IL GOVERNATORE Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86 (di seguito "legge 86/1994) recante disposizioni per l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; Visto il proprio provvedimento del 20 maggio 1994 emanato in applicazione della legge n. 86/1994 e concernente, tra l'altro, i criteri generali per la redazione del regolamento del fondo immobiliare chiuso, i limiti all'attivita' di investimento del fondo immobiliare chiuso e la documentazione contabile (di seguito "regolamento"); Vista la legge 29 novembre 1995, n. 503, di conversione del decreto legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, che ha apportato alcune modifiche alla legge n. 86/1994; Ravvisata la necessita' di apportare modificazioni al regolamento per tener conto delle intervenute modifiche legislative; Sentita la Consob, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, della legge n. 86/1994; Decreta: Art. 1. 1. I capitoli III (criteri generali per la redazione del regolamento del fondo immobiliare chiuso), VI (limiti all'attivita' di investimento del fondo immobiliare chiuso) e IX (documentazione contabile) nonche' gli allegati C (schema tipo della relazione semestrale) e D (schema tipo del rendiconto) del regolamento sono sostituiti conformemente al testo che si allega. 2. Al regolamento e' aggiunto l'unito capitolo X (assunzione dell'incarico di negoziazione delle quote). 3. Le presenti disposizioni entreranno in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 1996 Il Governatore: FAZIO