IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il proprio decreto 27 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Arghilla'", "Bivongi", "Condoleo", "Costa Viola", "Esaro", "Lipuda", "Locride", "Palizzi", "Pellaro", "Scilla", "Valdamato", "Val di Neto", "Valle del Crati", "Calabria" per i vini prodotti nel territorio della Regione Calabria ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Vista l'istanza della Regione Calabria con la quale si chiede di inserire il comune di Strongoli, in provincia di Crotone, il cui nominativo e' stato erroneamente omesso, nell'elenco dei comuni indicati nell'art, 3 del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica "Val di Neto"; Considerato che all'art. 1, prima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Arghilla'" invece di "accompagnata da una" deve leggersi "accompagnata o meno da una"; che all'art. 4, ottava riga, del medesimo disciplinare di produzione deve essere soppresso l'inciso "seguita o meno dal riferimento al vitigno"; che all'art. 6, prima e seconda riga del medesimo disciplinare di produzione deve essere soppresso l'inciso "anche con la specificazione del vitigno"; Considerato che all'art. 4, nona riga del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Bivongi" deve essere soppresso l'inciso "seguita o meno dal riferimento al vitigno" e che all'art. 6, prima e seconda riga, del medesimo disciplinare di produzione deve essere soppresso l'inciso "anche con la specificazione del vitigno"; Considerato che all'art. 4, nona riga del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Condoleo" deve essere soppresso l'inciso "seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno"; Considerato che all'art. 4, decima riga del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Locride" deve essere soppresso l'inciso "seguita o meno dal riferimento al vitigno"; Considerato che all'art. 4, nona riga, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Palizzi", "Pellaro", "Scilla", deve essere soppresso l'inciso "seguita o meno dal riferimento al vitigno"; Considerato che all'art. 6, prima e seconda riga, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Condoleo", "Lipuda", "Locride", "Palizzi", "Pellaro", "Scilla" deve essere soppresso l'inciso "anche con la specificazione del nome del vitigno"; Considerato che all'art. 6, undicesima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valdamato", invece di - "Valdamato" rosato passito deve leggersi - "Valdamato" passito; Considerato che all'art. 6, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Val di Neto" sono state omesse le parole - "Val di Neto" passito: 15%; Considerato che all'art. 2, quarta riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Calabria" invece di "rossi, anche nelle tipologie frizzante e passito;" deve leggersi "rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello,"; che all'art. 6 del medesimo disciplinare di produzione e' stata omessa la frase - "Calabria" passito: 15%; Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza della Regione Calabria e di procedere alle rettifiche sopra indicate riguardanti omissioni ed errori meramente materiali; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per il riconoscimento e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. 1. Nell'elenco dei comuni riportati all'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Val di Neto", approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, e' inserito il comune di Strongoli, in provincia di Crotone.