IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto  il  proprio  decreto 27 ottobre 1995 con il quale sono state
riconosciute  le   indicazioni   geografiche   tipiche   "Arghilla'",
"Bivongi",  "Condoleo",  "Costa Viola", "Esaro", "Lipuda", "Locride",
"Palizzi", "Pellaro", "Scilla", "Valdamato", "Val  di  Neto",  "Valle
del  Crati",  "Calabria"  per  i  vini  prodotti nel territorio della
Regione Calabria ed approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Vista l'istanza della Regione Calabria con la quale  si  chiede  di
inserire  il  comune  di  Strongoli,  in provincia di Crotone, il cui
nominativo e'  stato  erroneamente  omesso,  nell'elenco  dei  comuni
indicati nell'art, 3 del disciplinare di produzione della indicazione
geografica tipica "Val di Neto";
  Considerato  che  all'art.  1,  prima  riga,  del  disciplinare  di
produzione dei vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Arghilla'"
invece di "accompagnata da una" deve leggersi "accompagnata o meno da
una";  che  all'art.  4,  ottava  riga,  del medesimo disciplinare di
produzione  deve  essere  soppresso  l'inciso  "seguita  o  meno  dal
riferimento  al  vitigno";  che  all'art. 6, prima e seconda riga del
medesimo disciplinare di produzione deve  essere  soppresso  l'inciso
"anche con la specificazione del vitigno";
  Considerato   che   all'art.  4,  nona  riga  del  disciplinare  di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica  "Bivongi"  deve
essere soppresso l'inciso "seguita o meno dal riferimento al vitigno"
e  che all'art. 6, prima e seconda riga, del medesimo disciplinare di
produzione   deve   essere   soppresso   l'inciso   "anche   con   la
specificazione del vitigno";
  Considerato   che   all'art.  4,  nona  riga  del  disciplinare  di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Condoleo"  deve
essere soppresso l'inciso "seguita o meno dal riferimento al nome del
vitigno";
  Considerato  che  all'art.  4,  decima  riga  del  disciplinare  di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica  "Locride"  deve
essere   soppresso  l'inciso  "seguita  o  meno  dal  riferimento  al
vitigno";
  Considerato  che  all'art.  4,  nona  riga,  dei  disciplinari   di
produzione  dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Palizzi",
"Pellaro", "Scilla", deve essere soppresso l'inciso "seguita  o  meno
dal riferimento al vitigno";
  Considerato  che all'art. 6, prima e seconda riga, dei disciplinari
di produzione dei vini ad indicazione geografica  tipica  "Condoleo",
"Lipuda",  "Locride",  "Palizzi",  "Pellaro",  "Scilla"  deve  essere
soppresso  l'inciso  "anche  con  la  specificazione  del  nome   del
vitigno";
  Considerato  che  all'art.  6, undicesima riga, del disciplinare di
produzione dei vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Valdamato",
invece  di  -  "Valdamato" rosato passito deve leggersi - "Valdamato"
passito;
  Considerato che all'art. 6, del disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica "Val di Neto" sono state  omesse  le
parole - "Val di Neto" passito: 15%;
  Considerato  che  all'art.  2,  quarta  riga,  del  disciplinare di
produzione dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Calabria"
invece  di  "rossi,  anche nelle tipologie frizzante e passito;" deve
leggersi  "rossi,  anche  nelle  tipologie   frizzante,   passito   e
novello,";  che all'art. 6 del medesimo disciplinare di produzione e'
stata omessa la frase - "Calabria" passito: 15%;
  Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza della Regione Calabria  e
di  procedere alle rettifiche sopra indicate riguardanti omissioni ed
errori meramente materiali;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei relativi disciplinari di  produzione  prevede  che
per  il riconoscimento e le approvazioni dei disciplinari si provveda
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nell'elenco dei comuni riportati all'art. 3 del disciplinare  di
produzione  dei  vini ad indicazione geografica tipica "Val di Neto",
approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995,  e'  inserito  il
comune di Strongoli, in provincia di Crotone.