IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visti i propri decreti con  i  quali  sono  state  riconosciute  le
indicazioni   geografiche   tipiche   per   i   vini  prodotti  nelle
corrispondenti regioni e province autonome ed  approvati  i  relativi
disciplinari di produzione in conformita' dei pareri espressi e delle
proposte  formulate  dal  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
  Visto  in  particolare  il proprio decreto 12 settembre 1995 con il
quale sono state  riconosciute  le  indicazioni  geografiche  tipiche
"Daunia",   "Murgia",   "Salento",  "Tarantino",  "Valle  d'Itria"  e
"Puglia" per i vini prodotti nel territorio della regione  Puglia  ed
approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto  il  proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni
concernenti alcune modificazioni  ai  disciplinari  di  produzione  e
l'attuazione  di  adempimenti  conseguenti  al  riconoscimento  delle
indicazioni geografiche tipiche dei  vini  prodotti  nella  vendemmia
1995;
  Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere:
    a)  l'aumento  dei  limiti  della  produzione  massima di uva per
ettaro di vigneto in coltura specializzata,  o  ad  essa  rapportata,
fissati   dall'art.  5  dei  rispettivi  disciplinari  di  produzione
approvati con il citato decreto 12 settembre 1995;
    b) la previsione della possibilita' di utilizzare il  riferimento
al  nome  dei  vitigni,  di  seguito elencati in corrispondenza delle
indicazioni geografiche tipiche riportate, nella designazione e nella
presentazione dei relativi vini:
     Cabernet:  indicazione   geografica   tipica   "Murgia"   rosso;
indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" rosso e rosato;
    Lambrusco:   indicazione   geografica   tipica   "Murgia"  rosso;
indicazione geografica tipica "Salento" rosso indicazione  geografica
tipica "Puglia" rosso;
    Aleatico: indicazione geografica tipica "Salento" rosso;
    Fiano: indicazione geografica tipica "Salento" bianco;
    c)  la  previsione  anche  della  tipologia  passito  per vini ad
indicazione geografica tipica:
    "Murgia" bianco e rosso;
    "Salento" bianco e rosso";
    "Tarantino" bianco e rosso;
    "Valle d'Itria" bianco e rosso;
    "Puglia" bianco e rosso;
    d)  la  conseguente  integrazione  degli articoli 2, 4, 5 e 6 dei
rispettivi disciplinari di produzione delle  indicazioni  geografiche
tipiche in precedenza riportate;
    e)  la  correzione  di alcuni errori materiali riportati in detti
disciplinari allo scopo di agevolarne la comprensione e l'osservanza;
  Viste le comunicazioni con le quali la regione Puglia  ha  espresso
parere  favorevole  all'accoglimento delle modifiche richieste con le
predette istanze;
  Viste le risultanze delle riunioni tecniche svoltesi  a  Bari  e  a
Lecce, rispettivamente nei giorni 8 e 9 luglio 1996, nelle quali sono
state esaminate e discusse le predette istanze;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei vini nella riunione svoltasi nei giorni 15 e
16 luglio  1996  con  il  quale  si  ritiene  doversi  accogliere  le
richieste  presentate  relativamente  ai punti b), c), d) ed e) sopra
riportati;
  Vista la deliberazione adottata dal predetto Comitato, nella  sopra
citata  riunione,  di  procedere  ad  un  aumento  dei  limiti  della
produzione  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto   in   coltura
specializzata,   o   ad   essa  rapportata,  fissati  nei  rispettivi
disciplinari di  produzione  delle  indicazioni  geografiche  tipiche
"Daunia",   "Murgia",   "Salento",  "Tarantino",  "Valle  d'Itria"  e
"Puglia"  nella  misura  media  del  20%,  con  arrotondamento   alla
tonnellata  di  uva, in considerazione del fatto che i limiti fissati
in tali disciplinari di produzione erano da ritenersi orientativi, in
quanto le indicazioni geografiche tipiche sopra riferite  sono  state
le  prime  ad  essere riconosciute nell'intero territorio nazionale e
per esse sono stati fissati limiti notevolmente inferiori alla  media
calcolata sulle produzioni effettivamente ottenute;
  Considerato  che  nei  disciplinari di produzione delle indicazioni
geografiche tipiche "Daunia", "Murgia", "Salento", "Tarantino" "Valle
d'Itria" e "Puglia" sono riportati alcuni errori materiali  che  sono
di  ostacolo ad una chiara comprensione del testo generando in taluni
casi difficolta' interpretative;
  Ritenuto pertanto necessario procedere alle  integrazioni  predette
in  conformita'  del  parere  espresso  dal  citato  Comitato  e alle
rettifiche riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  della  denominazione di origine e
l'approvazione dei relativi disciplinari di  produzione  prevede  che
per  i  riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  I disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche  tipiche
"Daunia",   "Murgia",   "Salento",  "Tarantino",  "Valle  d'Itria"  e
"Puglia" approvati con decreto dirigenziale 12 settembre 1995 con  il
quale  sono  state  riconosciute  le predette indicazioni geografiche
tipiche, sono sostituiti per intero dai corrispondenti testi annessi,
le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 luglio 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI