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto in particolare il proprio decreto 12 settembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Daunia", "Murgia", "Salento", "Tarantino", "Valle d'Itria" e "Puglia" per i vini prodotti nel territorio della regione Puglia ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995; Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere: a) l'aumento dei limiti della produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, o ad essa rapportata, fissati dall'art. 5 dei rispettivi disciplinari di produzione approvati con il citato decreto 12 settembre 1995; b) la previsione della possibilita' di utilizzare il riferimento al nome dei vitigni, di seguito elencati in corrispondenza delle indicazioni geografiche tipiche riportate, nella designazione e nella presentazione dei relativi vini: Cabernet: indicazione geografica tipica "Murgia" rosso; indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" rosso e rosato; Lambrusco: indicazione geografica tipica "Murgia" rosso; indicazione geografica tipica "Salento" rosso indicazione geografica tipica "Puglia" rosso; Aleatico: indicazione geografica tipica "Salento" rosso; Fiano: indicazione geografica tipica "Salento" bianco; c) la previsione anche della tipologia passito per vini ad indicazione geografica tipica: "Murgia" bianco e rosso; "Salento" bianco e rosso"; "Tarantino" bianco e rosso; "Valle d'Itria" bianco e rosso; "Puglia" bianco e rosso; d) la conseguente integrazione degli articoli 2, 4, 5 e 6 dei rispettivi disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche in precedenza riportate; e) la correzione di alcuni errori materiali riportati in detti disciplinari allo scopo di agevolarne la comprensione e l'osservanza; Viste le comunicazioni con le quali la regione Puglia ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle modifiche richieste con le predette istanze; Viste le risultanze delle riunioni tecniche svoltesi a Bari e a Lecce, rispettivamente nei giorni 8 e 9 luglio 1996, nelle quali sono state esaminate e discusse le predette istanze; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione svoltasi nei giorni 15 e 16 luglio 1996 con il quale si ritiene doversi accogliere le richieste presentate relativamente ai punti b), c), d) ed e) sopra riportati; Vista la deliberazione adottata dal predetto Comitato, nella sopra citata riunione, di procedere ad un aumento dei limiti della produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, o ad essa rapportata, fissati nei rispettivi disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche "Daunia", "Murgia", "Salento", "Tarantino", "Valle d'Itria" e "Puglia" nella misura media del 20%, con arrotondamento alla tonnellata di uva, in considerazione del fatto che i limiti fissati in tali disciplinari di produzione erano da ritenersi orientativi, in quanto le indicazioni geografiche tipiche sopra riferite sono state le prime ad essere riconosciute nell'intero territorio nazionale e per esse sono stati fissati limiti notevolmente inferiori alla media calcolata sulle produzioni effettivamente ottenute; Considerato che nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche "Daunia", "Murgia", "Salento", "Tarantino" "Valle d'Itria" e "Puglia" sono riportati alcuni errori materiali che sono di ostacolo ad una chiara comprensione del testo generando in taluni casi difficolta' interpretative; Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni predette in conformita' del parere espresso dal citato Comitato e alle rettifiche riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento della denominazione di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico I disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche "Daunia", "Murgia", "Salento", "Tarantino", "Valle d'Itria" e "Puglia" approvati con decreto dirigenziale 12 settembre 1995 con il quale sono state riconosciute le predette indicazioni geografiche tipiche, sono sostituiti per intero dai corrispondenti testi annessi, le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 1996 Il dirigente: ADINOLFI